Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 30167 | Data di udienza: 16 Marzo 2018

RIFIUTI – Attività di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti (pezzi di motore ed i pneumatici) – Operabilità e limiti del regime derogatorio – Iscrizione all’albo speciale – Artt. 181, 188, 208, 256, 266, d. lgs. 152/2006. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Luglio 2018
Numero: 30167
Data di udienza: 16 Marzo 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: SOCCI


Premassima

RIFIUTI – Attività di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti (pezzi di motore ed i pneumatici) – Operabilità e limiti del regime derogatorio – Iscrizione all’albo speciale – Artt. 181, 188, 208, 256, 266, d. lgs. 152/2006. 



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE  PENALE, Sez. 3^, 05/07/2018 (Ud. 16/03/2018), Sentenza n.30167
 
 
RIFIUTI – Attività di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti (pezzi di motore ed i pneumatici) – Operabilità e limiti del regime derogatorio – Iscrizione all’albo speciale – Artt. 181, 188, 208, 256, 266, d. lgs. 152/2006.
 
In tema di rifiuti, il reato di cui all’art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile anche in relazione alle condotte non autorizzate di raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante, pur se poste in essere prima dell’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 188 del predetto D.Lgs., introdotto dalla L. n. 221 del 2015. Pertanto, a seguito di tale modifica normativa – che ha escluso l’applicabilità, per le attività ambulanti di raccolta e trasporto di rifiuti metallici, dell’esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dall’art. 266, comma quinto, D. Lgs. n. 152 – la valutazione della rilevanza penale delle condotte anteriori alla novella richiede tuttora l’accertamento dell’esistenza e validità del titolo abilitativo al commercio e della riconducibilità del rifiuto all’attività autorizzata, mentre tale verifica non occorre per le condotte successive, avuto riguardo all’inapplicabilità "tout court" della deroga di cui al citato comma quinto dell’art. 266 (Cass. Sez. 3, n. 23908 del 19/04/2016 – dep. 09/06/2016, P.M. in proc. Butera e altri; Cass. Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017 – dep. 21/04/2017, Tutone e altri). Nella specie: in particolare per i pezzi di motore ed i pneumatici, trattandosi di rifiuti specificamente regolamentati deve escludersi la liceità della condotta, relativamente alla sussistenza del titolo abilitativo di commercio ambulante.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 05/10/2017 del TRIBUNALE di LANCIANO) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. Jamshidi
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 05/07/2018 (Ud. 16/03/2018), Sentenza n.30167

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE  PENALE, Sez. 3^, 05/07/2018 (Ud. 16/03/2018), Sentenza n.30167
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da JAMSHIDI KAMEYAB. 
 
avverso la sentenza del 05/10/2017 del TRIBUNALE di LANCIANO
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha concluso per: «Rigetto del ricorso».
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Lanciano con sentenza del 5 ottobre 2017 ha condannato Kameyab Jamshidi alla pena di e 3.000,00 di ammenda, relativamente al reato di cui agli art. 110, cod. pen. e 256, comma 1, lettera A), in relazione all’art. 208, d. lgs. 152/2006, perché, esercitava, senza autorizzazione (non essendo tale la mera iscrizione di Kameyab Jamshidi al R.E.A, né l’autorizzazione del Comune di Altino all’attività di commercio su area pubblica tipo B itinerante), l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi [ … ] (nella specie, pneumatici, pezzi di motore, scarti di materiale ferroso di diversa natura, [ … ] ecc. di cui al p.v. di sequestro del 22 aprile 2015 Carabinieri di Archi), utilizzando il veicolo tr RE 354727 di proprietà di Kameyab Jamshidi (in sequestro e soggetto a confisca obbligatoria); commesso il 22 aprile 2015.
 
 
2. Kameyab Jamshidi ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, trasmesso a questa Corte di cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
 
2. 1. Violazione di legge, art. 266, d. lgs. 152/2006. Manifesta illogicità della motivazione.
 
Il Giudice è incorso nell’errore di non ritenere applicabile la disciplina derogatoria dell’art. 266, comma 5, d. lgs. 152/2006. Infatti il reato contestato non può configurarsi quando l’agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio. Per la sentenza impugnata la deroga dell’art. 266, d. lgs. 152/2006 si applicherebbe solo a chi raccoglie e trasporta sottoprodotti ferrosi destinati al recupero o alla rivendita e non anche a chi raccoglie e trasporta materiali ferrosi in stato di abbandono e quindi qualificabili come rifiuti. La distinzione proposta è palesemente illogica. I materiali ferrosi trattati dal ricorrente sono stati venduti a terzi ( come risulta dalle fatture). 
 
