Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 10516 | Data di udienza: 27 Ottobre 2016

* RIFIUTI – Discarica abusiva di rifiuti e traffico illecito di rifiuti derivanti da demolizioni di opere edilizie – Criteri di valutazione del pericolo “concreto ed attuale” di reiterazione del reato – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Art. 274, lett. c), cod. proc. pen. – Art. 259 e 260, d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Marzo 2017
Numero: 10516
Data di udienza: 27 Ottobre 2016
Presidente: CARCANO
Estensore: Aceto


Premassima

* RIFIUTI – Discarica abusiva di rifiuti e traffico illecito di rifiuti derivanti da demolizioni di opere edilizie – Criteri di valutazione del pericolo “concreto ed attuale” di reiterazione del reato – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Art. 274, lett. c), cod. proc. pen. – Art. 259 e 260, d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/03/2017 (Ud. 27/10/2016) Sentenza n.10516


RIFIUTI – Discarica abusiva di rifiuti e traffico illecito di rifiuti derivanti da demolizioni di opere edilizie – Criteri di valutazione del pericolo “concreto ed attuale” di reiterazione del reato – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Art. 274, lett. c), cod. proc. pen. – Art. 260, d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza.
 
Anche in materia di rifiuti, per ritenere “attuale” il pericolo “concreto” di reiterazione del reato, non è sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà, la “concretezza” del pericolo non equivale alla sua “attualità”. Per cui, concretezza ed attualità del pericolo costituiscono attributi distinti, legati l’uno, la concretezza, alla capacità a delinquere del reo, l’altro, l’attualità, alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori ­ specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato ­ deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Cass. Sez. U. n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi). Fattispecie: cava utilizzata come una vera e propria discarica abusiva di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni di opere edilizie.
 

(annulla con rinvio ordinanza del 15/06/2016 TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. CARCANO, Rel. ACETO, Ric. Micillo

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/03/2017 (Ud. 27/10/2016) Sentenza n.10516

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/03/2017 (Ud. 27/10/2016) Sentenza n.10516
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Micillo Enrico, nato a Napoli il 15/10/1959,
 
avverso l’ordinanza del 15/06/2016 del Tribunale di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
 
udito il udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
 
Francesco SaIzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
 
udito il difensore del ricorrente, avv. Aniello Palumbo.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il sig. Enrico Micillo ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 15/06/2016 del Tribunale di Napoli che ha respinto la richiesta di riesame dell’ordinanza del 05/05/2016 del G.i.p. di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di traffico illecito di rifiuti di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 260, d.lgs. n. 152 del 2006, consumato in varie occasioni ed in concorso con altre persone in Napoli e Giugliano dal mese di gennaio 2014 in poi, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
 
1.1. Con unico motivo eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per l’erronea applicazione degli artt. 274 e 275, cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
 
Deduce, al riguardo, che gli indizi di colpevolezza si fondano esclusivamente sul fatto che durante una conversazione telefonica intercorsa alle ore 11,50 del 02/10/2014 tra Capuano Massimo (socio e direttore tecnico della società <<SAN SEVERINO RICOMPOSIZIONI AMBIENTALI S.r.l.>> di cui il ricorrente era socio al 40% ed amministratore unico) e un autotrasportatore, invitato dal Capuano stesso a non recarsi nella cava (di proprietà del Micillo) perché erano presenti le forze dell’Ordine, egli aveva semplicemente chiesto al Capuano con chi stesse parlando. Tale conclusione, prosegue, oltre ad essere fondata su basi fragili, è logicamente contrastata dal fatto che il dipendente (con mansioni di palista) al quale era stato affidato il compito di verificare la regolarità dei conferimenti (Raiano Francesco) nei casi controversi contattava esclusivamente il Capuano oppure Gattaia Toni (indicato dalla rubrica come il titolare di fatto di una società di consulenza ambientale). L’ordinanza tace completamente sulla deduzione difensiva che in altre conversazioni (segnatamente quella delle ore 9,51 del 16/10/2014) il Raiano, parlando con la moglie, le aveva riferito che il Micillo lo aveva accusato di prendere le “mazzette” per consentire il conferimento in discarica rifiuti non ammessi (nella specie si trattava di un copertone rinvenuto dal ricorrente nella discarica). Il sospetto che il Raiano ricevesse danaro dal Gattaia si evince dall’ordinanza del G.i.p., ma il Tribunale, investito della questione, di ciò non fa menzione alcuna.
 
