* RIFIUTI – Abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale – Rilevanza penale della condotta – Esclusione – CODICE DELL’AMBIENTE – Artt. 185, 256 e 256-bis d.lgs. n. 152/2006 – Incenerimento al suolo di materiale agricolo con frammenti di rete antigrandine – Reato ai sensi dell’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 – Configurabilità – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Beneficio d’ufficio della sospensione condizionale della pena dell’ammenda – Criteri – Pena dell’ammenda condizionalmente sospesa “ex officio” e contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen. – Ricorso per cassazione – Inammissibile – Artt. 606, lett. c) ed e), 191 e 431, cod. proc. pen..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Febbraio 2016
Numero: 4624
Data di udienza: 30 Settembre 2015
Presidente: Squassoni
Estensore: Aceto
Premassima
* RIFIUTI – Abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale – Rilevanza penale della condotta – Esclusione – CODICE DELL’AMBIENTE – Artt. 185, 256 e 256-bis d.lgs. n. 152/2006 – Incenerimento al suolo di materiale agricolo con frammenti di rete antigrandine – Reato ai sensi dell’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 – Configurabilità – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Beneficio d’ufficio della sospensione condizionale della pena dell’ammenda – Criteri – Pena dell’ammenda condizionalmente sospesa “ex officio” e contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen. – Ricorso per cassazione – Inammissibile – Artt. 606, lett. c) ed e), 191 e 431, cod. proc. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 05/02/2016 (Ud.30/09/2015 ) Sentenza n.4624
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 05/02/2016 (Ud.30/09/2015 ) Sentenza n.4624SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 05/02/2016 (Ud.30/09/2015 ) Sentenza n.4624
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. Petrelli Giuseppe, nato a Castrovillari il 15/10/1966;
2. Nola Luigi, nato a Castrovillari il 15/05/1977;
avverso la sentenza del 13/03/2014 del Tribunale di Castrovillari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza, con rinvio, per il Nola e il rigetto del ricorso per il Petrelli;
udito per gli imputati l’avv. Roberto Laghi (difensore di fiducia del Nola e sostituto processuale del difensore di fiducia del Petrelli, avv. Donatella De Franco), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. I sigg.ri Giuseppe Petrelli e Luigi Nola ricorrono per l’annullamento della sentenza del 13/03/2014 del Tribunale di Castrovillari che li ha condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.000,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per aver, in concorso fra loro, smaltito, mediante incenerimento al suolo, cumuli di vigneto all’interno dell’area condotta, a titolo di affitto agrario, alla società <<Agricola f.lli Nola & C., soc. agr. sempl.>> di cui il Petrelli (sotto il cui controllo si svolgevano le operazioni) era dipendente ed il Nola legale rappresentante.
2. Entrambi gli imputati articolano, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia e con separati ricorsi, i seguenti identici motivi.
2.1. Con il primo eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 191 e 431, cod. proc. pen., nonché travisamento della prova, manifesta illogicità, mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Deducono, al riguardo, che il consenso prestato alla acquisizione del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale il 23/10/2010 era limitato alle sole parti descrittive dei luoghi, con esclusione delle parti dichiarative. Ne consegue, affermano, che le informazioni utilizzate dal Tribunale per affermare che il terreno era condotto in affitto dalla società rappresentata dal Nola ed alle cui dipendenze lavorava il Petrelli non trovano alcun riscontro nelle deposizioni testimoniali rese in dibattimento, le uniche utilizzabili ai fini della decisione. Non risulta nemmeno accertato se la Regione Calabria consenta l’abbruciamento degli esiti della coltivazione dei vigneti.
2.2. Con il secondo motivo eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., assenza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa la effettiva sussistenza del reato, posto che – deducono – la bruciatura controllata e vigilata degli esiti della potatura dei vigneti su un’area agricola da parte di colui che ha la disponibilità del fondo è diretta all’eliminazione degli avanzi esclusivamente della propria coltivazione, con contestuale uso delle ceneri a fini di concimazione. Si tratta, proseguono, di attività autorizzata dalla Regione Calabria, sicché non è nemmeno corretto affermare che fu condotta in assenza di autorizzazione.
