Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 36858 | Data di udienza: 3 Maggio 2016

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Sottoprodotto – Caratteristiche e requisiti della composizione chimica del macinato – Riutilizzazione dei residui polverosi e lavorazione mattoni refrattari – Artt. 183,184 bis e 260, c.1 lett. b), d. lgs. n. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Violazioni da mera colpa o puramente formali slegate dal traffico illecito – Requisiti per la configurabilità dell’art. 260 d. lgs. n. 152/2006 – Nozione del requisito dell’abusività.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Settembre 2016
Numero: 36858
Data di udienza: 3 Maggio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Andreazza


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Sottoprodotto – Caratteristiche e requisiti della composizione chimica del macinato – Riutilizzazione dei residui polverosi e lavorazione mattoni refrattari – Artt. 183,184 bis e 260, c.1 lett. b), d. lgs. n. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Violazioni da mera colpa o puramente formali slegate dal traffico illecito – Requisiti per la configurabilità dell’art. 260 d. lgs. n. 152/2006 – Nozione del requisito dell’abusività.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/09/2016 (ud. 03/05/2016) Sentenza n.36858



CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Sottoprodotto – Caratteristiche e requisiti della composizione chimica del macinato – Riutilizzazione dei residui polverosi e lavorazione mattoni refrattari – Artt. 183,184 bis e 260, c.1 lett. b), d. lgs. n. 152/2006.
 
Non è riconducibile all’interno della nozione di sottoprodotto, il macinato destinato alla realizzazione di mattoni refrattari, pur a fronte di un’integrale riutilizzazione nell’ambito del medesimo ciclo produttivo,  caratterizzato dalla presenza di plurime sostanze inquinanti, tra cui in particolare il cromo quale sostanza marcatamente cancerogena: non è infatti possibile ritenere rispettato il requisito della lettera d) dell’art. 184-bis d.lgs. 1526.
 
 
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Violazioni da mera colpa o puramente formali slegate dal traffico illecito – Requisiti per la configurabilità dell’art. 260 d. lgs. n. 152/2006 – Nozione del requisito dell’abusività.
 
La norma dell’art. 260 d. lgs. n. 152/2006, non può essere intesa nel senso di attribuire rilevanza a violazioni caratterizzate da mera colpa o a violazioni puramente formali slegate dal traffico illecito, essendo la stessa volta a qualificare il traffico in relazione al fatto che sia posto in essere con modalità abusive, ed in primo luogo clandestinamente. Sicché, in altri termini, il requisito dell’abusività deve essere interpretato ed applicato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della figura delittuosa, ovverossia con la reiterazione della condotta di per sé illecita, con il dolo specifico e con l’ingiusto profitto. 


(annulla in parte e riforma sentenza della CORTE D’APPELLO DI TARANTO in data 15/07/2014) Pres. RAMACCI, Rel. ANDREAZZA, Ric. Iodice ed altro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/09/2016 (ud. 03/05/2016) Sentenza n.36858

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/09/2016 (ud. 03/05/2016) Sentenza n.36858

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
Iodice Salvatore, n. a Faggiano il 21/02/1948; 
Etrusco Alessandro, n. a Taranto il 15/07/1951; 
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Taranto in data 15/07/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P. Gaeta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di parte civile, Avv. G. Sorge per il Comune di Taranto anche in sostituzione dell’Avv. Sperti per le parti civili private;
uditi i difensori di fiducia, Avv. M. Rossetti per Iodice e Avv. E. Albanese per Etrusco, che hanno concluso per l’accoglimento; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Iodice Salvatore ed Etrusco Alessandro hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, dichiarando non doversi procedere per altre fattispecie, ha confermato la pronuncia di condanna di entrambi gli imputati per il reato (capo 1 dell’imputazione) di cui all’art. 260, comma 1 lett. b), del d. lgs. n. 152 del 2006 (in relazione alla organizzazione e direzione, dall’anno 2004, il primo quale legale rappresentante della Min S.r.l. in accordo e concorso con il secondo, direttore dello stabilimento di Taranto della S.p.A. Sanac, di una continuata e reiterata attività di trasporto, recupero e successivo illecito riutilizzo di un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi in assenza di titolo abitativo) e la pronuncia di condanna del solo Etrusco per il reato (capo 4 dell’imputazione) di cui all’art. 260 dello stesso decreto legislativo (in relazione alla condotta di avere condotto almeno dall’anno 2000 una continua attività di trasporto, recupero e smaltimento di un ingente quantitativo di rifiuti speciali costituiti da piastre e lance rottamate che la Sanac riceveva da Ilva Spa e, intermediando, se ne disfaceva trasferendole alle imprese di Donvito Domenico).
 
