Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 32899 | Data di udienza: 20 Aprile 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di demolizione e ricostruzione dell’organismo edilizio preesistente – Nozione di ristrutturazione edilizia – DIA e  permesso di costruire solo in caso di “nuova costruzione” necessità – Artt.3, 30, 32, 44 lett.c) e 72 DPR 380/2001 – Attività demolitoria-ricostruttiva – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Ruderi – Disciplina applicabile – Immobili sottoposti a vincoli – Preesistente “consistenza” – Riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili – Obbligo di rispettare la precedente sagoma – Interventi eseguiti in zona vincolata – Regime semplificato della s.c.i.a. – Presupposti – Accertamento dell’esistenza dei connotati essenziali dell’edificio preesistente (pareti, solai tetti) o la preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali – Rispetto sagoma ed elementi della precedente struttura – Art. 181, D.L.vo n.42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Luglio 2017
Numero: 32899
Data di udienza: 20 Aprile 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di demolizione e ricostruzione dell’organismo edilizio preesistente – Nozione di ristrutturazione edilizia – DIA e  permesso di costruire solo in caso di “nuova costruzione” necessità – Artt.3, 30, 32, 44 lett.c) e 72 DPR 380/2001 – Attività demolitoria-ricostruttiva – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Ruderi – Disciplina applicabile – Immobili sottoposti a vincoli – Preesistente “consistenza” – Riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili – Obbligo di rispettare la precedente sagoma – Interventi eseguiti in zona vincolata – Regime semplificato della s.c.i.a. – Presupposti – Accertamento dell’esistenza dei connotati essenziali dell’edificio preesistente (pareti, solai tetti) o la preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali – Rispetto sagoma ed elementi della precedente struttura – Art. 181, D.L.vo n.42/2004.



Massima

  

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/07/2017 (Ud. 20/04/2017) Sentenza n.32899

 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di demolizione e ricostruzione dell’organismo edilizio preesistente – Nozione di ristrutturazione edilizia – DIA e  permesso di costruire solo in caso di “nuova costruzione” necessità – Artt.3, 30, 32, 44 lett.c) e 72 DPR 380/2001.
 
Rientrino nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’organismo edilizio preesistente purchè con le medesime “caratteristiche” (l’art.3, comma 1 lett.d, d.P.R. 380 del 2001, nella formulazione precedente, faceva riferimento alla “stessa volumetria e sagoma di quello preesistente). Ne consegue che, ove il risultato finale dell’attività demolitoria-ricostruttiva non coincida con il manufatto preesistente, l’intervento deve essere qualificato come “nuova costruzione” e necessita del permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività. 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di ristrutturazione edilizia – Attività demolitoria-ricostruttiva – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Ruderi – Disciplina applicabile – Immobili sottoposti a vincoli – Preesistente “consistenza” – Riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili – Obbligo di rispettare la precedente sagoma.
 
Con l’introduzione dell’art. 30 del d.l. 21/06/2013 n.69, conv. dalla legge n.98 del 09/08/2013 che ha parzialmente modificato la normativa precedente, è stata espunta dalla definizione datane dall’art.3 comma 1 lett.d) la parola “sagoma” (vanno quindi ricompresi negli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente anche se non con la stessa sagoma). Inoltre, quanto ai ruderi, la norma fa riferimento anche agli interventi consistenti nel ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, sempre che sia possibile accertarne la precedente consistenza. In ogni caso, per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.L.vo n.42/2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto se sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. In conclusione, alla luce dalla legge n.98 del 09/08/2013, è possibile qualificare come “ristrutturazione edilizia” l’intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, anche in caso di modifica della sagoma dello stesso ove insistente su zona non vincolata, a condizione, però, che sia possibile accertarne, in base a riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili e non, quindi, ad apprezzamenti meramente soggettivi, la preesistente “consistenza”, intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell’edificio (volumetria, altezza, struttura complessiva), con la conseguenza che la mancanza anche uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in ragione della anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di costruire (Cass.pen.sez.3 n.45147 del 08/10/2015). 


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Ristrutturazione edilizia – Interventi eseguiti in zona vincolata – Regime semplificato della s.c.i.a. – Presupposti – Accertamento dell’esistenza dei connotati essenziali dell’edificio preesistente (pareti, solai tetti) o la preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali – Rispetto sagoma ed elementi della precedente struttura – Art. 181, D.L.vo n.42/2004.
 
