Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 11060 | Data di udienza: 8 Febbraio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusivamente realizzate – Pena concordata ex art.444 cod.proc.pen. – Ordine di demolizione – Atto dovuto – Insuscettibile di valutazione discrezionale – Sottratto alla disponibilità delle parti – Artt. 31 e 44 DPR 380/01 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Patteggiamento e limiti al ricorso per cassazione – Pena su richiesta delle parti e qualificazione giuridica della condotta – Effetti – Art.444 cod. proc. proc..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2017
Numero: 11060
Data di udienza: 8 Febbraio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusivamente realizzate – Pena concordata ex art.444 cod.proc.pen. – Ordine di demolizione – Atto dovuto – Insuscettibile di valutazione discrezionale – Sottratto alla disponibilità delle parti – Artt. 31 e 44 DPR 380/01 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Patteggiamento e limiti al ricorso per cassazione – Pena su richiesta delle parti e qualificazione giuridica della condotta – Effetti – Art.444 cod. proc. proc..



Massima

 

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11060


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusivamente realizzate – Pena concordata ex art.444 cod.proc.pen. – Ordine di demolizione – Atto dovuto – Insuscettibile di valutazione discrezionale – Sottratto alla disponibilità delle parti – Artt. 31 e 44 DPR 380/01. 
 
L’ordine di demolizione costituisce atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 cod.proc.pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l’imputato, pertanto, deve tener conto nell’operare la scelta del patteggiamento.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Patteggiamento e limiti al ricorso per cassazione – Pena su richiesta delle parti e qualificazione giuridica della condotta – Effetti – Art.444 cod. proc. proc..
 
L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 cpv. cod. proc. pen.. Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444 cod. proc. proc. non si possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento. Con il ricorso per cassazione, pertanto, possono essere fatti valere errores in procedendo ed il mancato proscioglimento ex art.129.
 
 
(riforma sentenza del 14/06/2016 TRIBUNALE DI FIRENZE) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. P.M. nei confr. di Masini  
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11060

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11060

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
Motivazione semplificata 
 
sul ricorso proposto da P.G. presso la Corte di Appello di Firenze;
avverso la sentenza del 14/06/2016 del Tribunale di Firenze nei confronti di Masini Silvano, nato a Lastra a Signa il 14/01/1947;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P.M.,in persona del Sost.Proc.Gen.Enrico Delehaye,
che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 14/06/2016 il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, applicava a Silvano Masini, con la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 cod.proc.pen. di mesi due e giorni venti d arresto ed euro 4.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art.44, comma 1 lett.b), DPR 380/01; pena sospesa alle condizioni di legge.
 
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze per violazione dell’art.31 comma 9 DPR 380/2001, in relazione all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato.
 
2. Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 cpv. cod.proc.pen.
 
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444 cod. proc. proc. non si possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
 
Con il ricorso per cassazione, pertanto, possono essere fatti valere errores in procedendo ed il mancato proscioglimento ex art.129.
 
Tra i vizi che possono essere dedotti rientra certamente quello inerente la mancata applicazione dell’ordine di demolizione previsto dall’art.31 comma 9 DPR 380/2001).
 
L’ordine di demolizione costituisce, invero, atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate.
 
Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 cod.proc.pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l’imputato, pertanto, deve tener conto nell’operare la scelta del patteggiamento. (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.3123 del 28/09/1995; conf.Cass.sez.3 n.2896 del 13/10/1997; cass.sez.3 n.3107 del 25/10/1997).
 
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, per violazione di legge, limitatamente alla mancata applicazione dell’ordine di demolizione che, stante la sua obbligatorietà, va disposto direttamente da questa Corte senza necessità di rinvio (art.620 comma 1 lett.l).
 
P. Q. M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che impartisce.
 
Così deciso in Roma il 08/02/2017

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