Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale Numero: 9870 | Data di udienza: 9 Gennaio 2018

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela dei beni paesaggistici – Esecuzione di interventi (anche non edilizi) potenzialmente idonei ad arrecare nocumento alle zone vincolate – Assenza autorizzazione – Alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio – Reato formale e di pericolo – Art.181 d.lgs n.42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Motivi generici e/o mera rilettura degli elementi di fatto – Inammissibilità – Motivazione c.d. implicita – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Marzo 2018
Numero: 9870
Data di udienza: 9 Gennaio 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: DI STASI


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela dei beni paesaggistici – Esecuzione di interventi (anche non edilizi) potenzialmente idonei ad arrecare nocumento alle zone vincolate – Assenza autorizzazione – Alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio – Reato formale e di pericolo – Art.181 d.lgs n.42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Motivi generici e/o mera rilettura degli elementi di fatto – Inammissibilità – Motivazione c.d. implicita – Giurisprudenza.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 05/03/2018, (Ud. 09/01/2018), Sentenza n.9870


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela dei beni paesaggistici – Esecuzione di interventi (anche non edilizi) potenzialmente idonei ad arrecare nocumento alle zone vincolate – Assenza autorizzazione – Alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio – Reato formale e di pericolo – Art.181 d.lgs n.42/2004.
 
In tema di tutela dei beni paesaggistici, il reato formale e di pericolo previsto dall’art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 si perfeziona mediante l’esecuzione di interventi (anche non edilizi) potenzialmente idonei ad arrecare nocumento alle zone vincolate in assenza della preventiva autorizzazione e senza che sia necessario l’accertamento dell’intervenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio, in quanto per la sua configurabilità, è sufficiente – come accertato nella specie- che l’agente faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello a cui è destinato, essendo il vincolo imposto prodromico al governo del territorio stesso (Sez.3, n.34764 del 21/06/2011; Sez.3, n.6299 del 15/01/2013; Sez.3, n.11048 del 18/02/2015).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Motivi generici e/o mera rilettura degli elementi di fatto – Inammissibilità – Motivazione c.d. implicita – Giurisprudenza.
 
In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008; Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014). Inoltre, non è ammissibile in sede di legittimità il ricorso che in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras). Infine, il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014;Sez.4, n.47095 del 02/12/2009).
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 10/02/2017 – CORTE DI APPELLO DI POTENZA) Pres. RAMACCI, Rel. DI STASI, Ric. Giammatteo 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 05/03/2018, (Ud. 09/01/2018), Sentenza n.9870

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 05/03/2018, (Ud. 09/01/2018), Sentenza n.9870
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da GIAMMATTEO ALDO, nato a Rionero in Vulture il 21/01/1958;
 
avverso la sentenza del 10/02/2017 della Corte di appello di Potenza; 
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 10.4.2015, il Tribunale di Potenza dichiarava Giammatteo Aldo responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 181 d.lgs 22.1.2004 n. 42 e lo condannava alla pena di mesi quattro e giorni dieci di arresto ed euro 12.000 di ammenda.
 
Con sentenza del 10.2.2017, la Corte di appello di Potenza, in riforma della predetta sentenza, assolveva l’imputato dai reati ascrittigli perché non punibile per particolare tenuità del fatto.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giammatteo Aldo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
 
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato, argomentando che l’opera realizzata non poteva essere considerata come modificativa del territorio perché costituita da una struttura leggera in ferro, non stabilmente fissata ma semplicemente poggiata al suolo, e di natura precaria, perché finalizzata alla realizzazione di spettacoli e di intrattenimenti all’aperto; aggiunge che anche l’autorizzazione rilasciata successivamente dall’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata rilevava le predette caratteristiche.
 
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art 181, commi 1 ter ed 1 quater del d.lgs n. 42/2004 e conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs n. 42/2004; argomenta che l’opera realizzata, atteso il sopravvenuto accertamento della compatibilità paesaggistica ed il conseguente rilascio della prescritta autorizzazione, rientrava nella previsione di cui alla lett. a) del predetto articolo comma 1 ter, in quanto non creava né aumentava superfici e volumi ed era stata realizzata con materiale in legno; doveva escludersi, quindi, la configurabilità del reato contestato.
 
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 181 comma 1 quinquies d.lgs n. 42/2004, argomentando che erroneamente la Corte territoriale riteneva non avvenuta la rimessione in pristino dell’area e, quindi, non verificatasi l’estinzione dei reati contestati.
 
Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 603 cod.proc.pen. per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta nei motivi di appello, deducendo che la Corte territoriale denegava tale istanza senza alcuna motivazione. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
 
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il reato formale e di pericolo previsto dall’art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, si perfeziona mediante l’esecuzione di interventi (anche non edilizi) potenzialmente idonei ad arrecare nocumento alle zone vincolate in assenza della preventiva autorizzazione e senza che sia necessario l’accertamento dell’intervenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio, in quanto per la sua configurabilità, è sufficiente – come accertato nella specie- che l’agente faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello a cui è destinato, essendo il vincolo imposto prodromico al governo del territorio stesso (Sez.3, n.34764 del 21/06/2011, Rv.251244; Sez.3, n.6299 del 15/01/2013, Rv.254493;Sez.3, n.11048 del 18/02/2015, Rv.263289).
 
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
 
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 4 della sentenza impugnata, dove si rileva che la sopraggiunta autorizzazione, nell’anno 2013, riguardava non l’opera in contestazione ma un’opera precedente ) nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, n.20377 dell’ll.3- 14.5.2009 e Sez.6, n. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
 
Trova dunque applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109; Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
 
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
 
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
 
Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv.235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).
 
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
 
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato- come avvenuto nella specie- anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893;Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996).
 
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cast. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 09/01/2018
 
 
 
 
 
 

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