Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 54702 |
Data di udienza: 9 Novembre 2018
RIFIUTI – Materiali provenienti da demolizione – Regime giuridico applicabile – Deposito temporaneo o sottoprodotto – Requisiti – Inosservanza anche di una sola delle condizioni – Illecita gestione dei rifiuti o in abbandono di rifiuti – Grava sul produttore dei rifiuti l’onere della prova – Artt. 183 e 256, D. L.vo n.152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo di legittimità sulla motivazione – Limiti.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Dicembre 2018
Numero: 54702
Data di udienza: 9 Novembre 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: CORBETTA
Premassima
RIFIUTI – Materiali provenienti da demolizione – Regime giuridico applicabile – Deposito temporaneo o sottoprodotto – Requisiti – Inosservanza anche di una sola delle condizioni – Illecita gestione dei rifiuti o in abbandono di rifiuti – Grava sul produttore dei rifiuti l’onere della prova – Artt. 183 e 256, D. L.vo n.152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo di legittimità sulla motivazione – Limiti.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 07/12/2018 (Ud. 09/11/2018), Sentenza n.54702
RIFIUTI – Materiali provenienti da demolizione – Regime giuridico applicabile – Deposito temporaneo o sottoprodotto – Requisiti – Inosservanza anche di una sola delle condizioni – Illecita gestione dei rifiuti o in abbandono di rifiuti – Grava sul produttore dei rifiuti l’onere della prova – Artt. 183 e 256, D. L.vo n.152/2006 – Giurisprudenza.
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, commi 1 e 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" o al "sottoprodotto" (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, dep. 08/07/2015, Favazzo). Va, infatti, ricordato che, in tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dall’ art. 183, lett. bb ) d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 38046 del 27/06/2013, Speranza); sicché l’inosservanza anche di una sola delle condizioni imposte per il deposito temporaneo trasforma l’attività oggetto del deposito in illecita gestione dei rifiuti o in abbandono di rifiuti. A tal proposito, si è, inoltre, chiarito che l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, dep. 26/08/2016, Di Stefano).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo di legittimità sulla motivazione – Limiti.
Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti, né all’apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano).
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 19/10/2017 – TRIBUNALE DI ISERNIA) Pres. DI NICOLA, Rel. CORBETTA, Ric. Ricci
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 07/12/2018 (Ud. 09/11/2018), Sentenza n.54702
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 07/12/2018 (Ud. 09/11/2018), Sentenza n.54702
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Ricci Michele, nato a Cassino;
avverso la sentenza del 19/10/2017 del Tribunale di Isernia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Immacolata Petrarca del foro di Isernia, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Isernia, applicate le circostanze attenuanti generiche, condannava Michele Ricci alla pena di 4.000 euro di ammenda, con i doppi benefici di legge, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, nella qualità di titolare dell’impresa MDR Costruzioni srl., versava su un terreno sito in Colli a Volturno, località Pietra Morta, di proprietà del Comune, rifiuti speciali consistenti in materiale di risulta del tipo calcinacci, verosimilmente derivante da lavori di ristrutturazione edile.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione delle prove, nonché violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. Assume il ricorrente che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato il compendio probatorio, considerando che gli agenti del corpo forestale dello Stato sequestrarono circa 32 mila mc. di rifiuti, mentre la portata del camion di proprietà della MDR Costruzioni srl sarebbe solamente di otto mc., e che detto sequestro è stato effettuato dopo quindici giorni da quando fu rilevato l’unico ingresso di detto camion in entrata e poi in uscita nella zona di Pietra Morta, in un’area che era accessibile a chiunque. Peraltro, risulterebbe che i lavori presso il cantiere di corso Volturno n. 45 fossero iniziati i primi giorni di settembre e, in ogni caso, non vi sarebbe prova che i rifiuti sottoposti a sequestro provenissero proprio da quel cantiere, tanto più che l’area ove fu eseguito il sequestro dei rifiuti era interessata da lavori di ampliamento del cimitero.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce vizio motivazionale in relazione al ragionamento probatorio svolto dal Tribunale. Si evidenzia che non vi sarebbe prova del fatto che il camion, fotografato il 2 settembre 2013 ore 8,18 in ingresso della località Pietra Morta, provenisse dal cantiere di Via Volturno.
2.3. Con il terzo motivo si reitera vizio motivazionale in ordine alla valutazione del compendio probatorio, esponendo che i lavori effettuati presso il cantiere di corso Volturno iniziarono dopo il 2 settembre, sicché il camion, fotografato quel giorno, non avrebbe potuto trasportare rifiuti provenienti da quel cantiere, che non era ancora operativo. Di conseguenza, secondo il ricorrente, il camion si stava spostando all’interno di una medesima area interessata da lavori di demolizione di manufatti per l’ampliamento del cimitero, di talché, come evidenziato con memoria depositata il 18 ottobre 2017, si sarebbe in presenza di un deposito temporaneo di rifiuti, il che non integra gli estremi del reato contestato.
