Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 30627 |
Data di udienza: 8 Febbraio 2018
RIFIUTI – Gestione abusiva di rifiuti – Attività in concorso di raccolta e trasporto di rifiuti non occasionale – Partecipazione morale e materiale – Realizzazione di una discarica non autorizzata – Fattispecie: trasporti non occasionali di rifiuti effettuati in concorso – Art. 256 d. lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancata concessione del beneficio della non menzione – Omessa motivazione – Violazione di legge – Certificato del casellario giudiziale – Ricorso in cassazione – Effetti sulla prescrizione "medio tempore" maturata – Giudicato parziale e statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato – Accertamento del fatto e qualificazione giuridica – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Sez.3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Luglio 2018
Numero: 30627
Data di udienza: 8 Febbraio 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: SOCCI
Premassima
RIFIUTI – Gestione abusiva di rifiuti – Attività in concorso di raccolta e trasporto di rifiuti non occasionale – Partecipazione morale e materiale – Realizzazione di una discarica non autorizzata – Fattispecie: trasporti non occasionali di rifiuti effettuati in concorso – Art. 256 d. lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancata concessione del beneficio della non menzione – Omessa motivazione – Violazione di legge – Certificato del casellario giudiziale – Ricorso in cassazione – Effetti sulla prescrizione "medio tempore" maturata – Giudicato parziale e statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato – Accertamento del fatto e qualificazione giuridica – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 06/07/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.30627
RIFIUTI – Gestione abusiva di rifiuti – Attività in concorso di raccolta e trasporto di rifiuti non occasionale – Partecipazione morale e materiale – Realizzazione di una discarica non autorizzata – Fattispecie: trasporti non occasionali di rifiuti effettuati in concorso – Art. 256 d. lgs. n.152/2006.
Configura il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera A), (e comma 3), d. lgs. 152/2006, l’attività non occasionale di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi senza la prevista autorizzazione. Fattispecie: trasporti effettuati in concorso, a volte dal ricorrente e altre volte da altro soggetto con l’accordo del ricorrente e con la spartizione del pagamento (dato fattuale la piena partecipazione morale e materiale dell’appellante ai trasporti effettuate dall’altro soggetto fornendo il veicolo per gli illeciti trasporti e dividendo il prezzo del reato commesso). I rifiuti infatti, sono stati «trasportati in modo permanente ed organizzato da più persone a scopo di lucro, realizzando così una discarica non autorizzata, e dunque, in specie, con tutta evidenza non sussiste alcuna occasionalità nella condotta».
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancata concessione del beneficio della non menzione – Omessa motivazione – Violazione di legge – Certificato del casellario giudiziale – Ricorso in cassazione – Effetti sulla prescrizione "medio tempore" maturata – Giudicato parziale e statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato – Accertamento del fatto e qualificazione giuridica – Giurisprudenza.
Si configura la violazione di legge, per mancata concessione del beneficio della non menzione, quando la decisione non contiene nessuna motivazione in merito. Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale non attiene al piano del trattamento sanzionatorio, ma comporta esclusivamente una limitazione degli effetti della condanna mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, cosicché l’annullamento della sentenza di merito limitatamente alle questioni che attengono al suddetto beneficio determina la irrevocabilità della condanna sui capi relativi ai reati contestati e preclude la rilevabilità, anche per il giudice del rinvio, della prescrizione "medio tempore" maturata (Sez. 3, n. 13740 del 09/01/2018 – dep. 23/03/2018, Gelardi). Inoltre, il giudicato parziale può formarsi solo con riguardo ai "capi" della decisione e che per "capo" della sentenza deve intendersi «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato»; il giudicato parziale non si forma, invece, con riguardo ai "punti" della decisione in quanto il concetto di "punto della decisione", cui fa espresso riferimento l’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., ha una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni – ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno – suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo». I punti della decisione vengono a coincidere con le parti della sentenza relative alle «statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato» e nell’ambito di ogni capo i singoli punti della decisione segnano un "passaggio obbligato" per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono presupposti della pronuncia finale su ogni reato (l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena e l’eventuale sospensione condizionale, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio).
(riforma sentenza del 04/07/2017 – CORTE APPELLO di BOLOGNA) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. Bellocci
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 06/07/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.30627
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 06/07/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.30627
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BELLOCCI IVAN nato a PIACENZA;
avverso la sentenza del 04/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha concluso per: "Inammissibilità del ricorso".
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 4 luglio 2017 ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza del 4 giugno 2013, che aveva condannato Ivan Bellocci alla pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la diminuzione per il rito (abbreviato), relativamente al reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera A), (e comma 3), d. lgs. 152/2006, perché in concorso con Maschi Dante, effettuava senza la prevista autorizzazione, attività di raccolta e trasporto (a mezzo dell’autocarro Nissan Targato BV642YN intestato ed in uso a Bellocci Ivan) di rifiuti non pericolosi (prelevati presso i locali della LODA s.r.l.), che venivano depositati in un terreno sito nel territorio del Comune di Sarmato (terreno censito al foglio 24, part. 41 e 50 NCT), realizzando così una discarica non autorizzata. Fatti commessi dal 20 giugno al 6 giugno 2012.