2. Con un primo motivo Iodice Salvatore lamenta la violazione degli artt. 183,184 bis e 260 del d. lgs. n. 152 del 2006. In particolare la Corte d’Appello non ha ritenuto sussistenti i requisiti di cui alle lettere e) e d) dell’art. 184 bis cit. necessari per la configurazione del sottoprodotto, incorrendo tuttavia in un percorso motivazionale contraddittorio ed illogico.
 
Segnatamente, con riguardo al concetto di normale pratica industriale di cui all’art. 184 bis lett. e), richiama l’orientamento della Corte di cassazione che non ha affatto escluso che una operazione che determini una modificazione dell’originaria consistenza del residuo possa essere considerata trattamento di sottoprodotto, trattandosi di verificare solo di volta in volta se l’operazione rientri nella normale pratica industriale. Contesta il riferimento operato dalla sentenza impugnata alla nozione di trattamento contenuta nel d. lgs. n. 36 del 2003 avente ad oggetto il conferimento dei rifiuti in discarica, essendo tale normativa di natura specifica e concepita per una particolarissima pratica industriale che è la gestione dell’intero ciclo di vita di una discarica. Deduce che la ratio della normativa che ha introdotto la nozione di sottoprodotto è quella di consentire al detentore di non disfarsi della sostanza ove sia possibile sfruttarla economicamente senza danni per l’ambiente. 
 
Precisa come, nella specie, la sentenza avrebbe dovuto considerare come sottoprodotto e non come rifiuto il materiale riconsegnato dalla Min alla Sanac. E’ risultato dalla stessa sentenza infatti come la prima società, cui la Sanac inviava inizialmente mattoni refrattari di propria produzione perché fossero sottoposti ad operazioni di rettifica, sabbiatura e ripulitura, svolgeva unicamente operazioni di tipo meccanico per poi restituire i mattoni alla Sanac una volta conclusa l’attività richiesta; invece i residui di lavorazione venivano esclusivamente macinati e riposti nei big bags prima di essere restituiti alla Sanac la quale li riutilizzava successivamente in fase di macinazione delle materie prime per la produzione di ulteriori mattoni. Di contro, la sentenza n. 17453 del 2012 della Corte di cassazione, ripetutamente citata dalla Corte d’appello, riguarda un fatto completamente diverso, ovvero di intervento sul materiale finalizzato alla separazione delle singole componenti chimiche mediante l’utilizzo di sostanze esogene e pertanto modificativo delle caratteristiche merceologiche del materiale stesso. Nella specie, invece, si è trattato di restituzione dello stesso materiale ma sotto una diversa forma esteriore.
 
Quanto alla sussistenza del requisito di cui alla lettera d), escluso dalla Corte d’Appello, si deduce che la presenza di I.p.a. (idrocarburi policiclici aromatici) e di metalli nelle polveri sequestrate nel febbraio del 2005 e trasportate a bordo del camion di proprietà Min è da ritenersi circostanza assolutamente normale. 
 
