Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 54167 |
Data di udienza: 3 Luglio 2018
RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Promessa di vendita del terreno (anticipata dal possesso) – Concorso del proprietario del terreno – Artt. 212, 256, 266, d. Lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – Fattispecie: responsabilità del proprietario del terreno in concorso con l’esecutore materiale delle condotte – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di Cassazione – Rilettura degli elementi di fatto – Preclusione – Motivi di ricorso per Cassazione – Limiti.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Dicembre 2018
Numero: 54167
Data di udienza: 3 Luglio 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: SOCCI
Premassima
RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Promessa di vendita del terreno (anticipata dal possesso) – Concorso del proprietario del terreno – Artt. 212, 256, 266, d. Lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – Fattispecie: responsabilità del proprietario del terreno in concorso con l’esecutore materiale delle condotte – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di Cassazione – Rilettura degli elementi di fatto – Preclusione – Motivi di ricorso per Cassazione – Limiti.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 04/12/2018 (Ud. 03/07/2018), Sentenza n.54167
RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Promessa di vendita del terreno (anticipata dal possesso) – Concorso del proprietario del terreno – Artt. 212, 256, 266, d. Lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – Fattispecie: responsabilità del proprietario del terreno in concorso con l’esecutore materiale delle condotte.
In tema di rifiuti, la violazione dell’art. 256, comma 2, d.Lgs. n.152/2016, esclude la responsabilità del proprietario, ove non compia atti di gestione. Sicché, ad esempio, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all’art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del comproprietario di un terreno sul quale il coniuge abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti. Tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti e che non può invece fondarsi sull’esistenza del rapporto di coniugio (Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2017 – dep. 09/06/2017, Andrisani e altro; Casss. Sez. 3, n. 49327 del 12/11/2013 – dep. 09/12/2013, Merlet) per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera A, d. Lgs. n.152/2006, il concorso, tra il proprietario dell’area e il soggetto che materialmente effettua le condotte, deve essere accertato con un’analisi in fatto, in relazione al caso concreto. Nella fattispecie, sussiste la responsabilità del proprietario del terreno in concorso con l’esecutore materiale delle condotte in quanto la decisione ha rilevato che la promessa in vendita del terreno (anticipata dal possesso) e le precedenti violazioni da parte dell’esecutore materiale delle condotte, configurarano la responsabilità anche del proprietario del terreno. Inoltre, la specifica clausola di esonero della responsabilità è sintomatica della perfetta conoscenza dell’uso non lecito del terreno (già del resto avvenuto in precedenza).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di Cassazione – Rilettura degli elementi di fatto – Preclusione – Motivi di ricorso per Cassazione – Limiti.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Mentre, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Inoltre, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 26/06/2017 – TRIBUNALE di ASTI) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. Navone
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 04/12/2018 (Ud. 03/07/2018), Sentenza n.54167
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 04/12/2018 (Ud. 03/07/2018), Sentenza n.54167
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NAVONE GIORGIO nato a TORINO;
avverso la sentenza del 26/06/2017 del TRIBUNALE di ASTI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo: «Annullamento con rinvio»;
udito il difensore, Avv. Mattone, che ha concluso per: «Accoglimento del ricorso»
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Asti con sentenza del 23 agosto 2017 ha condannato Giorgio Navone, legale rappresentante della società proprietaria del terreno, Nadim s.r.I., alla pena di € 8.000,00 di ammenda, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito abbreviato, relativamente al reato di cui all’art. 256, lettera A, in relazione all’art. 266, comma quinto e 212, d. Lgs. 152 del 2006, accertato il 4 novembre 2013.
2. Giorgio Navone ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge, art. 256, d. Lgs. 152/2006, 40, 42, 43 e 27, Costituzione.
Il Tribunale ha condannato il ricorrente solo perché la società è proprietaria dell’area dove è stata realizzata una discarica, da Dioniso Minutello; la sentenza motiva sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in relazione all’esistenza di un precedente procedimento penale, per fatti analoghi, nei confronti di Minutello. Nella sentenza impugnata si richiama l’annotazione del Commissario Parisi che, con presunzioni non dimostrate, indicava il ricorrente quale responsabile per aver "avallato in qualche modo l’attività del Minutello".