Gli interventi di demolizione e ricostruzione o di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, debbono ritenersi assoggettati a permesso di costruire ove non sia possibile accertare la preesistente volumetria delle opere che, qualora ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, hanno l’obbligo di rispettare anche la precedente sagoma (Cass. Sez. 3 n.40342 del 03/06/2014).
(dich. inammiss. il ricorso avverso sentenza del 11/05/2016 della CORTE DI APPELLO DI TRENTO) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. Viviani 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/07/2017 (Ud. 20/04/2017) Sentenza n.32899

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/07/2017 (Ud. 20/04/2017) Sentenza n.32899

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Viviani Paolo, nato a Tione di Trento il 02/09/1989;
 
avverso la sentenza del 11/05/2016 della Corte di Appello di Trento; 
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano; 
 
udito il P.M.,in persona del Sost.Proc.Gen. Felicetta Marinelli, che ha concluso, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza del 11/05/2016, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Trento, emessa in data 05/03/2015, con la quale Paolo Viviani, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 28.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt.44 lett.c) e 72 DPR 380/2001, per avere, in assenza di concessione edilizia, in area soggetta a tutela paesaggistico ambientale, proceduto alla demolizione completa dell’edificio preesistente, ricostruendolo con nuove fondazioni e sottostante intercapedine aerata, con realizzazione di opere in cemento armato in difetto di denuncia presso il competente ufficio; pena sospesa e non menzione.
 
Rilevava la Corte territoriale che il solo intervento consentito nella zona in cui ricadeva l’edificio (E2) era quello di risanamento conservativo (come risultante dalla d.i.a. iscritta al protocollo del Comune di Lardare come “risanamento particella CC Lardare”, ma non rinvenuta), mentre si era proceduto, come emergeva dagli atti processuali alla realizzazione di un diverso edificio, tra l’altro su diverso sedime. Tale intervento era, altresì, completamente diverso dalle fattispecie prese in considerazione dall’art.99 lett.e) L.P. n.1/2008 che, comunque, prevede la conservazione dei muri perimetrali, o dall’art.32 comma 1 lett.d) del DPR 380/2001, che disciplina le variazioni essenziali, essendo stato realizzato un immobile completamente diverso.
 
2.Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione Paolo Viviani, a mezzo del difensore, sollevando i seguenti motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell’art.173 disp.att. cod.proc.pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
 
Con il primo motivo denuncia la illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale apoditticamente ritenuto l’intervento eseguito del tutto diverso rispetto all’immobile preesistente. Secondo il ricorrente, dal verbale di accertamenti urgenti di p.g. e dall’ingiunzione ripristinatoria del Comune, allegati al ricorso, emergerebbe, invece, un intervento demo-ricostruttivo, con una non meglio precisata minima variazione del sedime, pienamente compatibile con una ristrutturazione edilizia.
 
Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta realizzazione di un “nuovo edificio”, in quanto costituente “un immobile del tutto diverso”, non essendo stati indicati gli elementi di fatto sui veniva fondata siffatta conclusione.
 
Con il terzo motivo denuncia la erronea applicazione della normativa di cui al DPR 380/2001 ed alla L.P.n.1/2008, non avendo tenuto conto la Corte territoriale che sia la normativa nazionale che quella provinciale configurano come Interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro plano volumetrico preesistente. L’intervento eseguito avrebbe, secondo il ricorrente, semplicemente mutato le caratteristiche da intervento di risanamento (assentite dalla d.i.a. n.959/2009) ad intervento di ristrutturazione edilizia. Tale mutamento, tutt’al più, andrebbe classificato ai sensi dell’art.32 lett d) DPR 380/2001 e 128, comma 4, L.P.n.1/2008 come intervento eseguito con varianti essenziali rispetto alla d.i.a., con conseguente applicabilità del disposto di cui all’art.44, comma 2 bis (e, sul punto, dedotto con i motivi di appello, la Corte non si sarebbe neppure pronunciata).
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
 
2. Non c’è dubbio che rientrino nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’organismo edilizio preesistente purchè con le medesime “caratteristiche” (l’art.3, comma 1 lett.d, d.P.R. 380 del 2001, nella formulazione precedente, faceva riferimento alla “stessa volumetria e sagoma di quello preesistente). Ne consegue che, ove il risultato finale dell’attività demolitoria-ricostruttiva non coincida con il manufatto preesistente, l’intervento deve essere qualificato come “nuova costruzione” e necessita del permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività.
 