Altri episodi (le resistenze del Raiano, del Gattaia e del Capuano a ricevere in discarica i rifiuti conferiti dalla <<SCG COSTRUZIONI S.r.l.>> di Sepe Vincenzo, e la rescissione contrattuale con la società < <SABESA S. p.a. >>, che conferiva materiali non corrispondenti ai requisiti richiesti) dimostrano la mancanza dell’ipotizzato accordo di i titolari della <<SAN SEVERINO>> a scaricare rifiuti di ogni genere nella discarica e in ogni caso la sua totale estraneità ai fatti, visto che non compare mai nelle conversazioni telefoniche intercettate.
 
Sotto il profilo cautelare contesta la natura contraddittoria ed apodittica della motivazione che in modo molto generico liquida l’eccezione difensiva, secondo la quale non v’era alcun pericolo di reiterazione del reato perché comunque la discarica era stata sequestrata, con la considerazione che il sequestro avrebbe potuto essere revocato in qualsiasi momento e con il fatto che egli aveva dimostrato sul campo la propria professionalità.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il ricorso è fondato.
 
3. I rilievi che riguardano i gravi indizi di colpevolezza sono generici ed infondati.
 
3.1. La società <<SAN SEVERINO RICOMPOSIZIONI AMBIENTALI S.r.l.>> esercitava unicamente attività di ricomposizione ambientale, ai fini del ripristino morfologico dell’area di estrazione della cava di via San Nullo di Giugliano, giusto decreto dirigenziale n. 160 del 29/09/2011 della Regione Campania che autorizzava la società a utilizzare anche materiale inerte derivante da demolizioni, purché compatibile con le caratteristiche chimico­fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare, previa sottoposizione a processi di separazione, vagliatura e macinazione.
 
3.2. Le indagini hanno invece accertato che la cava veniva utilizzata come una vera e propria discarica abusiva di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni di opere edilizie, conferiti tal quali in assenza dei prescritti formulari ovvero falsificando i relativi rapporti di prova ed il registro di carico e scarico emessi dalle imprese conferenti indicate nei vari capi di imputazione. Tale attività illecita è stata condotta per mesi e per quantitativi enormi. L’imputato, del resto, non contesta la oggettiva sussistenza dei reati contestati bensì la sua responsabilità.
 
3.3. Orbene, non corrisponde a vero che il Tribunale del riesame ha valorizzato il solo dato della sua richiesta di sapere con chi stesse parlando il Capuano Massimo; l’eccezione, così proposta, è decisamente generica perché non coglie che un aspetto dell’episodio, volutamente trascurando il ben più ampio contesto nel quale quella chiamata telefonica era stata fatta (avvertire i camionisti di non recarsi alla cava perché erano presenti le forze dell’Ordine) e la circostanza che il Micillo vi stava assistendo, chiedendo anche chi (dei camionisti) il Capuano stesse avvertendo. L’ordinanza lo afferma chiaramente: <<[Micillo] in quel momento si trovava con Capuano Massimo per fronteggiare la situazione>>.
 
