Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Inquinamento atmosferico, Pubblica amministrazione Numero: 50632 | Data di udienza: 14 Marzo 2017

ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianto per la produzione di calcestruzzo – Emissioni in atmosfera non autorizzate – Natura del reato – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Autorizzazione – Necessità – Controllo preventivo degli organi di vigilanza – Pericolo per l’ambiente – Artt. 267, 269 e 279 d.lgs. n. 152/2006 – GIURISPRUDENZA – Emissioni in atmosfera – Reato di cui agli artt. 269 e 279, c.1, d.lgs. n. 152/2006 – Reato permanente, formale e di pericolo – Inizio attività inquinante – Ininfluenza – Sottrazione dell’attività al controllo preventivo degli organi di vigilanza – Conseguenze potenzialmente dannose per l’ambiente – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Violazione di legge – Vizi della motivazione – Requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza – Art. 125 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Novembre 2017
Numero: 50632
Data di udienza: 14 Marzo 2017
Presidente: CAVALLO
Estensore: LIBERATI


Premassima

ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianto per la produzione di calcestruzzo – Emissioni in atmosfera non autorizzate – Natura del reato – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Autorizzazione – Necessità – Controllo preventivo degli organi di vigilanza – Pericolo per l’ambiente – Artt. 267, 269 e 279 d.lgs. n. 152/2006 – GIURISPRUDENZA – Emissioni in atmosfera – Reato di cui agli artt. 269 e 279, c.1, d.lgs. n. 152/2006 – Reato permanente, formale e di pericolo – Inizio attività inquinante – Ininfluenza – Sottrazione dell’attività al controllo preventivo degli organi di vigilanza – Conseguenze potenzialmente dannose per l’ambiente – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Violazione di legge – Vizi della motivazione – Requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza – Art. 125 cod. proc. pen..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 07/11/2017 (ud. 14/03/2017), Sentenza n.50632


 
ARIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianto per la produzione di calcestruzzo – Emissioni in atmosfera non autorizzate – Natura del reato – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Autorizzazione – Necessità –  Controllo preventivo degli organi di vigilanza – Pericolo per l’ambiente – Artt. 267, 269 e 279 d.lgs. n. 152/2006 – GIURISPRUDENZA.
 
Il reato di cui agli artt. 269, comma 1, e 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 è un reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza (Sez. 3, n. 28764 del 09/06/2015, Amoruso; Sez. 3, n. 24334 del 13/5/2014, Boni; Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, Randa). Tale contravvenzione prescinde, dunque, dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l’appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l’ambiente. Ne consegue che per la sua configurabilità è sufficiente la produzione di emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione, essendo sanzionata la realizzazione della attività sottraendola ai controlli preventivi stabiliti dall’ordinamento a tutela dell’ambiente, a prescindere dalla effettiva produzione di emissioni nocive o superiori ai limiti fissati (per tutte, Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, Rancio; Sez. 3, n. 48474 del19/7/2011, Papa; Sez. 3, n. 35232 del 28/6/2007, Fongaro).
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni in atmosfera – Reato di cui agli artt. 269 e 279, c.1, d.lgs. n. 152/2006 – Reato permanente, formale e di pericolo – Inizio attività inquinante – Ininfluenza – Sottrazione dell’attività al controllo preventivo degli organi di vigilanza – Conseguenze potenzialmente dannose per l’ambiente.
 
Per la configurabilità del reato di cui agli artt. 269 e 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di reato permanente, formale e di pericolo, non si richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza sia il pericolo che la libera disponibilità dell’impianto, privo di autorizzazione, potesse, attraverso il suo utilizzo, provocare, mediante emissioni in atmosfera, conseguenze potenzialmente dannose per l’ambiente. Inoltre, nella specie, è stata esclusa la rilevanza delle dichiarazioni e delle attestazioni del consulente chimico circa la conformità alla normativa dell’impianto, evidenziando la necessità di un accertamento al riguardo da parte degli organi ispettivi a ciò preposti.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Violazione di legge – Vizi della motivazione – Requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza – Art. 125 cod. proc. pen.
 
Nella violazione di legge sono ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (Cass., Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009, Bosi; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele; da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli).
 