Lamenta in particolare che sul punto la Corte d’appello abbia ritenuto di disattendere, senza spiegarne le ragioni, le osservazioni del consulente di parte Prof. Belluco, che aveva spiegato come le operazioni meccaniche eseguite da Min generassero granulati ovvero polveri ovvero sfridi dei medesimi mattoni. Dovrebbe inoltre considerarsi che, anche a ritenere ragionevole l’ipotesi del consulente del P.M. secondo cui la Sanac avrebbe inserito rifiuti provenienti dall’Ilva nella formazione dell’MRA (magnesite di recupero), per sostenere l’ipotesi dell’inserimento di componenti del tutto estranee al normale ciclo di produzione di mattoni refrattari, e quindi far rientrare nel concetto di rifiuto e non di sottoprodotto tale MRA, mai lo Iodice avrebbe potuto conoscere le modalità del reimpiego, da parte di Sanac, del residuo di lavorazione reso a quest’ultimo. Inoltre, poiché i viaggi sono sempre avvenuti in maniera documentata, il semplice fatto di trasportare il materiale da un cantiere all’altro per effettuare le operazioni di rifinitura non appare potersi definire traffico, stante la mancanza assoluta dell’elemento volto a far perdere le tracce o comunque a sottrarre il materiale ai normali controlli. 
 
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p. giacché la Corte d’Appello non ha spiegato le ragioni che hanno impedito di riconoscere le circostanze attenuanti generiche e che hanno condotto alla negazione della sospensione condizionale della pena, non essendo sufficiente un generico richiamo a quanto stabilito dal giudice di primo grado in ordine alla gravità dei fatti contestati.
 
4. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell’art.74 c.p. per carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla carenza di legittimazione sia da parte del Comune di Taranto sia da parte dei dipendenti della Sanac a costituirsi parte civile nei confronti dello Iodice, posto che la Min, svolgendo unicamente lavorazioni di tipo meccanico, avrebbe ricevuto i mattoni con le caratteristiche ritenute in tesi accusatoria idonei a qualificarli come rifiuti pericolosi prima ancora di effettuare le lavorazioni richieste, nessuna influenza avendo dunque avuto la condotta posta in essere nelle aree rientranti nell’ambito territoriale del Comune di Taranto, avendo la Min sede in Faggiano. Parimenti, con riferimento ai danni lamentati dai dipendenti della Sanac per le esposizione a sostanze nocive, deduce che il materiale, se effettivamente ritenuto pericoloso, doveva considerarsi tale prima ancora di giungere allo stabilimento Min in Faggiano.
 
5. Con un primo motivo Etrusco Alessandro deduce la violazione dell’art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Dopo avere ricordato il percorso normativo della nozione di sottoprodotto, contesta la violazione, ritenuta dalla Corte territoriale, dei criteri previsti alle lettere e) e d) dell’art. 184 bis del d. lgs. n. 152 del 2006. Quanto al primo precisa che la migliore dottrina ha ravvisato la necessità di non circoscrivere la portata dell’espressione di normale pratica industriale e allo stesso tempo di non abbracciare qualsiasi operazione comunemente inserita in un ciclo produttivo. Nella specie la Corte di merito ha ritenuto che il materiale macinato, poiché veniva miscelato con altri ingredienti, non rivestiva la qualifica di sottoprodotto, in tal modo tuttavia applicando in maniera erronea la norma; inoltre non ha valutato le circostanze che il materiale, definito contrattualmente residuo, veniva restituito alla Sanac in sacchi con il logo Sanac e depositato presso aree coperte di recupero unitamente alla magnesite, che veniva miscelata alle altre materie prime in quanto parte integrante delle formule di produzione. La Corte di merito ha sposato la motivazione della sentenza di primo grado ritenendo raggiunta la prova della presenza di sostanze inquinanti sulla scorta delle analisi dell’Arpa di Taranto e Brindisi e della consulenza redatta nell’interesse del P.M. dalla dottoressa Spartera non valutando affatto i punti di doglianza proposti; infatti non ha considerato che il consulente ha proceduto ad una comparazione con dei campioni dì materiali sequestrati presso la Sanac un anno prima e non ha considerato che le analisi chimiche sono state effettuate in tempi diversi, in laboratori diversi e con metodi di analisi diversi. Inoltre lamenta che l’MRA, materiale formato da varie tipologie di mattoni, sarebbe stato confrontato con una sola tipologia. Viziata è inoltre la motivazione in ordine alle piastre refrattarie e alle lance di desolforazione. Quanto alle prime, è sfuggito al giudicante che sui documenti di trasporto si legge la parola Sanac S.p.A. e non Sanac S.p.A. Taranto e che il ricorrente, direttore dello stabilimento di Taranto, non ha svolto alcun ruolo in tale gestione. Quanto alle seconde, devono valere le considerazioni già svolte con riferimento alla nozione di sottoprodotto.
 