2.3. Con il terzo motivo eccepiscono l’illogica concessione del beneficio, non richiesto, della sospensione condizionale della pena pecuniaria, con pregiudizio degli imputati che si vedono compromessa la possibilità di fruirne altre due volte.
2.4. Con nuovi motivi di ricorso il Nola ha altresì invocato l’applicazione, nei suoi confronti, dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono fondati.
4. Occorre preliminarmente affrontare l’argomento, proposto con il secondo motivo dei ricorsi, circa la penale rilevanza della condotta alla luce di quanto prevede l’art. 256-bis, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 14, comma 8, lett. b-sexies, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, secondo il quale l’abbruciamento di <<materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato>>, non solo dei rifiuti vegetali provenienti dalle aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152, cit., non sarebbe attualmente più previsto dalla legge come reato.
Assume a tal fine valore dirimente la circostanza (non contestata dagli imputati) che oggetto della combustione non fossero solo non meglio precisati “cumuli di vigneto” (sulla cui natura di “residui – puramente e semplicemente – vegetali” o di “materiale agricolo” potrebbe nutrirsi qualche dubbio, stante la laconicità sul punto della sentenza), quanto anche “frammenti di rete antigrandine”, che certamente non possono essere ritenuti residui vegetali o materiale agricolo.
5. E’ fondato (ed assorbente, per quanto lo riguarda) il primo motivo del ricorso proposto dal Nola.
L’affermazione della responsabilità dell’imputato si fonda, infatti, sull’indebito utilizzo, a fini di prova, delle parti non descrittive del verbale di accertamento redatto dai Vigili Urbani il 23/10/2010 (acquisito con il consenso della difesa ma limitatamente, come detto, alle sole parti descrittive) e (sopratutto) sul decisivo travisamento delle testimonianze rese dal testimone d’accusa Pandolfi che, sentito all’udienza del 22 gennaio 2013, non ha mai riferito che il Petrelli (materialmente presente all’atto dell’accertamento del fatto) fosse dipendente della società amministrata dal Nola, né di aver accertato tale circostanza in modo autonomo e indipendente dalle dichiarazioni apprese sul posto dal Petrelli stesso e, in un secondo momento, da altro testimone, Tocci Adriano – dipendente della Cooperativa OSAS – che, sentito a sua volta all’udienza del 11/06/2013, aveva negato di sapere se il Nola fosse il legale rappresentante della <<Agricola f.lli Nola & C.>>, se il terreno sul quale venivano bruciati i rifiuti fossero di proprietà o nella effettiva disponibilità di quest’ultima (circostanza non accertata direttamente dal Pandolfi), e se il Petrelli, bracciante agricolo, lavorasse alle dipendenze della stessa.
La sentenza deve perciò essere annullata nei confronti del Nola con rinvio al Tribunale di Castrovillari perché riveda i costituti fattuali dell’affermata responsabilità dell’imputato alla luce delle sole prove (documentali e dichiarative) utilizzabili e delle dichiarazioni effettivamente rese dai testimoni.
6. E’ invece infondato l’analogo primo motivo di ricorso del Petrelli, la cui materiale responsabilità è stata desunta, in modo niente affatto manifestamente illogico, dall’accertata sua presenza nel luogo in cui i rifiuti venivano bruciati. L’eccezionedi travisamento della prova, peraltro, non ha ad oggetto la specifica circostanza, riportata in sentenza, che l’incendio si stesse sviluppando <<in presenza e sotto il controllo>> del ricorrente; e non v’è dubbio che la descrizione del comportamento dell’imputato, così come visivamente percepito, costituisca parte non valutativa del verbale di accertamento (e ciò a prescindere dal contenuto “in parte qua” della testimonianza del Pandolfi, niente affatto travisata).