(dichiara inammissibili il ricorso avverso ordinanza del 12/9/2016 del TRIBUNALE DI SIRACUSA) Pres. CAVALLO, Rel. LIBERATI, Ric. Bonomo  

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 07/11/2017 (ud. 14/03/2017), Sentenza n.50632

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 07/11/2017 (ud. 14/03/2017), Sentenza n.50632
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Bonomo Alfio, nato a Lentini il 10/5/1966;
 
avverso l’ordinanza del 12/9/2016 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
 
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 12 settembre 2016 il Tribunale di Siracusa ha respinto la richiesta di riesame presentata da Alfio Bonomo, nella sua veste di amministratore della S.r.l. Meridionale, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 13 giugno 2016 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, di un impianto per la produzione di calcestruzzo in Lentini, disposto in relazione al reato di cui agli artt. 269 e 279 d.lgs. n. 152 del 2006 (contestato al richiedente per avere esercitato l’attività di produzione di calcestruzzo in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera), considerando i rischi di emissioni in atmosfera, potenzialmente dannose per l’ambiente, correlati alla disponibilità dell’impianto e alla sua possibilità di libero utilizzo. 
 
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, affidato a due motivi.
 
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 267, 269 e 279 d.lgs. n. 152 del 2006, prospettando l’erroneità della affermazione del Tribunale a proposito della irrilevanza dell’avvio dell’attività inquinante, essendo sufficiente, ad avviso del Tribunale, al fine della configurabilità del reato di conduzione di un impianto in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l’esistenza di un impianto idoneo a produrre emissioni privo della necessaria autorizzazione. Occorrerebbe, invece, per poter ritenere integrato il reato in questione, la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell’impianto, come affermato nella sentenza n. 40964 del 2006 di questa Corte, non essendo sufficiente al riguardo la mera potenzialità produttiva di emissioni.
 
Tale interpretazione determinerebbe anche l’insussistenza del pericolo nel ritardo, che il Tribunale aveva correlato esclusivamente agli indizi del reato ipotizzato, senza alcun accertamento in ordine alla esistenza, alla natura e alla quantità delle emissioni, nonché riguardo alla lesione del bene giuridico protetto.
 
2.2. Mediante un secondo motivo ha prospettato mancanza o apparenza della motivazione in ordine agli elementi prospettati dalla difesa con la richiesta di riesame, mediante i quali era stato evidenziato il mancato accertamento, pur essendo l’impianto in funzione, della effettiva produzione di emissioni in atmosfera, riguardo alla quale il Tribunale si era limitato a dare atto delle risultanze del sopralluogo della polizia giudiziaria, senza considerare le doglianze sollevate sul punto con la richiesta di riesame, tra cui l’acquisto di sistemi di abbattimento delle emissioni durante tutte le fasi produttive, di cui era stata attestata l’idoneità dal consulente chimico dell’impresa.
 
2.3. Con memoria depositata il 21 febbraio 2017 il ricorrente ha prodotto copia della perizia giurata del 24 gennaio 2017 del proprio consulente chimico, nella quale sono descritti i sistemi di abbattimento delle polveri potenzialmente prodotte dall’impianto adottati allo scopo di garantire il rispetto dei limiti di legge, a riprova della insussistenza del pericolo nel ritardo, erroneamente ritenuto sussistente dal Tribunale sulla base della sola operatività dell’impianto.
 
3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando la natura di reato di pericolo, di carattere formale e di mera condotta, di quello di cui all’art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006 prospettato nei confronti del ricorrente, con la conseguente configurabilità dello stesso in caso di esercizio di attività di lavorazione in assenza della prescritta autorizzazione alla produzione di emissioni, anche in mancanza dell’accertamento del superamento dei limiti stabiliti per tali emissioni. 
 
Detto rilievo, considerando anche l’operatività dell’impianto, risultato in funzione al momento del sopralluogo della polizia giudiziaria, determinava anche la sussistenza del pericolo nel ritardo, risultando corretta al riguardo l’esclusione da parte del Tribunale della rilevanza della autocertificazione prodotta dall’impresa (in relazione al possesso, utilizzo e manutenzione di impianti di abbattimento delle emissioni di polveri).
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
2. Preliminarmente va precisato che benché il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali possa essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
 
 
3. Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale, nel respingere la richiesta di riesame avanzata dall’indagato nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 13 giugno 2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, ha evidenziato che dai verbali di sopralluogo e sequestro emergeva che l’impianto per la produzione di calcestruzzo era attivo (tanto che al momento dell’accesso della polizia giudiziaria erano presenti nei pressi dello stesso tre betoniere, di cui una nel punto di carico del conglomerato cementizio) e sprovvisto della autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dall’art. 269 d.lgs. n. 152 del 2006.
 
