Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Sicurezza sul lavoro
Numero: 9217 |
Data di udienza: 12 Gennaio 2016
* SICUREZZA SUL LAVORO – Ponteggio privo di parapetti – Visita medica preventiva – Mancanza di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio – Artt. 126, 168, comma 2, lett. d), e 136 del d.lgs. 81/2008 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Divieto di testimonianza indiretta – Artt. 351, 357, c.2° lett. a) e b) e 195, c.4, cod. proc. pen..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Marzo 2016
Numero: 9217
Data di udienza: 12 Gennaio 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Liberati
Premassima
* SICUREZZA SUL LAVORO – Ponteggio privo di parapetti – Visita medica preventiva – Mancanza di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio – Artt. 126, 168, comma 2, lett. d), e 136 del d.lgs. 81/2008 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Divieto di testimonianza indiretta – Artt. 351, 357, c.2° lett. a) e b) e 195, c.4, cod. proc. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/03/2016 (Ud. 12/01/2016) Sentenza n.9217
Il divieto di testimonianza indiretta di cui all’
art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., ha ad oggetto le dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli
artt. 351 e 357, comma secondo, lett. a) e b), cod. proc. pen., non invece i fatti e le situazioni, compresi i comportamenti delle persone, caduti sotto la diretta percezione del testimone e oggetto di verbalizzazione ai sensi dell’art. 357, comma secondo lett. f), del codice di rito, in ordine ai quali, dunque, gli appartenenti alla polizia giudiziaria possono legittimamente riferire, senza incorrere nella violazione del divieto suddetto denunciata dal ricorrente (Cass. Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B.). Fattispecie: esecuzioni di lavori di ristrutturazione edile utilizzando un ponteggio privo di parapetti, nonché l’omissione di sottoporre un lavoratore a visita medica preventiva e mancanza di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio,
artt. 126, 168, comma 2, lett. d), e 136 del d.lgs. 81/2008.
(conferma sentenza del 6/10/2014 del Tribunale di Caltanisetta) Pres. AMORESANO, Rel. LIBERATI, Ric. Rivela
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/03/2016 (Ud. 12/01/2016) Sentenza n.9217
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/03/2016 (Ud. 12/01/2016) Sentenza n.9217
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Rivela Cataldo, nato in Svizzera il 22/3/1975
avverso la sentenza del 6/10/2014 del Tribunale di Caltanisetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 ottobre 2014 il Tribunale di Caltanisetta ha condannato Cataldo Rivela alla pena di euro 4.000 di ammenda per i reati di cui agli
artt. 126, 168, comma 2, lett. d), e 136 del d.lgs. 81/2008 (per avere eseguito lavori di ristrutturazione edile utilizzando un ponteggio privo di parapetti, nonché per avere omesso di sottoporre un lavoratore a visita medica preventiva e di redigere il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, denunciando violazione di norme processuali, per avere il Tribunale fondato l’affermazione di responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni di un appartenente alla polizia giudiziaria, cui era inibito deporre sul contenuto delle dichiarazioni ricevute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza dell’unico motivo al quale è stato affidato.
Il ricorrente ha lamentato violazione di norme processuali per essere la affermazione della sua responsabilità stata fondata su notizie ricevute dall’imputato da un appartenente alla polizia giudiziaria e da questi riferite nel corso del suo esame, in violazione del disposto dell’
art. 195 cod. proc. pen., ma dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che la deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria ha avuto ad oggetto gli accertamenti in fatto dallo stesso compiuti direttamente (in ordine alle condizioni del ponteggio installato dall’impresa dell’imputato per l’esecuzione dei lavori edili alla stessa affidati ed alla mancata sottoposizione di un dipendente di detta impresa alla prescritta visita medica preventiva), di cui lo stesso ha riferito, non deponendo, dunque, de relato,circa fatti appresi da terzi, ma, del tutto legittimamente, in ordine a circostanze di fatto da lui stesso direttamente accertate, con la conseguente insussistenza della violazione di legge processuale lamentata dal ricorrente.
Il divieto di testimonianza indiretta di cui all’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., ha ad oggetto le dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli
artt. 351 e 357, comma secondo, lett. a) e b), cod. proc. pen., non invece i fatti e le situazioni, compresi i comportamenti delle persone, caduti sotto la diretta percezione del testimone e oggetto di verbalizzazione ai sensi dell’art. 357, comma secondo lett. f), del codice di rito, in ordine ai quali, dunque, gli appartenenti alla polizia giudiziaria possono legittimamente riferire, senza incorrere nella violazione del divieto suddetto denunciata dal ricorrente (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B., Rv. 264878).
Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso, per essere chiaramente esclusa dagli atti la sussistenza della violazione di legge processuale dallo stesso denunciata mediante l’unico motivo, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex
art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/1/2016