Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 30206 |
Data di udienza: 29 Maggio 2018
RIFIUTI – Gestione dei rifiuti e natura di sottoprodotto – Requisiti – Presunzione legale iuris tantum della qualifica di rifiuto – Onere di fornire la prova – Artt. 183, 184-bis, 256 e 259 d.lgs n. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze in materia di sequestro preventivo e probatorio – Ricorso per cassazione – Violazione di legge – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Luglio 2018
Numero: 30206
Data di udienza: 29 Maggio 2018
Presidente: ROSI
Estensore: DI STASI
Premassima
RIFIUTI – Gestione dei rifiuti e natura di sottoprodotto – Requisiti – Presunzione legale iuris tantum della qualifica di rifiuto – Onere di fornire la prova – Artt. 183, 184-bis, 256 e 259 d.lgs n. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze in materia di sequestro preventivo e probatorio – Ricorso per cassazione – Violazione di legge – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 05/07/2018 (Ud. 29/05/2018), Sentenza n.30206
RIFIUTI – Gestione dei rifiuti e natura di sottoprodotto – Requisiti – Presunzione legale iuris tantum della qualifica di rifiuto – Onere di fornire la prova – Artt. 183, 184-bis, 256 e 259 d.lgs n. n.152/2006.
In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe sull’interessato l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo, trattandosi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria. La presunzione legale iuris tantum della qualifica di rifiuto non è vinta da chi eccepisce la natura di sottoprodotto della sostanza derivante dalle predette attività (Cass., Sez. 3, n. 37168 del 09/06/2016, Bindi), laddove, trattandosi di invocare una condizione per l’applicabilità di un regime derogatorio a quello ordinario dei rifiuti, incombe sull’interessato l’onere di provare che tutti i requisiti, richiesti dall’articolo 184- bis per attribuire alla sostanza la qualifica di sottoprodotto, siano stati osservati (" … fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis"), mentre al giudice compete la verifica se il materiale probatorio fornito dalla parte abbia assolto tale onere.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze in materia di sequestro preventivo e probatorio – Ricorso per cassazione – Violazione di legge – Giurisprudenza.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U,n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua; Sez.U,n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Cass., Sez.4,n.43480 del 30/09/2014; Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini).
(annulla con rinvio ordinanza del 15/11/2017 – TRIBUNALE DI FIRENZE) Pres. ROSI, Rel. DI STASI, Ric. P.M. nei confronti di Borgioli
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 05/07/2018 (Ud. 29/05/2018), Sentenza n.30206
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 05/07/2018 (Ud. 29/05/2018), Sentenza n.30206
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
nei confronti di
BORGIOLI SIMONA, nata a Cerreto Guidi;
avverso l’ordinanza del 15/11/2017 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15/11/2017, il Tribunale di Firenze annullava il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM presso il Tribunale di Firenze in data 18.1.2017, in relazione alla violazione degli artt. 256 e 259 d.lgs 152/2006, ed avente ad oggetto 753 tonnellate e 960 chilogrammi di scarti di pelli semi-conciate tipo Wet Blu, e ne ordinava la restituzione all’avente diritto.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione alla valutazione sul fumus dei reati di cui agli artt. 256 e 259 d.lgs n. 152/2006, lamentando che il Tribunale avrebbe espresso una motivazione apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 184 bis d.lgs 152/2006 per qualificare il materiale in sequestro quale sottoprodotto e non rifiuto.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va ricordato che in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez.2, n.25320 del 05/05/2016, Rv.267007;Sez.3, n.15254 del 10/03/2015, Rv.263053; Sez.5, n.24589 del 18/04/2011, Rv.250397).
Inoltre, quanto ai profili di ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U,n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U,n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (ex multis,Sez.4,n.43480 del 30/09/2014,Rv.260314; Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430;Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
3. Va, poi, osservato che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d. l.gs. n. 152 del 2006, rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi; esattamente quel che accade con gli scarti di produzione, come nel caso di specie, salva la possibilità della diversa qualificazione in sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, ricorrendone i rigorosi presupposti di legge.
L’art. 183, lettera qq), indica, infatti, come sottoprodotto "qualsiasi sostanza che soddisfa le condizioni di cui all’art. 184 bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184 bis, comma 2".
L’art. 184-bis d.lgs 152/2006 (articolo inserito dall’art. 12 del d.lvo 3.12.2010 n. 205) stabilisce che è sottoprodotto e non rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto deve trarre origine da un processo di produzione, di cui costituisca parte integrante, e il cui scopo primario non sia la produzione di tale sostanza od oggetto; b) deve esserne certa l’utilizzazione nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; e) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, con pronunce intervenute dopo la novella del 2010, la presunzione legale iuris tantum della qualifica di rifiuto non è vinta da chi eccepisce la natura di sottoprodotto della sostanza derivante dalle predette attività (da ultimo, Sez. 3, n. 37168 del 09/06/2016, Bindi, non mass.), laddove, trattandosi di invocare una condizione per l’applicabilità di un regime derogatorio a quello ordinario dei rifiuti, incombe sull’interessato l’onere di provare che tutti i requisiti, richiesti dall’articolo 184- bis per attribuire alla sostanza la qualifica di sottoprodotto, siano stati osservati (" … fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis"), mentre al giudice compete la verifica se il materiale probatorio fornito dalla parte abbia assolto tale onere.
E la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe sull’interessato l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo, trattandosi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, dep. 2015, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504).
In questo senso è anche il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 che, all’articolo 4, nel dettare le condizioni generali di applicabilità, esordisce affermando che, ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di produzione, cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ossia "ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto") sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi e, a tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), e) ed) dell’articolo 4 del decreto.
4. Orbene, nella specie, deve osservarsi che il Tribunale di Firenze è, in effetti, incorso nella denunciata violazione di legge, valutando con motivazione meramente apparente il requisito del fumus commissi delicti, affermando apoditticamente la qualifica di sottoprodotto del materiale in sequestro perché "originato da un precedente processo di produzione", non analizzando tutte le condizioni previste dall’art. 184 bis d.lvo 152/2006 e facendo leva soltanto sull’affermazione che il materiale era "destinato ad essere utilizzato in un successivo processo di produzione/utilizzazione".
Il che, però, come affermato dal Procuratore ricorrente, non risulta sufficiente per escludere la natura medesima di rifiuto, che, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) può essere ritenuto sottoprodotto solo a seguito di rigorosa prova da parte dell’interessato che tutti i requisiti, richiesti dall’articolo 184- bis d.lgs 152/2006, siano stati osservati (" … fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis").
Ne consegue che la motivazione del Tribunale deve ritenersi meramente apparente in quanto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario argomentativo seguito dal giudice.
5. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso il 29/05/2018