Prosegue la sentenza ritenendo che dal 2008 Minutello non aveva mai interrotto l’attività di deposito dei rifiuti; ma questa affermazione del Tribunale contrasta con quanto dichiarato dal teste Luciano Pioli, che ha un terreno confinante con quello oggetto dell’accertamento. Pioli ha dichiarato che solo da circa un anno Minutello depositava materiali sul terreno.
Non può, quindi, sostenersi una responsabilità oggettiva del ricorrente, ovvero per la semplice proprietà del terreno, poiché nessuna attività di gestione dei rifiuti è stata da lui compiuta.
2. 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla prova della responsabilità.
La difesa aveva prodotto due elementi che, se ben valutati, avrebbero dovuto portare ad una sentenza di assoluzione, ovvero il contratto preliminare della compravendita del terreno e la lettera di recesso inviata dalla società Nadim s.r.l. a Minutello dopo i fatti del presente processo penale.
Nel contratto, all’art. 8 e anche nell’art. 5, si specificava che responsabile di ogni attività doveva ritenersi Minutello, promittente acquirente; in particolare, con l’art. 5, si concedeva in uso l’area in oggetto a Minutello, "unicamente per le necessità della parte acquirente non in contrasto con la destinazione d’uso del PRGC e di altre norme urbanistiche".
Conseguentemente, l’uso doveva ritenersi solo quello lecito. Dopo l’uso illecito, del resto, la proprietaria ha applicato la clausola risolutiva di recesso, con la lettera prodotta. La lettura di queste due prove operata dalla sentenza appare «oltremodo distorta e finisce con il viziare irrimediabilmente l’iter motivazionale della pronuncia di condanna». Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, genericità, per essere articolato in fatto, e perché prospetta una non consentita lettura alternativa dei fatti accertati in sede di merito. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).
La sentenza impugnata, con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ricostruisce i fatti e determina la penale responsabilità del ricorrente relativamente al reato di cui agli art. 256, lettera A, d. Lgs. 152/2006, rilevando che «tale terreno era stato volontariamente ceduto dalla proprietà al Sig, Minutello senza eseguire alcun controllo sull’effettivo utilizzo dello stesso, nonostante il fatto che il Sig. Minutello, fosse, in precedenza, già stato inquisito per il medesimo reato […] Il precedente giudiziario del Sig. Minutello abbinato alla cessione della disponibilità del terreno anticipata rispetto alla cessione della proprietà dello stesso, con espressa clausola di esclusione della responsabilità per la proprietaria, evidenziano come la società concedente avesse contezza della situazione in essere, o quanto meno consapevolezza della realistica eventualità che nuovamente si verificasse tale situazione».
Si tratta di accertamenti di fatto relativi alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati come nella fattispecie in giudizio.
3. 1. Infatti, mentre per la violazione dell’art. 256, comma 2, d.Lgs. 152/2016 la giurisprudenza di questa Corte esclude la responsabilità del proprietario, ove non compia atti di gestione («In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all’art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del comproprietario di un terreno sul quale il coniuge abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti. – In motivazione, la Corte ha affermato che tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti e che non può invece fondarsi sull’esistenza del rapporto di coniugio-» Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2017 – dep. 09/06/2017, Andrisani e altro, Rv. 27034001; vedi anche Sez. 3, n. 49327 del 12/11/2013 – dep. 09/12/2013, Merlet, Rv. 25729401, per la discarica) per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera A, d. Igs. 152/2006, il concorso, tra il proprietario dell’area e il soggetto che materialmente effettua le condotte, deve essere accertato con un’analisi in fatto, in relazione al caso concreto.
Nel caso in giudizio la decisione di merito ha accertato la responsabilità del proprietario del terreno, in concorso con l’esecutore materiale delle condotte (di cui all’art. 256, comma 1, lettera A, cit.; anche se nella motivazione ci si riferisce al reato di discarica, comma 3, art. 256, cit., ma ciò risulta ininfluente, poiché il reato contestato e ritenuto in sentenza è quello dell’art. 256, comma 1, lettere A, cit.), con accertamento in fatto e con adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità. In particolare, la decisione ha rilevato la promessa in vendita del terreno (anticipata dal possesso) e le precedenti violazioni da parte dell’esecutore materiale delle condotte, che fanno configurare la responsabilità anche del proprietario del terreno. Inoltre, per la sentenza impugnata, la clausola di esonero della responsabilità è sintomatica della perfetta conoscenza dell’uso non lecito del terreno (già del resto avvenuto in precedenza).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/07/2018