Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 27803 |
Data di udienza: 13 Aprile 2016
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello – Causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito – Obbligo della immediata declaratoria – Error in iudicando – Formazione del c.d. “giudicato sostanziale” – Esclusione – RIFIUTI – Fattispecie: Spandimento delle acque di vegetazione della lavoratura delle olive senza autorizzazione impugnazione del reato estinto per prescrizione – Art. 256 c.2 d.lgs. n.152/2006 – Artt. 129, 529 e 531 cod. proc. pen..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Luglio 2016
Numero: 27803
Data di udienza: 13 Aprile 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Di Stasi
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello – Causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito – Obbligo della immediata declaratoria – Error in iudicando – Formazione del c.d. “giudicato sostanziale” – Esclusione – RIFIUTI – Fattispecie: Spandimento delle acque di vegetazione della lavoratura delle olive senza autorizzazione impugnazione del reato estinto per prescrizione – Art. 256 c.2 d.lgs. n.152/2006 – Artt. 129, 529 e 531 cod. proc. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/07/2016 (Ud. 13/04/2016) Sentenza n.27803
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello – Causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito – Obbligo della immediata declaratoria – Error in iudicando – Formazione del c.d. “giudicato sostanziale” – Esclusione – RIFIUTI – Fattispecie: Spandimento delle acque di vegetazione della lavoratura delle olive senza autorizzazione impugnazione del reato estinto per prescrizione – Art. 256 c.2 d.lgs. n.152/2006 –
Artt. 129, 529 e 531 cod. proc. pen..
Nel caso in cui con il ricorso per cassazione sia dedotta, sia pure come unica doglianza, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità (Cass. Sez. U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016). Il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo motivo, è, quindi, ammissibile, perché volto a fare valere l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. L’error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto delta sentenza concernente la punibilità. L’impugnazione mira ad emendare tale errore. L’art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale “obbligo” il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. “giudicato sostanziale”. Fattispecie: Condanna per lo spandimento delle acque di vegetazione della lavoratura delle olive senza autorizzazione, impugnazione del reato estinto per prescrizione.
(Annulla senza rinvio sentenza del 04/03/2014 del Tribunale di Marsala)Pres. RAMACCI, Rel. DI STASI, Ric. COPPOLA
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/07/2016 (Ud. 13/04/2016) Sentenza n.27803
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/07/2016 (Ud. 13/04/2016) Sentenza n.27803
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da: COPPOLA ROCCO, nato a Marsala il 03/01/1944
– avverso la sentenza del 04/03/2014 del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
– udito per l’imputato l’avv. Diego Tranchida, che ha concluso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4.3.2014, il Tribunale di Marsala, pronunciando nei confronti di Ceppo Maria Lourdes e Coppola Rocco, imputati del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e
256 comma 2 d.lgs. 152/2006 perché, in concorso tra loro, la prima quale legale rappresentante della Società Oleificio Ceppo Maria e Mormorio Diego snc con sede in Marsala e avente per oggetto la pulitura delle olive, ed il secondo quale proprietario e conducente dell’autocarro tipo autobotte marca FIAT modello 691 targato TP414752, prelevavano un carico di acque di vegetazione della lavoratura delle olive, proveniente dalle vasche dell’Oleificio Ceppo Maria e Mormorio Diego, e lo spandevano su un terreno sito in Marsala alla contrada Rassallemi, in catasto al F.M. 149, p.lle 1,430 e 431 in assenza di autorizzazione (in Marsala 15.11.2008), dichiarava Coppola Rocco responsabile del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 2000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, ed assolveva Ceppo Maria Lourdes dal reato ascrittole per non aver commesso il fatto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Coppola Rocco, per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen:
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei risultati delle analisi e delle dichiarazioni degli analisti dell’ARPA in violazione del disposto dell’art. 223 comma 1 disp. att cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale non dichiarava d’ufficio l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, già verificatasi in pendenza del giudizio di merito.
Deduce che l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione d scarichi di frantoi oleari è disciplinata dalla legge 11 novembre 1996 n. 574 e la condotta contestata deve qualificarsi come mero illecito amministrativo ai sensi dell’art. 8 della predetta legge; aggiunge che, in ogni caso, l’imputato non può ritenersi soggetto attivo del reato contestatogli essendo soggetto estraneo alla società “Oleificio Ceppo Maria e Mormorio Diego” snc; deduce, infine, che, al più poteva ritenersi configurabile la violazione dell’
art. 256 comma 4 d.lgs. 152/2006, in quanto l’imputato era munito dì autorizzazione per il versamento del liquido oleario ma aveva operato su terreno non corrispondente a quello indicato nel documento di trasporto.
Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va rilevato, in via preliminare ed assorbente, che il secondo motivo di ricorso è fondato.
Con tale motivo il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale non dichiarava d’ufficio l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, verificatasi in pendenza del giudizio di merito.
2. Va richiamato il principio di diritto, affermato dalla sentenza delle Sez. U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, secondo il quale nel caso in cui con il ricorso per cassazione sia dedotta, sia pure come unica doglianza, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità.
Il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo motivo, è, quindi, ammissibile, perché volto a fare valere l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. L’
error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto delta sentenza concernente la punibilità. L’impugnazione mira ad emendare tale errore. L’
art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale “obbligo” il giudice di merito non può sottrarsi e deve
ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. “giudicato sostanziale”.
3. Nella specie, la contravvenzione contestata, consumatasi in data 15.11.2008, si è estinta per prescrizione, prima della emissione della sentenza dì secondo grado, in data 9.1.2014, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen., considerato anche il periodo dì sospensione di un mese e venticinque giorni del processo.
4. In accoglimento del proposto motivo di ricorso, pertanto, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’
art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944del 12/06/2008, Rv.240955), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 13/04/2016