6. Con un secondo motivo osserva che la Corte ha omesso di esaminare la sussistenza del dolo specifico “al fine di conseguire un ingiusto profitto” richiesto dalla norma di cui all’art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006.
 
7. Con un terzo motivo, infine, denuncia l’erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla quantificazione della pena, essendosi la sentenza limitata semplicemente a evidenziare la gravità dei fatti, peraltro valutati una prima volta ai fini della determinazione della pena e una seconda volta per formulare una prognosi infausta in ordine al beneficio della sospensione
condizionale della pena. Nessuna valutazione è stata invece svolta in ordine alla circostanza che l’imputato fosse solamente un dipendente della società Sanac.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
8. Vanno in primo luogo esaminate le doglianze, proposte con il primo motivo di entrambi i ricorsi, riguardanti la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta esclusione, con riferimento al capo 1) dell’imputazione, in capo ai “residui polverosi” e al “materiale da scarto” della lavorazione effettuata dalla Min sui mattoni consegnatile dalla Sanac, dei requisiti tali da consentire di qualificare gli stessi come sottoprodotto e non già, invece, come rifiuto.
 
E’ anzitutto incontestato, infatti, che la Sanac inviasse in conto lavorazione mattoni refrattari prodotti e, per loro natura irregolari, alla Min affinché qui venissero effettuate operazioni di scrostatura, sabbiatura, taglio dritto e di smusso, rettifica e verniciatura; è altresì incontestato che il materiale di scarto (come i mattoni tagliati o sabbiato risultati non idonei) e i residui di lavorazione dovuti a tali operazioni venivano macinati ed insaccati e resi alla Sanac che li avrebbe poi riutilizzati in fase di macinazione della materie prime sotto l’acronimo MRA (materiale residuo del ciclo produttivo) insieme a tutte le altre materie prime impiegate.
 
Ciò posto, la Corte territoriale, nell’esaminare la riconducibilità di tale materiale di scarto all’interno dello spettro applicativo della norma di cui all’art. 184 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, ha in primo luogo ritenuti sussistenti i requisiti di cui alle lettere a) e b) di tale disposizione posto che, da un lato, i residui polverosi sarebbero incontestabilmente stati originati dallo stesso processo produttivo dei mattoni refrattari (così essendo rispettato il criterio secondo cui la sostanza è originata da “un processo di produzione di cui costituisce parte integrante”) e, dall’altro, nessuna incertezza vi sarebbe stata, alla luce dei dati di fatto appena sopra riepilogati, circa la utilizzazione del materiale “nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi”).
 
Ha invece ritenuto mancanti i requisiti di cui alle lettere e) ed).
 
Sotto il primo profilo ha infatti evidenziato che difetterebbe l’utilizzo diretto “senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale” perché il cosiddetto “macinato” era sì pacificamente riutilizzato dalla Sanac per la produzione di ulteriori mattoni refrattari e però non sic et simpliciter “bensì mediante la miscelazione con altri ingredienti, per così dire puri, previa verifica della percentuale delle singole componenti presenti nel “macinato” medesimo in funzione del rispetto di determinati rapporti fra gli elementi, andando così a costituire il cosiddetto MRA” ; ciò, sempre a dire della sentenza impugnata, farebbe ritenere “quanto mai azzardato… che siffatta attività possa rientrare nell’ambito della normale pratica industriale”.
 
