Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 28064 | Data di udienza: 27 Settembre 2016

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Revoca o sospensione dell’ordinanza di demolizione – Immobile dichiarato abusivo con sentenza penale già divenuta definitiva – Permesso a costruire in sanatoria – Rinnovata verifica amministrativa – Fattore di novità costituito dal provvedimento cautelare adottato dal TAR – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimento errato del giudice dell’esecuzione – Nullità di ordine generale e a carattere assoluto – Annullamento senza rinvio – Istanza formulata dall’interessato – Forme del decreto e dell’ordinanza – Procedura applicabile – Sospensiva propulsiva – Artt. 127 e 666 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2017
Numero: 28064
Data di udienza: 27 Settembre 2016
Presidente: CARCANO
Estensore: GENTILI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Revoca o sospensione dell’ordinanza di demolizione – Immobile dichiarato abusivo con sentenza penale già divenuta definitiva – Permesso a costruire in sanatoria – Rinnovata verifica amministrativa – Fattore di novità costituito dal provvedimento cautelare adottato dal TAR – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimento errato del giudice dell’esecuzione – Nullità di ordine generale e a carattere assoluto – Annullamento senza rinvio – Istanza formulata dall’interessato – Forme del decreto e dell’ordinanza – Procedura applicabile – Sospensiva propulsiva – Artt. 127 e 666 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/06/2017 (Ud. 27/09/2016) Sentenza n.28064



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Revoca o sospensione dell’ordinanza di demolizione – Immobile dichiarato abusivo con sentenza penale già divenuta definitiva  – Permesso a costruire in sanatoria – Rinnovata verifica amministrativa – Fattore di novità costituito dal provvedimento cautelare adottato dal TAR – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimento errato del giudice dell’esecuzione – Nullità di ordine generale e a carattere assoluto – Annullamento senza rinvio.
 
Anche in materia urbanistica, il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assume de plano, cioè senza la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e che tale vizio, se accertato in sede di legittimità, comporta l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Corte di cassazione, Sezione I penale, 7/10/2014, n. 41754; idem Sezione I penale, 14/03/2014, n. 12304; idem Sezione I penale, 28/02/2014, n. 9818). Nel caso in esame, non soltanto la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione introdotta dalla ricorrente non costituiva la mera riproposizione di altra precedente istanza, essendo la medesima giustificata dalla sopravvenienza di un fattore di novità costituito dal provvedimento cautelare adottato dal Tribunale amministrativo regionale, ma, data la ristrettezza dei tempi concessi in detto provvedimento al Comune di San Vito lo Capo per nuovamente esaminare la istanza di fronte ad esso proposta, sarebbe apparsa del tutto giustificata l’attivazione della procedura camerale onde consentire alla ricorrente di fornire elementi cognitivi al Giudice della esecuzione, sull’esito, apparentemente imminente al momento della assunzione della decisione censurate, della rinnovata verifica amministrativa.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Istanza formulata dall’interessato – Forme del decreto e dell’ordinanza – Procedura applicabile – Sospensiva propulsiva – Artt. 127 e 666 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
 
Secondo quanto previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il giudice della esecuzione può procedere, a fronte di una istanza formulata dall’interessato, nelle forme del decreto, cioè senza la attivazione di alcun effettivo contraddittorio, solamente nel caso in cui la istanza presentata appaia essere stata proposta in difetto delle condizioni di legge ovvero ove essa risulti essere la mera riproposizione, fondata sui medesimi elementi già introdotti con altra precedente istanza motivatamente rigettata; in tali fattispecie il dispositivo del provvedimento emesso sarà di inammissibilità del ricorso, senza che sia stato necessario alcun approfondimento nel merito. Nel caso di specie il Tribunale trapanese ha deciso sulla istanza nelle forme del decreto e non della ordinanza, senza avere preventivamente attivato la procedura camerale ordinariamente prevista dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per gli incidenti di esecuzione non destinati ad essere dichiarati inammissibili, sebbene la ricorrente abbia fatto riferimento alla circostanza, peraltro riscontrata anche dal Tribunale nel provvedimento impugnato, che fra la adozione della precedente ordinanza e quella ora impugnata sia intervenuto un provvedimento della giurisdizione amministrativa – si tratta, peraltro, di un cosiddetta sospensiva propulsiva – con la quale è stato dato termine di 30 giorni al Comune di San Vito lo Capo per riesaminare la richiesta di permesso a costruire in sanatoria formulata dalla ricorrente.
 

