Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 164 | Data di udienza: 8 Novembre 2017

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo in area vincolata – Ordine di demolizione delle opere abusive – Istanza di revoca o sospensione – C.d. "abusi minori" – Parere favorevole da parte della Sovrintendenza – Necessità – Art. 734 cod.pen. – Art. 39 L. n. 724/1994 – Art. 32 L. n. 326/2003. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Gennaio 2018
Numero: 164
Data di udienza: 8 Novembre 2017
Presidente: FIALE
Estensore: GAI


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo in area vincolata – Ordine di demolizione delle opere abusive – Istanza di revoca o sospensione – C.d. "abusi minori" – Parere favorevole da parte della Sovrintendenza – Necessità – Art. 734 cod.pen. – Art. 39 L. n. 724/1994 – Art. 32 L. n. 326/2003. 



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 08/01/2018, (Ud. 08/11/2017) Sentenza n.164

 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo in area vincolata – Ordine di demolizione delle opere abusive – Istanza di revoca o sospensione – C.d. "abusi minori" – Parere favorevole da parte della Sovrintendenza – Necessità – Art. 734 cod.pen. – Art. 39 L. n. 724/1994 – Art. 32 L. n. 326/2003. 
 
L’istanza di condono ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 che, al comma 8, consente anche la sanatoria degli abusi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico previo parere favorevole da parte della Sovrintendenza del Beni architettonici e ambientali.


(annulla con rinvio ordinanza del 17/04/2017 TRIBUNALE DI FOGGIA) Pres. FIALE, Rel. GAI, Ric. Vescia

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 08/01/2018, (Ud. 08/11/2017) Sentenza n.164

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 08/01/2018, (Ud. 08/11/2017) Sentenza n.164

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Vescia Matteo Elia, nato a Peschici l’01/01/1953;
 
avverso l’ordinanza in data 17/04/2017 del Tribunale di Foggia;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
 
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
 
letta la memoria depositata in data 31/10/2017 dal difensore del ricorrente con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con ordinanza del 17 aprile 2017, Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da Vescia Matteo Elia, di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia, sez. dist. di Vico del Gargano, in data 19/09/1995 (irrevocabile il 24/11/1995) per i reati di cui all’art 20 lett. e) della legge n. 47 del 1985, art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985, art. 734 cod.pen. art 17 legge 64 del 1974, art. 349 cod.pen., sul rilievo che il manufatto abusivo non era suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003, trattandosi di nuova costruzione in assenza di titolo abilitativo edilizio, in area vincolata, ipotesi non riconducibile ai c.d. "abusi minori" di cui ai nn. 4,5 e 6 dell’Allegato 1 della medesima legge, e che, trattandosi di abitazione utilizzata dal ricorrente quasi esclusivamente in estate, essendo il Vescia residente in Vico del Gargano con la moglie, non ricorreva la violazione dell’art. 8 della Cedu, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu in relazione all’omesso bilanciamento tra la proporzionalità della demolizione e il diritto all’abitazione, tutelato dal citato art.8 Cedu.
 
2. Avverso l’ordinanza il ricorrente propone, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso.
 
2.1. Con il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 39 della legge n. 724 del 1994 e il correlato vizio di illogicità della motivazione.
 
Il Tribunale di Foggia avrebbe errato nel ritenere non sanabili gli abusi edilizi in applicazione della legge sul condono del 2003 laddove, invece, trattandosi di un immobile ultimato nel 1992, era stata presentata istanza di condono ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 che, al comma 8, consente anche la sanatoria degli abusi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, previo parere favorevole da parte della Sovrintendenza del Beni architettonici e ambientali.
 
2.2. Con il terzo motivo deduce la violazione della legge processuale in relazione all’art. 178 lett. e) cod.proc.pen. e violazione del diritto di difesa per non avere, il Giudice, concesso termine a difesa di fronte alla produzione documentale effettuata in udienza da parte del P.M.
 
2.3. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 8 Cedu per omesso esame della proporzionalità della demolizione rispetto al diritto di abitazione. Richiama il ricorrente il contenuto della pronuncia della Corte Edu n. 46577/15 Invanova e Cherkezov, secondo la quale il diritto all’abitazione, tra cui deve annoverarsi anche l’abitazione abusiva, tutelato dall’art. 8 Cedu, richiede una valutazione di proporzionalità, da parte di un Tribunale imparziale, tra la misura della demolizione e l’interesse del singolo al rispetto del proprio domicilio. La perdita della propria abitazione per effetto della demolizione costituisce una delle più gravi forme di ingerenza al rispetto del domicilio e richiede pertanto una valutazione di proporzionalità tra gli opposti diritti in gioco. Il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che non vi fosse la violazione dell’art. 8 Cedu, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu sul rilievo che non era abitazione primaria, risultando al contrario che il ricorrente abita nell’immobile abusivo.
 
3. – Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
 
In data 31 ottobre 2017 il difensore del Vescia ha depositato memoria di replica con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. – Il ricorso è fondato con riguardo al primo e secondo motivo, restando così assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
 
5. – Sussiste la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione denunciata nel primo e secondo motivo di ricorso. Dal provvedimento impugnato risulta che il Tribunale di Foggia, a fronte dell’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, sopra meglio descritte, in pendenza del procedimento di condono ex art. 39 della legge n. 724 del 1994, ha argomentato la non sanabilità degli abusi edilizi in applicazione della legge sul condono n. 269 del 2003.
 
Trattandosi, come si ricava dallo stesso provvedimento impugnato, di un immobile ultimato nel 1992 (i fatti sono stati commessi in Peschici nel 1992), era stata presentata istanza di condono ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 che, al comma 8, consente anche la sanatoria degli abusi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico previo favorevole da parte della Sovrintendenza del Beni architettonici e ambientali.
 
Dunque il Tribunale di Foggia ha errato nel ritenere non sanabile gli abusi edilizi in applicazione della legge sul condono del 2003 laddove, invece, la valutazione doveva essere compiuta in applicazione dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 e il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Foggia, quale giudice dell’esecuzione.
 
P.Q.M.
 
Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Foggia, quale giudice dell’esecuzione.
 
Così deciso il 08/11/2017
 
 
 
 
 

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