3.4. Ulteriori indicatori sono stati utilizzati dal Tribunale per sostenere la consapevolezza da parte del ricorrente dell’attività illecita che veniva svolta nella cava. Tra questi la circostanza che il palista Raiano, responsabile del controllo “visivo” dei rifiuti, <<opera continui riferimenti alle direttive impartite dal Micillo>> il quale gli aveva anche detto che in caso di controlli da parte della polizia avrebbe <<dovuto dire che lui faceva il guardiano della cava perché questo risultava dalla documentazione della cava>>. Di tali passaggi non c’è traccia nel ricorso che inammissibilmente allega fatti diversi e circostanze estranee al testo del provvedimento impugnato attraverso i quali tende a scardinare la logica della decisione impugnata modificandone i presupposto fattuali. Tra l’altro l’episodio del “copertone” non è decisivo ed anzi prova, sul piano logico, il contrario perché secondo quanto risulta dal testo dell’ordinanza i gestori della cava non volevano che si notassero, alla vista, rifiuti oggettivamente incompatibili con quelli utilizzabili ai fini del risanamento della cava stessa. Di qui la compatibilità del comportamento del ricorrente con la sua piena consapevolezza della illecita gestione della cava di cui era altresì proprietario. Non è dunque manifestamente illogico dedurre da questi fatti noti (unitamente alla reiterazione delle condotte, alla pluralità delle imprese coinvolte, agli enormi quantitativi di rifiuti conferiti) la convinzione che il ricorrente non solo fosse consapevole, ma partecipasse attivamente alla gestione dell’attività. Del resto non risulta mai dedotto in quale altro modo egli avesse provveduto al risanamento della cava, oggettivamente compromesso dall’enorme quantità di rifiuti conferiti.
 
3.5. Quanto all’omessa valutazione degli ulteriori elementi addotti a discolpa dal ricorrente contenuti in una memoria e/o evincibili dall’ordinanza cautelare genetica, questa Corte deve ricordare che in base ad un proprio consolidato e condivisibile indirizzo interpretativo la denunzia dell’omessa o inadeguata valutazione, nell’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova presenti in atti, ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo succintamente dal tribunale del riesame è compatibile con il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni scritte presentate precedentemente alla sua adozione, non essendo sufficiente, in assenza dell’illustrata condizione, nemmeno l’allegazione al ricorso degli atti o dei documenti probatori di cui si lamenta la mancata considerazione (Sez. 4, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 22333 del 06/06/2012, Lagravanese, Rv. 252885; Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D’Amato, Rv. 250686).
 
3.6. Nel caso in esame non sono stati allegati al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, né la memoria (con il necessario attestato del suo deposito), né l’ordinanza di applicazione della misura cautelare, con quanto ne consegue in termini di non valutabilità dell’eccezione.
 
4. Sono invece fondate le censure relative alle esigenze cautelari.
 
4.1. Il Tribunale così motiva la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione del reato: <<le modalità operative delle condotte ascritte al prevenuto sono particolarmente allarmanti e denotano personalità trasgressiva, inclinazione a delinquere e concreto pericolo di reiterazione, essendosi egli stabilmente e professionalmente impegnato in un ‘incessante attività, protrattasi per diversi mesi e mai interrottesi, nonostante i controlli operati dalla PG. Appare, invero, particolarmente significativa (. .. ) la circostanza che f1attività illecita esercitata presso la cava di cui è giudizio sia proseguita in maniera incessante e pervicace (. .. ) anche dopo i sopralluoghi e controlli eseguiti dalla P. G. (. . .) La semplice adozione della misura cautelare reale, potenzialmente revocabile, non appare da sola idonea, come perorato dalla difesa, a sconfessare il pericolo di reiterazione, posto che la professionalità dimostrata “sul campo” nella gestione dell’attività illecita scrutinata, per la realizzazione della quale l’indagato si è avvalso di soggetti competenti e tecnicamente capaci di camuffare il deprecabile traffico di rifiuti, induce a ritenere concreta ed attuale la possibilità che il Micillo possa rendersi artefice di ulteriori omologhe condotte, promuovendo iniziative ‘imprenditoriali’ illecite, utilizzando siti diversi ed avvalendosi della rete di collegamenti e delle cognizioni di settore acquisite>>.
 