7. E’ inammissibile, per carenza ad impugnare sul punto, il terzo motivo di ricorso proposto da entrambi gli imputati.
7.1. Come insegnato da questa Corte, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dall’art.163, cod. pen., il giudice può concedere anche d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena dell’ammenda, facendo prevalere su un contrario interesse dell’imputato l’utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione. Di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta dimostrazione (Sez. 1 n. 357 del 11/12/1998, Di Paolo, Rv. 212300; Sez. 1, n. 45484 del 11/11/2004, Di Ricco, Rv. 229815; Sez. 1, n. 44602 del 11/11/2008, Stefanelli, Rv. 241912; Sez. 3, n. 11091 del 27/01/2010, Di Rosa, Rv. 246440; Sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013, Held, Rv. 258822).
7.2. Indubbiamente, nel caso in esame, il Tribunale omette del tutto di spiegare le ragioni che presiedono alla decisione di concedere d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena dell’ammenda.
7.3. I ricorrenti non hanno tuttavia un interesse concreto e attuale e giuridicamente rilevante a impugnare il pur sussistente vizio motivazionale, sia perché sarebbe contraddittorio riconoscere l’interesse a eliminare un beneficio sul presupposto (del tutto generico e astratto) che non potrebbe essere ulteriormente concesso, laddove la sua concessione presuppone proprio una prognosi di senso contrario; sia perché, in ogni caso, attualmente l’eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale è disciplinata dall’art. 5, comma 2, lett. d), d.P.R. 313/2002, cit., che la Corte Costituzionale, con sentenza 4-8 ottobre 2010, n. 287 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente all’inciso «salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale». Ne consegue che tutte le condanne a pena pecuniaria per contravvenzioni oblabili sono oggi eliminabili trascorsi dieci anni dalla loro iscrizione, sicché alcun concreto pregiudizio arreca alla sfera giuridica dei ricorrenti la concessione “ex officio” delle sospensione condizionale della pena non richiesta.
7.4. Deve dirsi dunque definitivamente superato il principio affermato da Sez. U, 6563 del 16/03/1994, Rusconi, secondo il quale <<sussiste l’interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condiziona/mente la pena dell’ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l’oblazione in quanto, conseguendone l’iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l’imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell’iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato da/l’esenzione (condizionata) dal pagamento>>.
7.5. Va invece ribadito il principio già espresso da questa Corte con sentenza Cass. pen. Sez. III, 25-02-2014, n. 21753 (rv. 259722) secondo il quale è inammissibile, per difetto dell’interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa “ex officio” e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l’art. 5, comma secondo, lett. d), del d.P.R. n. 313 del 2002, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., prevede l’eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo.
8. In accoglimento dei motivi aggiunti di ricorso, la sentenza impugnata deve però essere annullata anche nei confronti del Petrelli (per ragioni, peraltro, astrattamente estensibili anche al Nola).
Nelle more della pendenza dei ricorsi originari, infatti, il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ha introdotto l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis, cod. pen., istituto di diritto penale sostanziale indubbiamente di maggior favore del quale il Tribunale non ha potuto ovviamente tener conto ed i cui presupposti applicativi non appaiono manifestamente insussistenti.
In questa fase, infatti, il vaglio della Corte di cassazione non può che limitarsi a quel che emerge dal testo della sentenza impugnata la cui lettura persuade dell’insussistenza di elementi “ictu oculi” ostativi alla sua applicabilità. Il che, ovviamente, non equivale a dire che sussistono le condizioni oggettive e soggettive per l’applicabilità dell’istituto; semplicemente il testo non fornisce elementi per escludere sin d’ora la particolare tenuità dell’offesa e l’occasionalità della condotta e ciò anche in considerazione dei motivi per cui il Giudice ha ritenuto di applicare la pena pecuniaria (alternativa a quella detentiva) in misura pari al minimo edittale e con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Castrovillari perché valuti nei confronti del Petrelli (ma anche del Nola ove dovesse essere ribadita l’affermazione della sua responsabilità) l’applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Castrovillari.
Così deciso il 30/09/2015