Sennonché una tale argomentazione non appare spiegare inequivocabilmente perché, pur a fronte, come sottolineato dalla stessa Corte, di una pacifica ed integrale riutilizzazione dei residui polverosi e dello scarto di lavorazione, tanto più nell’ambito del medesimo ciclo produttivo destinato alla realizzazione di mattoni refrattari da cui i residui provenivano, e perché, pur essendo pacifico che i mattoni inviati alla Min non venivano da questa trattati dal punto di vista chimico – fisico, la mera circostanza che tale utilizzazione .fosse accompagnata dalla miscelazione con altri ingredienti puri e nel rispetto di determinate percentuali (che non ostavano in ogni caso a che, a quanto risulta, nulla del “macinato” andasse disperso) potrebbe rendere non ravvisabile il requisito di legge.
 
Né parrebbe utilmente richiamabile la pronuncia di questa Sezione n. 17453 del 10/05/2012, Busé, Rv. 252385 che, in realtà, in fattispecie nella quale veniva in rilievo la separazione delle singole componenti chimico – fisiche, si è limitata ad affermare che dal novero della “normale pratica industriale” dovrebbero escludersi tutti gli interventi manipolativi diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato : di fatto, per come pare risultare dalla sentenza impugnata, nessuna “manipolazione” del residuo veniva, nella specie operata, semplicemente lo stesso venendo utilizzato insieme ad altre componenti.
 
Va precisato, del resto, che secondo il punto 3.3.2. della stessa comunicazione della Commissione europea del 21/02/2007 relativa alla comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti e che la Commissione ha reso al fine di spiegare la definizione di “rifiuto” contenuta nell’art. 1 della direttiva quadro sui rifiuti, alla luce dell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia, per garantire una corretta applicazione della direttiva stessa, si afferma che “la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile; dopo la produzione, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omògeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc. Alcune operazioni sono condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l’utilizzatore successivo, altre ancora sono effettuate da intermediari. Nella misura in cui tali operazioni sono parte integrante del processo di produzione… non impediscono che il materiale sia considerato un sottoprodotto”.
 
Sotto il secondo profilo, invece, la sentenza impugnata ha posto in rilievo, quale dato ostativo, la composizione chimica del macinato caratterizzato dalla presenza di plurime sostanze inquinanti, tra cui in particolare il cromo quale sostanza marcatamente cancerogena, da qui discendendo, dunque, l’impossibilità di ritenere rispettato il requisito della lettera d) già ricordato sopra.
 
Tale aspetto è stato sottoposto a censura da entrambi i ricorrenti laddove gli stessi hanno sostanzialmente lamentato un non corretto apprezzamento, da parte della Corte territoriale, degli elementi indicativi della presenza delle sostanze inquinanti deducendo una erronea comparazione con campioni di materiali sequestrati tempo prima e l’effettuazione di analisi chimiche effettuate in tempi diversi e con diversi metodi di analisi. 
 
E tuttavia, anche a volere prescindere dai profili inevitabilmente fattuali, e perciò in questa sede non apprezzabili, di simili censure, volte in realtà a lamentare il profilo meramente valutativo degli elementi di prova, tanto più non venendo chiarito l’aspetto della decisività delle anomalie lamentate, la sentenza della Corte ha, con riguardo a tale secondo aspetto, esaustivamente posto in evidenza, da pag. 19 a pag. 21, facendo riferimento non solo alle analisi chimiche condotte dall’Arpa di Taranto e dall’Arpa di Brindisi e agli esiti della consulenza svolta per il P.M. dalla dr.ssa Spartera, ma anche a schede tecniche sequestrate attestanti percentuali del 20 e del 30% del MRA, le ragioni della accertata esclusione nella specie del requisito in oggetto giungendo a conclusioni logiche e corrette.
 