Ivan Belloci è stato assolto dal reato di cui all’art. 256, comma 3, d. lgs. 152/2006, perché il fatto non sussiste.
2. Ricorre per Cassazione l’imputato, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge, relativamente riconoscimento al mancato dell’occasionalità della condotta, art. 256, d. lgs. 152/2006.
La norma richiede un’attività organizzata di raccolta, trasporto e di recupero di rifiuti, non basta una condotta occasionale.
Deve rilevarsi che Maschi Dante, coimputato con il ricorrente è stato assolto dalla Corte di appello di Bologna, mentre Loda Fabio, titolare della ditta dalla quale presuntivamente proveniva il materiale
sequestrato non risulta neppure indagato. Conseguentemente è venuto meno il presupposto dell’attività organizzata.
L’autocarro di proprietà del ricorrente nelle foto viene individuato con la targa una sola volta, senza mai ritrarre il conducente. I passaggi dell’autocarro, documentati fotograficamente, riguardano i giorni 20 giugno 2012, 27 e 28 giugno 2012, 3 luglio 2012 e 6 luglio 2012, e risulta provato che l’imputato in alcuni di questi giorni non poteva trovarsi alla guida del mezzo (né il 28 giugno perché lavorava, e neanche il 3 ed il 6 luglio perché in ferie). Il ricorrente in sede di interrogatorio ha riferito di aver prestato l’autocarro a Maschi, per un trasloco. Maschi potrebbe aver utilizzato il furgone illecitamente all’insaputa del ricorrente.
Al massimo al ricorrente potrebbero imputarsi due trasporti e quindi gli stessi devono ritenersi occasionali.
2. 2. Violazione di legge per mancata concessione del beneficio della non menzione, ed omessa motivazione sul punto, art. 175, cod. pen.
Nell’atto di appello, e nelle conclusioni (che si sono integralmente riportate all’appello) in sede di discussione, è stato chiesto il beneficio della non menzione. La Corte di appello omette qualsiasi motivazione sulla richiesta di non menzione della condanna
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Risulta fondato il motivo relativo alla non menzione, poiché la decisione non contiene nessuna motivazione; la stessa, infatti, è stata richiesta in sede di conclusioni dell’atto di appello (Vedi Sez. 5, n. 25625 del 25/02/2016 – dep. 20/06/2016, Candido, Rv. 26721701; per la sospensione condizionale vedi Sez. 5, n. 52292 del 15/11/2016 – dep. 09/12/2016, Spinelli, Rv. 26874701).
La sentenza deve quindi annullarsi, limitatamente alla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Infatti, «Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale non attiene al piano del trattamento sanzionatorio, ma comporta esclusivamente una limitazione degli effetti della condanna mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, cosicché l’annullamento della sentenza di merito limitatamente alle questioni che attengono al suddetto beneficio determina la irrevocabilità della condanna sui capi relativi ai reati contestati e preclude la rilevabilità, anche per il giudice del rinvio, della prescrizione "medio tempore" maturata» (Sez. 3, n. 13740 del 09/01/2018 – dep. 23/03/2018, Gelardi, Rv. 27259001).
Va, a tal proposito, ricordato che le Sezioni Unite (Sez. U., n. 1 del 28/06/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, e, di recente, in maniera più specifica, Sez.,U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. il 14/02/2017, Aiello ed altro, Rv.,268965) hanno affermato che il giudicato parziale può formarsi solo con riguardo ai "capi" della decisione e che per "capo" della sentenza deve intendersi «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato»; il giudicato parziale non si forma, invece, con riguardo ai "punti" della decisione in quanto il concetto di "punto della decisione", cui fa espresso riferimento l’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., ha una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni – ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno – suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo». I punti della decisione vengono a coincidere con le parti della sentenza relative alle «statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato» e nell’ambito di ogni capo i singoli punti della decisione segnano un "passaggio obbligato" per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono presupposti della pronuncia finale su ogni reato (l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena e l’eventuale sospensione condizionale, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio).
4. Il ricorso risulta, invece, inammissibile nel resto, per manifesta infondatezza e per genericità, peraltro articolato in fatto.
Il ricorrente ritiene i trasporti occasionali e quindi non costituenti reato. Sul punto la decisione impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente motiva, senza contraddizioni, e senza manifeste illogicità, rilevando come i trasporti a volte effettuati dal ricorrente e altre volte da Maschi, con l’accordo del ricorrente e con la spartizione del pagamento (<<piena partecipazione morale e materiale dell’appellante ai trasporti effettuate dal maschi, quale ha fornito il veicolo per gli illeciti trasporti e con il quale ha diviso il prezzo del reato commesso») non possono ritenersi occasionali. I rifiuti infatti, sono stati «trasportati in modo permanente ed organizzato da più persone a scopo di lucro e dunque con tutta evidenza non sussiste alcuna occasionalità nella condotta».
Sul punto il ricorso si limita a riportare il motivo di appello senza specifici motivi di legittimità, senza nessun confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna con rinvio ad altra sezione della corte dio appello di Bologna.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 8/01/2018