Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 51900 | Data di udienza: 8 Settembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Edificazione abusiva – Permanenza del reato – Termine della permanenza – Calcolo della prescrizione – Articoli 44, lettera c), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e 181 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Dicembre 2016
Numero: 51900
Data di udienza: 8 Settembre 2016
Presidente: CARCANO
Estensore: DI NICOLA


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Edificazione abusiva – Permanenza del reato – Termine della permanenza – Calcolo della prescrizione – Articoli 44, lettera c), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e 181 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/12/2016 (Ud. 08/09/2016) Sentenza n.51900


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Edificazione abusiva – Permanenza del reato – Termine della permanenza – Calcolo della prescrizione – Articoli 44, lettera c), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e 181 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 
In materia edilizia, la permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado (Cass. Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, Sullo).


(annulla senza rinvio sentenza del 13-02-2016 del giudice dell’udienza preliminare presso il TRIBUNALE DI NUORO) Pres. CARCANO, Rel. DI NICOLA, Ric. P.G nei confr. di Pinna 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/12/2016 (Ud. 08/09/2016) Sentenza n.51900

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/12/2016 (Ud. 08/09/2016) Sentenza n.51900

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte dì appello dì Cagliari, sezione distaccata di Sassari
 
nei confronti di Pinna Sandro, nato a Oliena il 18-03-1009 e 68
 
avverso la sentenza del 13-02-2016 del giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale dì Nuoro;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
 
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Balsamo che ha concluso per l’annullamento con rinvio. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sandro Pinna per i reati a lui contestati (articoli 44, lettera c), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e 181 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) perché estinti per prescrizione.
 
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva un unico motivo di gravame, qui enunciato ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
 
Con esso il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 157 e 161 del codice penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale).
 
Il ricorrente assume come risulti pacifico che i lavori edilizi fossero ancora in corso alla data del 6 febbraio 2013, data di emissione del decreto di sequestro preventivo, e di ciò se ne dà atto nel capo di imputazione, con la conseguenza che non risultano decorsi i termini ordinari di prescrizione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato.
 
2. All’imputato si contesta di avere, in qualità di costruttore, realizzato, in difformità dalla concessione edilizia n. 31 del 2011, le opere indicate nel capo di imputazione, in zona anche paesaggisticamente vincolata per fatti commessi in Oliena dal 2011 e fino alla data del 6 febbraio 2013 (lavori in corso d’opera).
 
La circostanza che i lavori fossero in corso al momento dell’accertamento della contravvenzione comporta che il reato, essendo permanente, non poteva definirsi consumato prima del 6 febbraio 2013, con la conseguenza che la prescrizione non era ancora maturata.
 
Infatti, la permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, Sullo, Rv. 260498).
 
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio vanno trasmessi al tribunale di Nuoro per l’ulteriore corso.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette al tribunale di Nuoro gli atti per l’ulteriore corso.
 
Così deciso il 08/09/2016
 
 
 
 

 

 

 

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