Sulla base di tale situazione di fatto il Tribunale ha, quindi, ritenuto sussistenti sia gli indizi del reato di cui agli artt. 269 e 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza sia il pericolo che la libera disponibilità dell’impianto, privo di autorizzazione, potesse, attraverso il suo utilizzo, provocare, mediante emissioni in atmosfera, conseguenze potenzialmente dannose per l’ambiente. Il Tribunale ha, inoltre, escluso la rilevanza delle dichiarazioni e delle attestazioni del consulente chimico della S.r.l. Meridionale, circa la conformità alla normativa dell’impianto, evidenziando la necessità di un accertamento al riguardo da parte degli organi ispettivi a ciò preposti.
 
4. Tali considerazioni risultano conformi al consolidato orientamento interpretativo in materia di questa Corte e danno conto adeguatamente del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, sicché le doglianze del ricorrente, di violazione di legge penale e vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate quanto al primo vizio e inammissibili, nella materia in esame, quanto al secondo.
 
Per costante indirizzo di questa Corte il reato di cui agli artt. 269, comma 1, e 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 è un reato permanente, formale e di pericolo (Sez. 3, n. 28764 del 09/06/2015, Amoruso, Rv. 264881; Sez. 3, n. 24334 del 13/5/2014, Boni, Rv. 259670), che non richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza (Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, Randa, Rv. 254335); tale contravvenzione prescinde, dunque, dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l’appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l’ambiente (per tutte, Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, Rancio, Rv. 254335; Sez. 3, n. 48474 del19/7/2011, Papa, Rv. 251618; Sez. 3, n. 35232 del 28/6/2007, Fongaro, Rv. 237383): ne consegue che per la sua configurabilità è sufficiente la produzione di emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione, essendo sanzionata la realizzazione della attività sottraendola ai controlli preventivi stabiliti dall’ordinamento a tutela dell’ambiente, a prescindere dalla effettiva produzione di emissioni nocive o superiori ai limiti fissati.
 
Ne deriva che del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli indizi del reato ipotizzato nei confronti del ricorrente, sulla base dell’accertamento da parte della polizia giudiziaria della installazione e della attivazione dell’impianto per la produzione del calcestruzzo sottoposto a sequestro, in assenza della prescritta autorizzazione preventiva alle emissioni in atmosfera, in violazione di quanto prescritto dall’art. 269, comma 1, d.lgs. n.152 del 2006, correttamente reputando sufficiente la sola realizzazione di emissioni in atmosfera. 
 
Non sussiste, pertanto, la violazione di legge prospettata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, in relazione alla affermazione della sussistenza degli indizi del reato di cui agli artt. 269 e 279 d.lgs. n. 152 del 2006.
 
Le correlate doglianze in ordine alla affermazione della ravvisabilità del pericolo nel ritardo, di cui non sarebbe stato dato adeguatamente conto da parte del Tribunale, che avrebbe anche omesso di considerare i motivi posti a fondamento della richiesta di riesame e la relazione del consulente chimico della S.r.l. Meridionale (attestante la conformità delle emissioni ai parametri richiesti), attengono, in realtà, alla sufficienza della motivazione della ordinanza impugnata, e sono quindi inammissibili, non essendo mancante né meramente apparente la motivazione sul punto della ordinanza impugnata, e non essendo, pertanto, deducibili vizi di tale motivazione diversi dalla sua totale mancanza o mera apparenza.
 
Il Tribunale, infatti, proprio richiamando il carattere di pericolo del reato ipotizzato nei confronti dell’indagato, ha ravvisato il pericolo di pregiudizio per l’ambiente dalla possibile produzione di emissioni in atmosfera dall’impianto privo di autorizzazione (di cui era stata accertata la messa in funzione), escludendo il rilievo della valutazione del consulente della utilizzatrice, occorrendo l’autorizzazione o, quanto meno, un accertamento in fatto da parte degli organi ispettivi preposti del mancato superamento delle soglie di tollerabilità normativamente imposte: si tratta di motivazione pienamente adeguata, oltre che conforme al ricordato orientamento interpretativo, con la conseguente inammissibilità delle censure formulate dal ricorrente riguardo alla completezza di tale motivazione.
 
5. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza delle doglianze di violazione di legge e della inammissibilità, nella materia delle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari reali, della deduzione di vizi della motivazione.
 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cast. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00. 

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 14/3/2017
 

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