Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 28063 | Data di udienza: 27 Settembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo – Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Domanda di condono – Prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali – Applicabilità – Esclusione – Mancato o incompleto versamento delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Vincolo paesaggistico – Mancata acquisizione del parere favorevole –  Formazione del silenzio assenso – Esclusione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE –  Opere edili abusive e richiesta di condono – Legittimazione processuale – Interesse giuridicamente protetto – Art. 31, 44 D.P.R. n.380/2001 – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2017
Numero: 28063
Data di udienza: 27 Settembre 2016
Presidente: CARCANO
Estensore: GENTILI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo – Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Domanda di condono – Prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali – Applicabilità – Esclusione – Mancato o incompleto versamento delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Vincolo paesaggistico – Mancata acquisizione del parere favorevole –  Formazione del silenzio assenso – Esclusione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE –  Opere edili abusive e richiesta di condono – Legittimazione processuale – Interesse giuridicamente protetto – Art. 31, 44 D.P.R. n.380/2001 – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004.



Massima

 




CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/06/2017 (Ud. 27/09/2016) Sentenza n.28063



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo – Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Domanda di condono – Prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali – Applicabilità – Esclusione – Mancato o incompleto versamento delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Vincolo paesaggistico – Mancata acquisizione del parere favorevole –  Formazione del silenzio assenso – Esclusione.
 
In materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso (per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 15/12/2015, n. 49331). Parimenti con riferimento al mancato completo versamento delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori, anche il solo parziale versamento di esse, è di per sé ostativo alla formazione del silenzio assenso, come pure lo è la mancata acquisizione del parere favorevole da parte della Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE –  Opere edili abusive e richiesta di condono – Legittimazione processuale – Interesse giuridicamente protetto – Art. 31, 44 D.P.R. n.380/2001 – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004.
 
La richiesta di condono edilizio, anche ai soli limitati fini processuali, è irrilevante se promanante da soggetto non a ciò legittimato. Pertanto, tale legittimazione non deve intendersi in un generico interesse di fatto, come quello vantato da chi si trovi nel materiale godimento del bene (ad es. locatore), ma in un interesse giuridicamente protetto, riconducibile, con riferimento alla sussistenza di una relazione di diritto con il bene in questione, esclusivamente alla posizione del proprietario del bene o del titolare di un diritto reale su di esso. 



(dich. inammissibili il ricorso avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI NAPOLI, quale giudice dell’esecuzione, del 14/05/2015) Pres. CARCANO, Rel. GENTILI, Ric. Mele
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/06/2017 (Ud. 27/09/2016) Sentenza n.28063

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/06/2017 (Ud. 27/09/2016) Sentenza n.28063
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da MELE Santola, nata a Napoli il 5 marzo 1963;
 
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, del 14 maggio 2015;
 
letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
 
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni DI LEO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con ordinanza emessa in data 14 maggio 2015, il Tribunale di Napoli, quale giudice della esecuzione, ha rigettato il ricorso presentato da Mele Santola avverso la ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi avente ad oggetto le opere edili abusive di cui alla sentenza n. 620 emessa dalla Pretura circondariale di Napoli in data 11 febbraio 1998, divenuta definitiva in data 5 aprile 1998.
 
In Tribunale ha, in primo luogo, ribadito la competenza del Pm a disporre, in esecuzione della predetta sentenza, la demolizione delle opere abusive e, in secondo luogo, ha segnalato la irrilevanza, rispetto all’eventuale accoglimento della istanza di revoca o sospensione del provvedimento esecutivo, della avvenuta presentazione da parte della istante della domanda di condono ai sensi della legge n. 724 del 1994.
 
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Mele, tramite il proprio difensore di fiducia, lamentando il fatto che il giudicante non abbia tenuto conto che sulla istanza di condono dalla medesima presentata già si è formato il silenzio assenso; in via subordinata la stessa ha eccepito l’avvenuta prescrizione, in relazione agli artt. 172 e 173 cod. pen., della possibilità di procedere alla demolizione del manufatto abusivo.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
 
Rileva la Corte come, con riferimento al primo motivo di censura, l’ordinanza del Tribunale, con accertamento di carattere sostanziale che questa Corte di legittimità, ove lo stesso sia adeguatamente e non illegittimamente motivato, non può disattendere, abbia valutato, come non verificatasi o quanto meno come non efficacemente e legittimamente verificatasi, alcuna ipotesi di silenzio assenso sulla istanza di condono avente ad oggetto il manufatto di cui all’ingiunzione di demolizione.
 
Con esaustiva e puntuale motivazione, infatti, il Tribunale ha sottolineato le numerose irregolarità presenti nella pratica amministrativa in questione, tali da non potere condurre alla affermazione della avvenuta formazione di un valido silenzio assenso.
 
Tali rilevi non sono stati affatto superati dalla ricorrente, la quale, a titolo esemplificativo ma di per sé idoneo a giustificare la reiezione della censura, ha erroneamente affermato, quanto all’avvenuta presentazione della istanza di condono da parte di soggetto diverso dal titolare del bene del quale era mero locatario, che tale facoltà compete a chiunque sia titolare di un interesse alla emissione del provvedimento, trascurando che siffatto interesse va tuttavia individuato non in un generico interesse di fatto, quale vantato da chi si trovi nel materiale godimento del bene, ma in un interesse giuridicamente protetto, riconducibile, con riferimento alla sussistenza di una relazione di diritto con il bene in questione, esclusivamente alla posizione del proprietario del bene o del titolare di un diritto reale su di esso (nel senso della irrilevanza della richiesta di condono edilizio, anche ai soli limitati fini processuali, se promanante da soggetto non a ciò legittimato: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 ottobre 2007, n. 38071; idem Sezione III penale, 2 luglio 1997, n. 6333).
 
Parimenti con riferimento al mancato completo versamento delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori, osserva la Corte che il solo parziale versamento di esse, riconosciuto dalla stessa istante, è di per sé ostativo alla formazione del silenzio assenso (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 gennaio 2008, n. 4749), come pure lo è la mancata acquisizione del parere favorevole da parte della Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
 
Sicché del tutto correttamente il Tribunale di Napoli non ha ritenuto, sotto il descritto profilo, accoglibile l’istanza della Mele.
 
Quanto al secondo motivo di doglianza, cioè non avere rilevato il Giudice della esecuzione l’avvenuta prescrizione, ex artt. 172 e 173 cod. pen., della possibilità di procedere alla esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, è sufficiente rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso (per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 dicembre 2015, n. 49331). 
 
Per le ragioni sovraesposte il ricorso proposto, essendo manifestamente infondati i motivi indicati a suo sostegno, va dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
PQM
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016
 
 
 
 
 
 

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