Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale Numero: 11050 | Data di udienza: 13 Dicembre 2016

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Zona sottoposta a vincolo – Realizzazione di opere edili – Trasformazioni urbanistiche del territorio – Condotta protratta nel tempo – Natura permanente del reato – Esaurimento totale dell’attività o cessazione della condotta – Art.181 d.l.vo n.42/2004 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione – Prevalenza sulla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2017
Numero: 11050
Data di udienza: 13 Dicembre 2016
Presidente: FIALE
Estensore: Di Nicola


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Zona sottoposta a vincolo – Realizzazione di opere edili – Trasformazioni urbanistiche del territorio – Condotta protratta nel tempo – Natura permanente del reato – Esaurimento totale dell’attività o cessazione della condotta – Art.181 d.l.vo n.42/2004 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione – Prevalenza sulla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto – Fattispecie.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 13/12/2016), Sentenza n.11050


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Zona sottoposta a vincolo – Realizzazione di opere edili – Trasformazioni urbanistiche del territorio – Condotta protratta nel tempo – Natura permanente del reato – Esaurimento totale dell’attività o cessazione della condotta – Art.181 d.l.vo n.42/2004 – Giurisprudenza. 
 
Il reato di cui all’art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edili (e, dunque, anche quelle consistenti, come nella specie, in trasformazioni urbanistiche del territorio) in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l’esaurimento totale dell’attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015, Amitrano; Sez. 3, n. 24690 del 18/02/2015, Mancini; Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013, Borsani). 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione – Prevalenza sulla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto – Fattispecie.
 
La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara). Nella specie, peraltro, le dimensioni dello sbancamento, ricavabili dalla documentazione fotografica ed eseguito anche con l’uso di una ruspa, escludono la realizzazione di lavori di minima entità, tali da non essere neppure astrattamente idonei a porre in pericolo l’interesse penalmente tutelato.
 
 
(Annulla senza rinvio sentenza del 04/02/2016 CORTE DI APPELLO DI POTENZA) Pres. FIALE, Rel. DI NICOLA, Ric. Romano
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 13/12/2016), Sentenza n.11050

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 13/12/2016), Sentenza n.11050

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Romano Luigi, nato a Tursi il 23-08-1955;
 
avverso la sentenza del 04/02/2016 della corte di appello di Potenza;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
 
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Cuomo che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
 
udito per il ricorrente l’avvocato // sostituto processuale dell’avvocato //, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Luigi Romano ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza del tribunale di Matera, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine alla contravvenzione edilizia perché estinta per prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata e riducendo la pena per la contravvenzione paesaggistica a nove giorni di arresto ed euro 21.000,00 di ammenda con la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di euro 342.00 per complessivi euro 21.342,00 di ammenda.
 
Al ricorrente si rimprovera il reato previsto dall’articolo 181 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 perché in assenza di nulla osta ambientale effettuava lavori di movimento terra e di livellamento su una superficie di terreno di sua proprietà ma sottoposta a vincolo paesistico ambientale.
 
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva cinque motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
 
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge penale processuale nonché il vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettera b), e) ed e) del codice di procedura penale).
 
Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alla natura delle opere, oggettivamente irrilevanti ed astrattamente inidonee a compromettere l’ambiente, così da escludere, per mancanza di offensività in concreto, l’effettiva messa in pericolo del bene paesaggistico, atteso che trattavasi di lavori di movimento e livellamento di terra in aperta campagna finalizzati ad uso agricolo o di mero accumulo di terreno vegetale e non incidenti sul tessuto urbanistico del territorio e quindi non soggetti ad alcun titolo edilizio, circostanza che determinerebbe anche l’insussistenza del reato edilizio dichiarato prescritto.
 
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’articolo 181 decreto legislativo 42 del 2004 (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), sul rilievo che, essendo previste due ipotesi di reato contemplate nella lettera a) e nella b) del modello legale di reato, sarebbe stata necessaria l’esatta contestazione di quale tra le due ipotesi sarebbe stata realizzata, discendendone quindi la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
 
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge per inosservanza delle norme penali relative all’estinzione del reato per intervenuta  prescrizione (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale) sul rilievo che la corte territoriale avrebbe ritenuto cessata la permanenza del reato paesaggistico al momento dell’emanazione la sentenza di primo grado, in mancanza del sequestro dell’opera, disattendendo in tal modo il principio secondo il quale, ai fini prescrizionali, occorre avere sempre riguardo alla data di ultimazione delle opere abusivamente realizzate, siano esse state o meno precedute da un sequestro.
 
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta inosservanza della legge penale per mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale).
 
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione legge penale e del difetto di motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale) con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento degli obblighi derivanti dal reato e in particolare al ripristino dello stato dei luoghi interessati dal livellamento.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato sulla base del terzo motivo, che assorbe il secondo ed il quinto motivo.
 
2. Il primo motivo è invece infondato perché, come risulta dal testo della sentenza impugnata, le dimensioni dello sbancamento, ricavabili dalla documentazione fotografica ed eseguito anche con l’uso di una ruspa, escludono la realizzazione di lavori di minima entità, tali da non essere neppure astrattamente idonei a porre in pericolo l’interesse penalmente tutelato.
 
3. Il quarto motivo è inammissibile perché, in ogni caso, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885).
 
4. Il terzo motivo è invece fondato, avendo la giurisprudenza di legittimità reiteratamente chiarito che il reato di cui all’art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edili (e, dunque, anche quelle consistenti, come nella specie, in trasformazioni urbanistiche del territorio) in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l’esaurimento totale dell’attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015, Amitrano, Rv. 265161; Sez. 3, n. 24690 del 18/02/2015, Mancini, Rv. 263926; Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013, Borsani, Rv. 256897).
 
Nel caso in esame, la Corte del merito non ha dubitato che l’attività fosse cessata e, nonostante ciò, ha ritenuto non esaurita la condotta sino alla sentenza di primo grado sulla base della natura permanente del reato, che non è in discussione, controvertendosi piuttosto sulla cessazione della permanenza, anche prima della sentenza di condanna e in assenza di un precedente sequestro del bene, cessazione della permanenza che deve ritenersi integrata anche nel caso di realizzazione completa dell’opera abusiva che, segnando l’esaurimento della condotta, determina la cessazione della permanenza del reato.
 
Ne consegue che la prescrizione decorre, in mancanza di altri utili elementi, dall’epoca prossima alla data di accertamento della cessazione degli interventi, che la stessa sentenza impugnata colloca al 17 giugno 2006, con la conseguenza che anche il reato paesaggistico, al pari dei reati urbanistici, deve ritenersi prescritto.
 
5. Segue pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il residuo reato paesaggistico estinto per prescrizione, con revoca dell’ordine di rimessione in pristino e rigetto, nel resto, del ricorso.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato residuo estinto per prescrizione.
 
Revoca l’ordine di rimessione in pristino. Rigetta il ricorso nel resto.
 
Così deciso il 13/12/2016
 

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