(Annulla senza rinvio decreto del TRIBUNALE DI TRAPANI, quale giudice dell’esecuzione, 2/10/2015) Pres. CARCANO, Rel. GENTILI, Ric. Pastorello
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/06/2017 (Ud. 27/09/2016) Sentenza n.28064

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/06/2017 (Ud. 27/09/2016) Sentenza n.28064

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da PASTORELLO Giuseppina, nato a Erice (Tp) il 13 settembre 1977;
 
avverso il decreto del Tribunale di Trapani, quale giudice dell’esecuzione, del 2 ottobre 2015;
 
letti gli atti di causa, il provvedimento impugnato e il ricorso introduttivo;
 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
 
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con decreto motivato emesso in data 2 ottobre 2015, il Tribunale di Trapani, quale giudice della esecuzione, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., previa riunione con altre istanze di analogo contenuto, il ricorso presentato da Pastorello Giuseppina, volto ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordina di demolizione emanato dalla locale Procura della Repubblica avente ad oggetto un immobile dichiarato abusivo con sentenza penale già divenuta definitiva.
 
Il Tribunale siciliano, ricordato che un’analoga richiesta era stata già rigettata con precedente provvedimento del 4 settembre 2015 e rilevato che, successivamente a detto provvedimento il Tribunale amministrativo regionale aveva concesso la sospensione cautelare del diniego opposto alla richiesta, avanzata fra l’altro anche dalla Pastorello, di permesso a costruire in sanatoria, ha ritenuto l’irrilevanza di tale dato sopravvenuto rispetto al complessivo quadro già esistente; ha, infatti, osservato che la Pastorello già era consapevole al momento in cui ha acquistato l’immobile della esistenza di un istanza in sanatoria, cui peraltro la medesima non ha dato seguito, non avendo provveduto ad integrare la relativa documentazione, secondo gli inviti in tale senso del Comune di San Vito lo Capo, il quale, per tale ragione ha rigettato la predetta istanza, né, comunque, avanzando alcuna istanza risarcitoria nei confronti dei precedenti proprietari dell’immobile.
 
Conclude, pertanto, il Tribunale che allo stato, pur sussistendo la ricordata sospensiva del rigetto in discorso, non vi sono attendibili previsioni in ordine alla definizione del procedimento prima giurisdizionale e poi eventualmente amministrativo introdotto dalla ricorrente e da questa segnalato come determinante ai fini del mantenimento dell’ordine di demolizione, e ciò sebbene quest’ultimo sia riferito ad una sentenza emessa oltre 10 anni addietro; posto che la revoca dell’ordine di demolizione può essere disposta solo nel caso in cui sia ragionevole prevedere che nell’arco di un termpo breve intervenga un provvedimento amministrativo o giurisdizionale incompatibile con tale operazione, non ricorrendo nel caso siffatta condizione, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza.
 
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Pastorello, tramite il proprio difensore di fiducia, lamentando, in via pregiudiziale, il fatto che il giudicante abbia provveduto sulla sua istanza, pur dando atto che la stessa era argomentata sul presupposto della esistenza di una provvedimento del Tar avente ad oggetto la sospensiva del rigetto della richiesta di rilascio del permesso a costruire in sanatoria; il provvedimento sarebbe viziato in quanto emesso in assenza della preventiva instaurazione del contraddittorio sebbene lo stesso sia stato motivato anche con riferimento a fattori, quali la assenza di istanze risarcitoria da parte della ricorrente nei confronti dei suoi danti causa ovvero la mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune di San Vito lo Capo, sulle quali la stessa non è stata in condizione di replicare alla imprecisata fonte di cognizione utilizzata dal giudicante.
 
In via subordinata la ricorrente ha contestato, sotto il profilo della manifesta illogicità la motivazione della sentenza nonché, sotto il profilo della violazione di legge, la previsione con la quale, in assenza secondo la ricorrente di alcuna normativa a ciò legittimante, il Tribunale ha addossato sulla ricorrente le spese processuali.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
 
Rileva la Corte che, con il primo motivo di censura, parte ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Trapani abbia rigettato la sua istanza, volta ad ottenere la revoca o, quanto meno, la sospensiva dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, avendo rilevato che la stessa era la reiterazione di una precedente istanza già oggetto di rigetto circa un mesi prima di quella ora in discussione.
 