L’art. 30 del d.l. 21/06/2013 n.69, conv.dalla legge n.98 del 09/08/2013 ha parzialmente modificato la normativa precedente, essendo stata espunta dalla definizione datane dall’art.3 comma 1 lett.d) la parola “sagoma” (vanno quindi ricompresi negli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente anche se non con la stessa sagoma). Inoltre, quanto ai ruderi, la norma fa riferimento anche agli interventi consistenti nel ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, sempre che sia possibile accertarne la precedente consistenza. In ogni caso, per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.L.vo n.42/2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto se sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
 
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, alla luce dell’art.30 cit., è possibile qualificare come “ristrutturazione edilizia” l’intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, anche in caso di modifica della sagoma dello stesso ove insistente su zona non vincolata, a condizione, però, che sia possibile accertarne, in base a riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili e non, quindi, ad apprezzamenti meramente soggettivi, la preesistente “consistenza”, intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell’edificio (volumetria, altezza, struttura complessiva), con la conseguenza che la mancanza anche uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in ragione della anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di costruire (Cass.pen.sez.3 n.45147 del 08/10/2015, Rv. 265444).
 
Per quanto riguarda gli interventi eseguiti in zona vincolata, perché possa applicarsi il regime semplificato della s.c.i.a, oltre ad accertare l’esistenza dei connotati essenziali dell’edificio preesistente (pareti, solai tetti) o, in alternativa, la preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, è necessario, in ogni caso, verificare il rispetto anche della sagoma della precedente struttura; sicchè gli interventi di demolizione e ricostruzione o di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, debbono ritenersi assoggettati a permesso di costruire ove non sia possibile accertare la preesistente volumetria delle opere che, qualora ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, hanno l’obbligo di rispettare anche la precedente sagoma (Sez. 3 n.40342 del 03/06/2014, Rv.260552).
 
3.La Corte territoriale, con accertamento in fatto adeguatamente e logicamente argomentato, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto, innanzitutto, sulla base di tutti gli atti di indagine, e, in particolare, del verbale di accertamenti urgenti della Polizia locale, che vi sia stata totale demolizione dell’edificio preesistente con ricostruzione di un nuovo edificio.
 
Risultando che l’intervento è stato eseguito in zona sottoposta a tutela paesaggistico ambientale, era consentita, come si è visto in precedenza, la demolizione e ricostruzione a condizione che venisse rispettata anche la sagoma del preesistente edificio.
 
Ma, nel caso di specie, non solo non è stato possibile accertare la “consistenza” e “caratteristiche” dell’edificio preesistente, ma è risultato anche il diverso sedime occupato (pag.8 sent.).
 
Il ricorrente, invero, non ha fornito alcuna prova in ordine alla preesistente consistenza dell’immobile ed al rispetto della sagoma della precedente struttura, assumendo assertivamente che l’intervento era consistito nel rinnovo delle relative strutture murarie perimetrali con la metodica del c.d.”cuci e scuci” (pag.13 ricorso), venendo smentito, peraltro, dallo stesso verbale di accertamento urgente sui luoghi, allegato al ricorso, in cui si dà atto che “si è riscontrata la totale demolizione dell’edificio preesistente con realizzazione di un nuovo edificio con realizzazione di nuove fondazioni continue e sottostante intercapedine areata”. E dall’ingiunzione di rimessa in pristino, ugualmente allegata al ricorso, emerge l’assenza di riscontri “relativi al profilo originario del terreno naturale e della localizzazione spaziale del sedime dell’edificio preesistente”.
 
Per di più, come ha evidenziato la medesima Corte territoriale, il solo intervento compatibile con la zona in cui ricadeva l’edificio (E2) comportava la conservazionedelle strutture murarie esterne (prevedendo anche l’art.99 lett.e) della L.P. n.1/2008 la conservazione di muri perimetrali).
 
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che, per eseguire l’intervento di cui alla contestazione, occorresse permesso di costruire. 
 
Conseguentemente è del tutto fuor di luogo il richiamo del disposto di cui all’art.44, comma 2 bis, d.P.R. 380/2001.
 
4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 2.000,00.
 
E’ appena il caso di aggiungere che la manifesta infondatezza del ricorso. non consentendo l’instaurazione di un valido rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare la prescrizione, maturata dopo la sentenza impugnata.
 
P. Q. M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.
 
Così deciso in Roma il 20/04/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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