Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 13745 | Data di udienza: 8 Marzo 2016

 DIRITTO URBANISTICO – Obbligo di demolizione del manufatto abusivo – Beneficio della sospensione condizionale della pena – Verificata della condizione – Termine per adempiere – Omissione del termine da parte del giudice – 90 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza – Scadenza del termine per l’adempimento – Effetti – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 165 c.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Aprile 2016
Numero: 13745
Data di udienza: 8 Marzo 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Riccardi


Premassima

 DIRITTO URBANISTICO – Obbligo di demolizione del manufatto abusivo – Beneficio della sospensione condizionale della pena – Verificata della condizione – Termine per adempiere – Omissione del termine da parte del giudice – 90 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza – Scadenza del termine per l’adempimento – Effetti – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 165 c.p..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 06/04/2016 (ud. 08/03/2016) Sentenza n.13745



DIRITTO URBANISTICO – Obbligo di demolizione del manufatto abusivo – Beneficio della sospensione condizionale della pena – Verificata della condizione – Termine per adempiere – Omissione del termine da parte del giudice – 90 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza – Scadenza del termine per l’adempimento – Effetti – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 165 c.p..
 
Il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 (Cass. Sez. 3, n. 7046 del 04/12/2014, dep. 2015, Saccari; Cass. Sez. 3 n. 10581 del 6.2.2013, Lombardo). Nel caso la sanatoria maturi dopo la scadenza del termine per l’adempimento della ingiunzione a demolire, il giudice della esecuzione deve revocare il beneficio di cui all’art. 165 c.p., in quanto non si è verificata la condizione, e deve, del pari, revocare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva.
 


(Annulla con rinvio ordinanza del 26/01/2015 della Corte di Appello di Napoli) Pres. RAMACCI, Rel. RICCARDI, Ric. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli 
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 06/04/2016 (ud. 08/03/2016) Sentenza n.13745

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 06/04/2016 (ud. 08/03/2016) Sentenza n.13745
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli nel procedimento a carico di Annunziata Giuseppina, nata a Poggiomarino il 14/06/1948;
– avverso l’ordinanza del 26/01/2015 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
– lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 26/01/2015 la Corte di Appello di Napoli rigettava l’istanza di revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza di condanna del 13/02/2008 (irrevocabile il 05/05/2008), avanzata dalla Procura Generale per non essere stata eseguita la demolizione dell’opera abusiva alla quale il beneficio era stato subordinato, sul rilievo che, in epoca immediatamente successiva al passaggio in giudicato, era intervenuto permesso di costruire in sanatoria (03/04/2009), e che il termine per adempiere non fosse stato indicato in sentenza.
 
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo il vizio di violazione di legge: in mancanza di una espressa indicazione del termine per adempiere alla demolizione, infatti, la stessa deve avvenire entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; nel caso di specie, dunque, il termine per adempiere è scaduto il 03/08/2008, e la successiva sanatoria edilizia, pur comportando la revoca dell’ordine di demolizione, non può impedire la revoca della sospensione condizionale.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato.
 
2. L’art. 165 cod. pen., nel prevedere la possibilità che la sospensione della pena venga subordinata all’adempimento di un obbligo (comma 1), stabilisce che il giudice nella sentenza indichi il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti (comma 4).
 
La mancata fissazione del suddetto termine non comporta però la nullità della clausola, ma solo la necessità della sua integrazione.
 
Al riguardo, nonostante in passato si fosse manifestato un orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di mancata indicazione, il termine per l’adempimento coincide con quello legale di cui all’art. 163 cod. pen., che per le contravvenzioni è di anni due (Sez. 3 n. 7283 del 11.1.2007, Faralla, Rv. 235954), questo Collegio ritiene di condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, ormai consolidatosi (sicché non è necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite), secondo cui il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 (ex multis, Sez. 3, n. 7046 del 04/12/2014, dep. 2015, Saccari, Rv. 262419; Sez. 3 n. 10581 del 6.2.2013, Lombardo, Rv. 254757). È stato opportunamente rilevato che è “irrazionale equiparare situazioni giuridiche che perseguono diverse e autonome finalità stante che il beneficio della sospensione condizionale della pena mira a dissuadere il condannato dalla reiterazione del reato onde conseguire il vantaggio della sua estinzione, mentre la condizione apposta al beneficio tende, come nel caso in esame, a rafforzare l’adempimento dell’obbligo di demolire opere abusive, avendo come obiettivo la rapida eliminazione di situazioni antigiuridiche produttive di effetti negativi sull’assetto territoriale. Per tale ragione non è accettabile che la condizione apposta al suddetto beneficio per il conseguimento anticipato del ripristino dell’integrità territoriale possa essere adempiuta fino alla scadenza del termine stabilito, sia pure anche a scopo dissuasivo, per fare conseguire al condannato il vantaggio dell’estinzione del reato” (Sez. 3 n. 23840 del 13.5.2009, Neri, Rv. 244078). In tal senso, dunque, si è osservato che nel caso la sanatoria maturi dopo la scadenza del termine per l’adempimento della ingiunzione a demolire, il giudice della esecuzione deve revocare il beneficio di cui all’art. 165 c.p., in quanto non si è verificata la condizione, e deve, del pari, revocare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva.
 
3. Nel caso di specie, il termine per la demolizione alla quale stata subordinata la sospensione condizionale della pena è scaduto novanta giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il 03/08/2008, prima che intervenisse il permesso di costruire in sanatoria; ricorre, pertanto, il presuppostoper la revoca di diritto della sospensionecondizionaledella pena.
 
4. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli. 
 
Così deciso in Roma il 08/03/2016
 
 
 
 
 

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