Ha, tuttavia, rilevato il Tribunale che, nelle more fra l’un provvedimento e la presentazione della successiva istanza, era intervenuta una ordinanza del Tribunale amministrativo regionale con la quale era stata disposta la sospensiva del diniego opposto dal Comune di San Vito lo Capo alla richiesta di rilascio del premesso a costruire in sanatoria formulata dalla odierna ricorrente.
 
Tale essendo lo stato degli atti rileva la Corte come illegittima sia stata la scelta del Tribunale di provvedere nelle forme del decreto e senza la preventiva attivazione delle forme procedimentali previste dall’art. 127 cod. proc. pen. come richiamate dall’art. 666, comma 3 e ss., cod. proc. pen.
 
Invero, quanto al descritto aspetto processuale, va detto che, secondo quanto previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il giudice della esecuzione può procedere, a fronte di una istanza formulata dall’interessato, nelle forme del decreto, cioè senza la attivazione di alcun effettivo contraddittorio, solamente nel caso in cui la istanza presentata appaia essere stata proposta in difetto delle condizioni di legge ovvero ove essa risulti essere la mera riproposizione, fondata sui medesimi elementi già introdotti con altra precedente istanza motivatamente rigettata; in tali fattispecie il dispositivo del provvedimento emesso sarà di inammissibilità del ricorso, senza che sia stato necessario alcun approfondimento nel merito.
 
Nel caso di specie il Tribunale trapanese ha deciso sulla istanza della Pastorello nelle forme del decreto e non della ordinanza, senza avere preventivamente attivato la procedura camerale ordinariamente prevista dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per gli incidenti di esecuzione non destinati ad essere dichiarati inammissibili, sebbene la ricorrente abbia fatto riferimento alla circostanza, peraltro riscontrata anche dal Tribunale nel provvedimento impugnato, che fra la adozione della precedente ordinanza e quella ora impugnata sia intervenuto un provvedimento della giurisdizione amministrativa – si tratta, peraltro, di un cosiddetta sospensiva propulsiva – con la quale è stato dato termine di 30 giorni al Comune di San Vito lo Capo per riesaminare la richiesta di permesso a costruire in sanatoria formulata dalla medesima Pastorello.
 
Rilevato quanto sopra, osserva il Collegio che è ampia ed uniformemente schierata la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assume de plano, cioè senza la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e che tale vizio, se accertato in sede di legittimità, comporta l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata (ad exemplum: Corte di cassazione, Sezione I penale, 7 ottobre 2014, n. 41754; idem Sezione I penale, 14 marzo 2014, n. 12304; idem Sezione I penale, 28 febbraio 2014, n. 9818).
 
Nel caso in esame, non soltanto la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione introdotta dalla Pastorello non costituiva la mera riproposizione di altra precedente istanza, essendo la medesima giustificata dalla sopravvenienza di un fattore di novità costituito dal provvedimento cautelare adottato dal Tribunale amministrativo regionale, ma, data la ristrettezza dei tempi concessi in detto provvedimento al Comune di San Vito lo Capo per nuovamente esaminare la istanza di fronte ad esso proposta dalla odierna ricorrente, sarebbe apparsa del tutto giustificata l’attivazione della procedura camerale onde consentire alla ricorrente di fornire elementi cognitivi al Giudice della esecuzione, sull’esito, apparentemente imminente al momento della assunzione della decisione censurate, della rinnovata verifica amministrativa.
 
Per le ragioni sovraesposte il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con assorbimento delle residue ragioni di censura, atteso che la decisione del Tribunale di Trapani è radicalmente viziata con riferimento al procedimento seguito per emetterla; gli atti debbono essere rimessi al predetto Tribunale affinché, emendati gli errori processuali commessi, questo, in funzione di giudice dell’esecuzione, riesamini il ricorso a suo tempo presentato dalla Pastorello.
 
PQM
 
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l’ulteriore corso.
 
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016
 
 
 
 
 
 
 
 

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