4.2. Secondo l’indirizzo precedente le modifiche introdotte all’art. 292, cod. proc. pen., dall’art. 9, comma 1, legge 8 agosto 1995, n. 332, il requisito della “concretezza” del pericolo specifico di commissione di ulteriori reati della stessa specie non si identificava con quello della “attualità” del pericolo stesso, derivante, cioè, dall’esistenza di occasioni per la commissione di nuovi reati: “concretezza” del pericolo non equivaleva (e non equivale) alla sua “attualità”. Il pericolo di ricaduta nel reato poteva ritenersi concreto (e dunque sussistente) ipotizzando che la persona sottoposta alle indagini o imputata, verificandosene l’occasione, avrebbe commesso i delitti contemplati dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4534 del 05/11/1992, Rv. 192651).
 
4.3. Tale indirizzo è rimasto fermo anche in epoca successiva alla legge n. 332 del 1995 (Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv. 227227; Sez. 3, n. 26833 del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911; Sez. 1, n. 25214 del 03/06/2009, Palluc­ chini, Rv. 244829; Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857).
 
4.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che la modifica dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., abbia inteso attribuire al concetto di “attualità” il significato che gli è stato stato sin qui attribuito da questa Corte, anche se per escluderne la rilevanza a fini prognostici.
 
4.5. Ne consegue che per ritenere “attuale” il pericolo “concreto” di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: “se si presenta l’occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto”, ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione: “siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l’occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere” (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265653; Sez. 3, n. 11372 del 10/11/2015, Lori, Rv. 266481; Sez. 2, n. 9908 del 03/03/2016, Foti, Rv. 267570; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267091; si veda altresì quanto affermato, in motivazione, da Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, secondo cui concretezza ed attualità del pericolo costituiscono attributi distinti, legati l’uno, la concretezza, alla capacità a delinquere del reo, l’altro, l’attualità, alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori ­ specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato ­ deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa).
 
4.6. La privazione della libertà personale, in assenza e prima di una condanna che faccia irrevocabilmente cadere la presunzione di innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost., costituisce un’eccezione che, comprimendo un diritto inviolabile della persona (art. 13, Cost,) e pregiudicando la stessa finalità tendenzialmente rieducativa della pena (del tutto estranea alle misure cautelari restrittive), può essere consentita solo in casi di effettiva necessità contenitiva di cui il requisito della attualità costituisce espressione: ogni giorno di privazione della libertà sofferta in misura cautelare è un giorno sottratto alla finalità rieducativa della pena.
 
4.7. Tali criteri devono orientare il giudice anche nella scelta della misura da adottare nel caso concreto, in base ai principi di effettiva necessità, proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare che costituiscono altrettante declinazioni dei principi sopra esposti.
 
4.8. Orbene, come visto, il Tribunale, a fronte di una misura cautelare reale che ha comunque impedito la prosecuzione della condotta illecita, non spiega, al di là di un generico richiamo ad indici rivelatori della concretezza del pericolo di recidiva (e dunque della capacità a delinquere del ricorrente), in quali specifici contesti tale attitudine al delitto potrebbe manifestarsi, non essendo sufficiente il generico ed apodittico richiamo ad altri contesti (nemmeno individuati) nei quali il Micillo potrebbe commettere reati analoghi a quelli per i quali si procede nei suoi confronti.
 
4.9. E’ vero che la misura cautelare può essere revocata in qualsiasi momento, è altrettanto vero, però, che la sua adozione sottrae specificità all’argomento, utilizzato ai fini della attualità del pericolo di recidiva, che il ricorrente aveva continuato a delinquere nonostante i controlli della p.g., il che ­ come detto ­ impone al Tribunale di indicare in quali altri diversi contesti il ricorrente potrebbe mettere a frutto la sua capacità a delinquere.
 
4.10. Ne consegue che l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.
 
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, Sezione riesame, per nuova deliberazione.
 
Così deciso il 27/10/2016
 

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