Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti
Numero: 14808 | Data di udienza: 11 Gennaio 2018
RIFIUTI – Rimozione dell’autovettura abbandonata in area privata e smaltimento in un centro autorizzato – Inottemperanza a ordinanza del sindaco – Artt. 192 e 255 D. Lgs n. 152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Aprile 2018
Numero: 14808
Data di udienza: 11 Gennaio 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: ANDREAZZA
Premassima
RIFIUTI – Rimozione dell’autovettura abbandonata in area privata e smaltimento in un centro autorizzato – Inottemperanza a ordinanza del sindaco – Artt. 192 e 255 D. Lgs n. 152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/04/2018, (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.14808
RIFIUTI – Rimozione dell’autovettura abbandonata in area privata e smaltimento in un centro autorizzato – Inottemperanza a ordinanza del sindaco – Artt. 192 e 255 D. Lgs n. 152/2006.
Integra il reato di cui all’art. 255, comma 3, in relazione all’art. 192, comma 3, del D. Lgs n. 152 del 2006 l’inottemperanza all’ordinanza del sindaco con la quale impone la rimozione di un’autovettura abbandonata in area privata e il suo smaltimento mediante un centro autorizzato.
(annulla senza rinvio per prescrizione del reato sentenza del 03/06/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE) Pres. RAMACCI, Rel. ANDREAZZA, Ric. Bacciu
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/04/2018, (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.14808SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/04/2018, (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.14808
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BACCIU FRANCO nato il 09/01/1961 a LIVORNO;
avverso la sentenza del 03/06/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Bacciu Franco ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze di conferma della sentenza del Tribunale di Lucca di condanna alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all’art. 255, comma 3, in relazione all’art. 192, comma 3, del D. Lgs n. 152 del 2006 per non avere ottemperato, in data 06/06/2011, all’ordinanza n. 8/2011 del sindaco di Massarosa con la quale gli veniva imposto di provvedere alla rimozione dell’autovettura Chrysler targata AY335fl abbandonata in area privata e al suo smaltimento mediante un centro autorizzato.
2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 192 comma 3 e 255 comma 3 D. lgs. n. 152 del 2006 nonché degli artt. 5, comma 1, e 13, comma 2, del D. Lgs. n. 209 del 2003 per avere la Corte confermato la condanna a carico del Bacciu trascurando di considerare che, essendo il rifiuto abbandonato un’automobile, alla fattispecie si sarebbe dovuto applicare il D. Lgs. n. 209 del 2003 perché speciale rispetto al D. lgs n. 152 del 2006, con conseguente qualificazione del fatto come semplice illecito amministrativo.
3. Con un secondo motivo lamenta vizio di motivazione in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del reato di abbandono di rifiuto non avendo la Corte affermato nulla circa la natura di rifiuto del veicolo e circa lo stato di abbandono dello stesso.
4. Con un terzo motivo lamenta infine omessa motivazione in punto di commisurazione della pena, eccessiva anche in considerazione della condizione di indigenza del Bacciu e della circostanza che egli non avesse più ta disponibilità dell’autoveicolo affidato ad un terzo dietro corrispettivo affinché lo riparasse. Si duole anche della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della avvenuta subordinazione della sospensione condizionale della pena all’ottemperanza dell’ordinanza sindacale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato : un problema di concorso apparente di norme quale quello prospettato dal ricorrente potrebbe porsi, evidentemente, con riferimento all’art. 255, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero con riferimento alla condotta di abbandono (peraltro sanzionata già in via solo amministrativa ed infatti non contestata nella specie), posto che l’art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 209 del 2003 invocato dal ricorrente fa riferimento ad obbligo del detentore della vettura destinata alla demolizione di conferimento della stessa ad un centro di raccolta, ma non anche con riferimento all’art. 255 comma 3 specificamente contestato e in cui la condotta, di inosservanza dell’ordinanza sindacale di rimozione di autovettura, è, evidentemente, fatto del tutto diverso.
2. Il secondo motivo censura genericamente un percorso motivazionale-argomentativo tra l’altro logicamente esposto : la sentenza impugnata ha fatto riferimento, quanto all’abbandono, ad una missiva del comando di polizia municipale del 03/02/2011 menzionata nella premessa dell’ordinanza sindacale e alla conferma sul punto da parte della deposizione testimoniale della dr.ssa Francesca, comandante della polizia municipale, (ed anche alla conferma proveniente dal teste della difesa che ha riferito della antieconomicità della riparazione del mezzo) senza che tali punti siano stati appunto specificamente censurati col ricorso.
3. Quanto al terzo motivo, premesso che in ordine alla misura della pena di mesi tre, comunque inferiore alla media edittale (stante la pena massima pari ad anni uno di arresto) la sentenza ha correttamente valorizzato la oggettiva pericolosità del materiale abbandonato e che con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono stati correttamente valorizzati i precedenti penali, appare invece difettare risposta alcuna sulla censura, posta con l’atto di appello, riguardo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all’ottemperanza all’ordinanza.
Ne consegue, attesa quanto meno la non manifesta infondatezza del ricorso, l’annullamento senza rinvio della sentenza attesa la maturata prescrizione del reato alla data del 18/07 /2016 (considerata la sospensione per giorni quarantadue) e la sua conseguente estinzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2018