Sicché, in definitiva, pur se, per le ragioni viste, fondata unicamente sulla mancanza del requisito di cui alla lett. d), appare corretta la conclusione della sentenza in ordine alla non riconducibilità, all’interno della nozione di sottoprodotto, del materiale che veniva, all’esito della lavorazione, consegnato dalla Min alla Sanac.
 
9. Appare invece fondata la censura, svolta in particolare dal ricorso di Iodice ma estensibile anche al ricorrente Etrusco, non contenendo la stessa un motivo strettamente personale, relativa alla motivazione con cui la sentenza ha confermato la ritenuta sussistenza della specifica ipotesi delittuosa contestata di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006.
 
Il ricorrente ha infatti sostanzialmente lamentato come non compatibile con la struttura del reato contestato la pacifica modalità, tutt’altro che occulta o clandestina, dei rapporti tra le due società, caratterizzate da rapporti di lavoro che prevedevano appunto che la Sanac affidasse alla Min le operazioni di sabbiatura e taglio dei mattoni e che la Min a propria volta restituisse alla Sanac i mattoni rifiniti nonché i residui di lavorazione.
 
Va allora considerato che, come già affermato da questa Corte, la norma dell’art. 260 cit. non può essere intesa nel senso di attribuire rilevanza a violazioni caratterizzate da mera colpa o a violazioni puramente formali slegate dal traffico illecito, essendo la stessa volta a qualificare il traffico in relazione al fatto che sia posto in essere con modalità abusive, ed in primo luogo clandestinamente. Sicché, in altri termini, il requisito dell’abusività deve essere interpretato ed applicato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della figura delittuosa, ovverossia con la reiterazione della condotta di per sé illecita, con il dolo specifico e con l’ingiusto profitto (Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv.258326). 
 
Ora, invece, la sentenza impugnata, una volta ritenuta la natura degli scarti della lavorazione dei mattoni, quali rifiuti, anziché come sottoprodotti, ha da ciò fatto discendere, in presenza della sistematicità ed organizzazione dell’attività intercorrente tra le due società, la sussistenza del reato senza però avere considerato, da un lato, che la riconsegna dei residui di lavorazione si accompagnava alla restituzione dei mattoni lavorati, contrattualmente regolamentata, e, dall’altro, i riflessi che, soprattutto con riguardo a Iodice (che si limitava appunto alla riconsegna degli scarti), poteva comportare, sul piano dell’elemento soggettivo del reato, la questione del corretto inquadramento del materiale restituito.
 
Non può infatti trascurarsi che, in quanto delitto, il reato in questione non può che richiedere, oltre al fine di conseguire un ingiusto profitto, ancor prima la volontà e consapevolezza di gestire abusivamente (ovvero appunto con le modalità sopra specificate di cui la sentenza non pare avere tenuto conto) un “traffico illecito” di rifiuti.
 
Un approccio che trascurasse tali elementi, e a cui non pare essersi sottratta neppure la Corte territoriale, finirebbe del resto per differenziare il delitto di cui all’art. 260 cit. dalle contravvenzioni di cui agli artt. 256 e ss. sotto il solo profilo per così dire “quantitativo”, essendo invece i dati differenziali incentrati soprattutto sulla radicale diversità di struttura che conducono inevitabilmente a richiedere per la sussistenza del delitto un quid pluris non meramente identificabile con il solo aspetto della ripetitività delle condotte.
 
10. Ciò posto, deve allora prendersi atto che, con riguardo al reato di cui al capo 1) era già maturata, in data 17/12/2013 (e dunque ancor prima della sentenza impugnata), la prescrizione decorrente dal 17/02/2006 quale data del sequestro probatorio operato; va infatti evidenziato che la recidiva, originariamente contestata ad entrambi gli imputati (rispettivamente nella forma della recidiva specifica e reiterata per Iodice e specifica ed infraquinquennale per Etrusco), venne esclusa già dalla sentenza di primo grado, con conseguente durata del termine pari ad anni sette e mesi sei prolungato ad anni otto per effetto della sospensione intervenuta in forza dei rinvii per contestuale impegno professionale (entrambi per giorni sessanta : cfr. Sez. U. n. 4909/15 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262913) disposti alle udienze del 27/11/2012 e 14/05/2013.
 
