Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro Numero: 9215 | Data di udienza: 12 Gennaio 2016

SICUREZZA SUL LAVORO – Cantieri temporanei o mobili – Inapplicabilità delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – Limiti – Natura non temporanea o mobile del cantiere – Accertamento – Verifica giudice del merito – Artt. 62, 63, 64 e 68 D. L.vo n.81/2008.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Marzo 2016
Numero: 9215
Data di udienza: 12 Gennaio 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Liberati


Premassima

SICUREZZA SUL LAVORO – Cantieri temporanei o mobili – Inapplicabilità delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – Limiti – Natura non temporanea o mobile del cantiere – Accertamento – Verifica giudice del merito – Artt. 62, 63, 64 e 68 D. L.vo n.81/2008.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 07/03/2016 (ud. 12/01/2016) Sentenza n.9215


SICUREZZA SUL LAVORO – Cantieri temporanei o mobili – Inapplicabilità delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – Limiti – Natura non temporanea o mobile del cantiere – Accertamento – Verifica giudice del merito – Artt. 62, 63, 64 e 68 D. L.vo n.81/2008. 
 
In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai cantieri temporanei o mobili non si applicano alcune norme contenute del d.lgs. n.81/08, in quanto l’art. 62, comma 2, lett. b), del d.lgs. 81/2008 esclude l’operatività delle norme di cui al Titolo II ai cantieri temporanei o mobili (ed in particolare di quelle di cui al punto 2.2.1 dell’allegato IV al d.lgs. 81/2008). Nella fattispecie risulta carente nel processo l’accertamento del presupposto di fatto per poter applicare tale disciplina, e cioè la natura non temporanea o mobile del cantiere allestito dall’impresa del ricorrente, che non compare essere stata verificata, tale accertamento deve essere compiuto dal giudice del merito, con la conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata con rinvio, onde compiere tale verifica in fatto.
 


(Annulla sentenza del 10/1/2014 del Tribunale di Foggia ) Pres. AMORESANO, Rel. LIBERATI, Ric. Valerio 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 07/03/2016 (ud. 12/01/2016) Sentenza n.9215

SENTENZA

 

 
 
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da Valerio Francesco, nato a Margherita di Savoia il 16/6/1969;
–  avverso la sentenza del 10/1/2014 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 10 gennaio 2014 il Tribunale di Foggia ha condannato Francesco Valerio alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui all’art.64, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008, per avere, quale amministratore della Valerio Generai Costruzioni S.r.l., omesso di realizzare, in un cantiere nel quale erano in corso lavori di bonifica, una vasca per il lavaggio degli pneumatici dei mezzi utilizzati, onde evitare il rischio di contaminazione degli altri ambienti del cantiere a causa della diffusione delle polveri provenienti dagli interventi di demolizione.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, mediante il suo difensore, lamentando violazione di legge penale in relazione agli artt. 62, 63, 64 e 68 del d.lgs. 81/08, per la ritenuta applicabilità di tali norme ai cantieri temporanei o mobili, in quanto l’art. 62, comma 2, lett. b), del d.lgs. 81/2008 esclude l’operatività delle norme di cui al Titolo II ai cantieri temporanei o mobili.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Deve preliminarmente rilevarsi che il reato ascritto al ricorrente risulta essersi prescritto (pur tenendosi conto delle sospensioni del relativo termine dal 16/3/2011 al 1576/2001 per astensione del difensore, dal 14/3/2012 al 23/5/2012 per impedimento del difensore e dal 19/9/202 al 9/1/2013 per astensione del difensore, per complessivi 232 giorni) alla data dell’8 gennaio 2015, essendo stato accertato il 21 maggio 2009.
 
Poiché con il ricorso in esame il difensore del ricorrente aveva denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta applicabilità delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ed in particolare di quelle di cui al punto 2.2.1 dell’allegato IV al d.lgs. 81/2008 ritenute violate) ai cantieri temporanei o mobili, quale, tenendo conto delle sue caratteristiche, sarebbe quello realizzato dall’impresa amministrata dal ricorrente (presentando le caratteristiche di cui al punto 2.1.2, lett. e) e d) dell’allegato XV d.lgs. 81/2008), e nella sentenza impugnata risulta carente l’accertamento del presupposto di fatto per poter applicare tale disciplina, e cioè la natura non temporanea o mobile del cantiere allestito dall’impresa del ricorrente, che non risulta essere stata verificata, tale accertamento (necessario al fine di stabilire la sussistenza o meno di detto presupposto di fatto e quindi l’eventuale fondatezza del ricorso) dovrebbe essere compiuto dal giudice del merito, con la conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata con rinvio, onde compiere tale verifica in fatto.
 
Ciò, tuttavia, è incompatibile con la compiuta prescrizione del reato, che deve quindi essere dichiarata, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
 
Così deciso il 12/1/2016
 
 
 
 
 
 
 

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