Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 29097 |
Data di udienza: 17 Aprile 2019
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni urbanistiche – Reati edilizi – Effetti della morte dell’imputato nel corso del processo – Tardiva conoscenza dell’evento – Art. 20 lett. b) L n. 47/1985 e 44, D.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Obbligo del giudice penale – Accertamento dello stato in vita – Presupposto essenziale del processo – Estinzione del reato – Art. 130 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Luglio 2019
Numero: 29097
Data di udienza: 17 Aprile 2019
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: DI STASI
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni urbanistiche – Reati edilizi – Effetti della morte dell’imputato nel corso del processo – Tardiva conoscenza dell’evento – Art. 20 lett. b) L n. 47/1985 e 44, D.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Obbligo del giudice penale – Accertamento dello stato in vita – Presupposto essenziale del processo – Estinzione del reato – Art. 130 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 03/07/2019 (Ud. 17/04/2019), Sentenza n.29097
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni urbanistiche – Reati edilizi – Effetti della morte dell’imputato nel corso del processo – Tardiva conoscenza dell’evento – Art. 20 lett. b) L n. 47/1985 e 44, D.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Obbligo del giudice penale – Accertamento dello stato in vita – Presupposto essenziale del processo – Estinzione del reato – Art. 130 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
Anche in materia urbanistica, la morte dell’imputato, intervenuta prima della decisione, determina l’inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell’imputato ed il giudice penale ha l’obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell’imputato, quale presupposto essenziale del processo. Pertanto, la tardiva conoscenza dell’evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all’errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell’art. 130 cod. proc. pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell’imputato.
(riforma sentenza del 15/04/1999 – CORTE DI CASSAZIONE) Pres. LAPALORCIA, Rel. DI STASI, Ric. Gambitta
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 03/07/2019 (Ud. 17/04/2019), Sentenza n.29097
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 03/07/2019 (Ud. 17/04/2019), Sentenza n.29097
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gambitta Giuseppina;
Gambitta Rosa Maria;
Gambitta Patrizia;
avverso la sentenza del 15/04/1999 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Maria Barberini, che ha concluso per l’inammissibilità;
udito per le ricorrenti l’avv. Girolamo Conti, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa all’udienza pubblica del 15.4.1999, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Gambitta Filippo avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 20.05.1998.
Con ricorso depositato in data 30.11.2018 Gambitta Giuseppina, Gambitta Rosa Maria, Gambitta Patrizia hanno esposto di essere eredi di Gambitta Filippo e che lo stesso era deceduto in data 1.4.1999, come da certificato di morte allegato;
il decesso dell’imputato, quindi, era avvenuto prima che venisse pronunciata la sentenza del 15.4.1999, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza n. 370/98 della Corte di appello di Catania (che aveva confermato la sentenza del Pretore di Catania n. 979/97, con la quale Gambitta Filippo era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 20 lett. b) L n. 47/1985 e connessi reati edilizi).
E’ stata di conseguenza fissata udienza ex art 127 cod. proc.pen. per la correzione di errore materiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la morte dell’imputato, intervenuta prima della decisione, determina l’inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell’imputato ed il giudice penale ha l’obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell’imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv. 233636).
La tardiva conoscenza dell’evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all’errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell’art. 130 cod. proc. pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell’imputato (Sez.5, n.5210 del 13/01/2006, Rv.233636; Sez.2, n.7632 del 16/11/2017, dep.16/02/2018, Rv.272372).
2. Nella specie, risulta l’avvenuto decesso del Gambitta Filippo prima che la sentenza n. 15.4.1999 questa Corte venisse pronunciata.
3. Il decesso dell’imputato, dunque, rendeva inesistente la successiva sentenza, che va, pertanto, revocata, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello, che era stata impugnata da Gambitta Filippo, per essere i reati estinti per morte dell’imputato.
P.Q.M.
Revoca la sentenza di questa Corte emessa in data 15/04/1999 nei confronti di Gambitta Filippo e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catania in data 20/05/1998 , per essere i reati estinti per morte dell’imputato.
Così deciso il 17/04/2019