Il richiamo della sentenza impugnata alla decisione della Cassazione n. 19209/2017 è erroneo e fuorviante, in quanto l’art. 1 bis, d. lgs. 152/2006 (introdotto dalla legge, 221/2015) è stato introdotto dopo i fatti di cui all’imputazione, e quindi lo stesso non risulta applicabile alla fattispecie in giudizio.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
 
La sentenza impugnata con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ricostruisce i fatti e determina la penale responsabilità del ricorrente relativamente al reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera A, d. lgs. 152/2006, in quanto emergono dalle fatture, acquisite, i conferimenti di rottami metallici senza iscrizione all’albo speciale.
 
Il fatto è stato commesso il 22 aprile 2015, e quindi la disposizione dell’art. 188, comma 1 bis, d. lgs. 152/2006 (introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, G.U. n. 88 del 14/04/2016, suppl. ordinario n. 96, in vigore dal 2 febbraio 2016) non trova applicazione, in relazione al principio dell’art. 2, cod. pen.
 
Tuttavia anche per le condotte precedenti alla disposizione citata (art. 181, comma 1 bis, d. lgs. 152/2006) deve valutarsi la natura dei rifiuti trattata: « In tema di rifiuti, il reato di cui all’art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile anche in relazione alle condotte non autorizzate di raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante, pur se poste in essere prima dell’entrata in vigore del comma
1-bis dell’art. 188 del predetto D.Lgs., introdotto dalla L. n. 221 del 2015.
 
– In motivazione la S.C. ha precisato che a seguito di tale modifica normativa – che ha escluso l’applicabilità, per le attività ambulanti di raccolta e trasporto di rifiuti metallici, dell’esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dall’art. 266, comma quinto, D. Lgs. n. 152 – la valutazione della rilevanza penale delle condotte anteriori alla novella richiede tuttora l’accertamento dell’esistenza e validità del titolo abilitativo al commercio e della riconducibilità del rifiuto all’attività autorizzata, mentre tale verifica non occorre per le condotte successive, avuto riguardo all’inapplicabilità "tout court" della deroga di cui al citato comma quinto dell’art. 266 – » Sez. 3, n. 23908 del 19/04/2016 – dep. 09/06/2016, P.M. in proc. Butera e altri, Rv. 26701901; vedi anche Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017 – dep. 21/04/2017, Tutone e altri, Rv. 27022601).
 
Il ricorrente aveva effettivamente l’autorizzazione per il commercio ambulante di materiali ferrosi, come riconosciuto dalla sentenza impugnata, e quindi deve valutarsi se i rifiuti trattati erano o no oggetto del suo commercio, e che gli stessi non fossero rifiuti specificamente regolamentati (categorie autonomamente disciplinate).
 
La natura dei rifiuti come emerge nell’imputazione e ritenuta in sentenza, non risulta oggetto di contestazioni. Si trattava di pneumatici, pezzi di motore, scarti di materiale ferroso di diversa natura; per la batteria – rifiuto pericoloso, c’è stata l’assoluzione: «esclusa l’ipotesi di cui alla lettera B».
 
In particolare per i pezzi di motore ed i pneumatici, trattandosi di rifiuti specificamente regolamentati deve escludersi la liceità della condotta, relativamente alla sussistenza del titolo abilitativo di commercio ambulante: « In tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti in genere e, con riguardo a quelli metallici, di condotte anteriori all’introduzione dell’art. 188, comma primo-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte della L. 28 dicembre 2015, n. 221, operando, per quelle successive, l’espressa esclusione dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 266, comma quinto, D.Lgs. cit., ai fini dell’esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dal predetto art. 266, comma quinto, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformità a tale normativa e che i rifiuti stessi non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate. (Fattispecie relativa a raccolta e trasporto, prima della L. n. 221 del 2015, di una fotocopiatrice e di due blocchi di motore di autovettura, con riferimento alla quale la Corte ha escluso l’operatività della deroga ex art. 266, comma quinto, D. Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’autorizzazione al commercio ambulante di rottami ferrosi posseduta da uno degli imputati, giacché tali rifiuti, assoggettati a speciali discipline ed in parte pericolosi, mai avrebbero potuto costituire oggetto di commercio ambulante)» (Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017 – dep. 21/04/2017, Tutone e altri, Rv. 27022601).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso il 16/03/2018
 

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