2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio motivazione in ordine alla data del commesso reato. Ad avviso del ricorrente, il reato, avendo natura istantanea, si sarebbe consumato il 2 settembre 2013, e non il 17 settembre 2013, ciò che rileverebbe con riguardo al computo del termine di prescrizione.
2.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine all’applicazione del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ribadendo le argomentazioni sviluppate con i motivi precedenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato perché articolato in fatto.
2. I primi tre motivi e il quinto, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta correlazione logica delle questioni dedotte, dirette a contrastare il ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato, sono manifestamente infondati perché sollecitano una rilettura di elementi probatori che sono stati valutati dal Tribunale in maniera logicamente corretta.
3. Va, infatti, ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti, né all’apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv,251760).
4. Nel caso in esame, il Tribunale, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ha correttamente ritenuto che i rifiuti di demolizione trasportati il 2 settembre 2013 a bordo del camion di proprietà della MDR Costruzioni e scaricati in località Pietra Morta provenissero dal cantiere di Corso Volturno non solo perché in quel cantiere la stessa MDR costruzioni stava effettuando lavori di ristrutturazione edile, ma soprattutto perché è risultata l’identità dei rifiuti rinvenuti in località Pietra Morta con quelli presenti in detto cantiere, desumibile dalla circostanza che talune mattonelle, rivenute in entrambi i siti, riproducevano il medesimo disegno. Di qui la conclusione, non manifestamente illogica e aderente ai dati processuali, che i rifiuti di demolizione sequestrati presso la località Pietra Morta provenissero dal cantiere ove la MDR Costruzioni stava effettuando dei lavori di ristrutturazione edile.
Il Tribunale, inoltre, con motivazione esente da vizi logici, ha confutato l’argomentazione difensiva, riproposta in questa sede, secondo cui il quantitativo di rifiuti sequestrati sarebbe di gran lunga superiore rispetto a quello che il camion avrebbe potuto trasportare, logicamente osservando che altro materiale di scarto, della medesima tipologia di quello trasportato il 2 settembre 2013, ben avrebbe potuto essere stato scaricato in altri viaggi non monitorati dal personale del corpo forestale dello Stato.
Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che l’imputato abbia depositato materiali di scarto all’interno dell’area di cui aveva la disponibilità, anche in considerazione del fatto che la MDR Costruzioni stava effettuando dei lavori anche presso il vicino cimitero. E’ ben vero che il Tribunale non ha direttamente esaminato la prospettazione difensiva relativa alla sussistenza di un deposito temporaneo di rifiuti, ma è altrettanto vero che, implicitamente, l’ha disattesa, ritenendo integrati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato in esame. Del resto, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, commi 1 e 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" o al "sottoprodotto" (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, dep. 08/07/2015, Favazzo, 264121). Va, infatti, ricordato che, in tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dall’ art. 183, lett. bb ) d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 38046 del 27/06/2013, Speranza, Rv. 256434); sicché l’inosservanza anche di una sola delle condizioni imposte per il deposito temporaneo trasforma l’attività oggetto del deposito in illecita gestione dei rifiuti o in abbandono di rifiuti. A tal proposito, si è, inoltre, chiarito che l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, dep. 26/08/2016, Di Stefano, Rv. 267636; Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014, dep. 05/06/2014, Lobina, 261507; Sez. 3, n. 15610 del 03/03/2010, Abbatino, non massimata; Sez. 3, n. 21587 del 17/03/2004, Marucci, non massimata). Nel caso di specie, nessun elemento è stato addotto dal ricorrente, il quale non ha nemmeno allegato alcuna circostanza di fatto da cui desumere il rispetto delle condizioni di liceità dell’asserito "deposito temporaneo".
6. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo.
Invero, la data di consumazione del reato è stata correttamente indicata in quella in cui è stato effettuato il sequestro dell’area, ossia il 17 settembre 2013, logicamente ammettendo che, fino a tale data, sia avvenuto il deposito incontrollato di rifiuto, posto che, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, il trasporto di rifiuti monitorato il 2 settembre non fu l’unico. In ogni caso, anche a voler seguire la tesi difensiva, che retrodata la consumazione del reato al 2 settembre 2013, nulla muterebbe in ordine al computo del termine di prescrizione che, tenendo conto di 231 giorni di sospensione (dal 2 marzo 2017 al 25 maggio 2015 per rinvio su istanza del difensore e dal 25 maggio 2017 al 19 ottobre 2017 per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze), non è ancora decorsa, maturando il 15 aprile 2019.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 09/11/2018.