Né potrebbe farsi applicazione dell’art. 157, comma 6, c.p. secondo cui per reati di cui, tra gli altri, all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati : infatti, il reato di cui all’art. 260 cit. è stato incluso tra quelli appunto previsti dall’art. 51, comma 3 bis cit., soltanto a decorrere dal 07/09/2010 per effetto dell’art.11, comma 1, della L. 13 agosto 2010, n. 136 modificativo della norma processuale, con conseguente impossibilità di applicazione del raddoppio, quale norma di natura sostanziale, a condotte, come quelle in contestazione, poste in essere anteriormente a tale data.
 
11. Della prescrizione, maturata in data 17/01/2014 (in quanto decorrente dal 17/03/2006 e sottoposta alla medesima sospensione già considerata sopra senza applicazione del raddoppio dei termini per le ragioni già evidenziate), deve altresì prendersi atto con riguardo al reato sub 4), stante il carattere non strettamente personale della censura svolta da Iodice relativamente alla configurabilità dell’art. 260 e, comunque, la fondatezza delle censure svolte anche con riguardo al reato sub 4) dell’imputazione in particolare laddove, a fronte della deduzione svolta con l’atto di appello con cui si lamentava l’impossibilità di individuare l’elemento dell’ingiusto profitto in capo ad un mero dipendente quale Etrusco era (v. pag.13), la sentenza impugnata, motivando implicitamente, sulla base di arresto di questa Corte, nel senso della sussistenza dell’elemento soggettivo anche laddove il profitto sia arrecato a terzi e non al soggetto agente, non avrebbe considerato il diverso avviso sempre di questa Corte in ordine alla necessità di un profitto personale e patrimoniale (implicitamente in tal senso, sia pure con riferimento alla previgente ed analoga figura dell’art. 53 bis del d.lgs. n. 22 del 1997, Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, P.M. in proc. Fradella, Rv.232351, in motivazione). Ciò, tanto più considerando l’avvenuta contestazione del reato non a titolo di concorso con il legale rappresentante della Sanac s.p.a. ma a titolo monosoggettivo a fronte di dizione dell’art. 260 cit. che, letteralmente, e con significativa differenza rispetto ad altre fattispecie delittuose (tra le altre, 624, 628 e 640 c.p.), richiede non già il “fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto” bensì il “fine di conseguire un ingiusto profitto”.
 
Ciò comporta, dunque, che, infondate peraltro le restanti censure svolte da Etrusco con riguardo al capo 4) (la Corte territoriale ha infatti logicamente indicato, a pag. 30 e ss. gli elementi probatori conducenti nel senso dell’attribuibilità alla Sanac del ruolo di intermediazione contestato), la sentenza vada dunque annullata senza rinvio per essere i residui reati di cui ai capi 1) e 4) dell’imputazione estinti per prescrizione.
 
Quanto inoltre alle statuizioni civili adottate dalla sentenza impugnata (nella specie la conferma della condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore del Comune di Taranto e Faggiano e delle persone fisiche Locritano, Albano, Fischetti, Friscira, Tafuro, Aprile e Motolese), attese le lacune motivazionali suddette che ostano alla decisione in questa sede in ordine alla conferma o meno delle stesse ex art. 578 c.p.p., la sentenza deve essere annullata ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello (da ultimo, Sez. 5, n. 594 del 16/11/2011, Perrone, Rv. 252665; Sez. 5, n. 15015 del 23/02/2012, P.G. e p.c. in proc. Genovese, Rv. 252487), restando assorbite le doglianze mosse sul punto dal ricorrente Iodice.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione e rinvia relativamente alle statuizioni civili al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
 
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016
 
 
 
 
 
 
 

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