Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 11059 |
Data di udienza: 8 Febbraio 2017
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive ex novo realizzate su preesistente immobile – Demolizione – Pregiudizio della parte eseguita in conformità – Procedura di “fiscalizzazione” – Dirigente o responsabile dell’ufficio – Sanzione pari al doppio – Artt. 34 e 44 DPR 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Demolizione – Pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva – Impossibilità di eseguire la demolizione – Valutazione del giudice dell’esecuzione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2017
Numero: 11059
Data di udienza: 8 Febbraio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive ex novo realizzate su preesistente immobile – Demolizione – Pregiudizio della parte eseguita in conformità – Procedura di “fiscalizzazione” – Dirigente o responsabile dell’ufficio – Sanzione pari al doppio – Artt. 34 e 44 DPR 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Demolizione – Pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva – Impossibilità di eseguire la demolizione – Valutazione del giudice dell’esecuzione.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11059
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive ex novo realizzate su preesistente immobile – Demolizione – Pregiudizio della parte eseguita in conformità – Procedura di “fiscalizzazione” – Dirigente o responsabile dell’ufficio – Sanzione pari al doppio – Artt. 34 e 44 DPR 380/2001.
L’art.34 comma 2 DPR 380/2001 prevede che, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio …. ” Il comma 2 bis del medesimo articolo 34 stabilisce, altresì, che le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’art.23, comma 1, eseguiti in parziale difformità della segnalazione di inizio attività. Non c’è dubbio, quindi, alla luce del chiaro dettato normativo, che la “fiscalizzazione” possa trovare applicazione in caso di difformità dal permesso di costruire (Cass. Sez.3 n.19538 del 22/04/2010) e, per effetto dell’estensione operata dal comma 2 bis, anche alle opere eseguite in difformità dalla segnalazione di inizio attività.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Demolizione – Pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva – Impossibilità di eseguire la demolizione – Valutazione del giudice dell’esecuzione.
In presenza di giudicato, la valutazione sulla possibilità di non eseguire la demolizione, qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, compete al giudice dell’esecuzione e può essere sindacata solo attraverso il vizio motivazionale.
(conferma ordinanza del 01/12/2015 CORTE DI APPELLO DI ROMA) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. Sinceri ed altra
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11059
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11059
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Sinceri Maurizio, nato a Montelibretti il 17/04/1961;
Pietri Irene, nata a Montelibretti il 03/08/1969;
avverso l’ordinanza del 01/12/2015 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen.Sante Spinaci,che ha concluso, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 01/12/2015 la Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, proposta nell’interesse di Maurizio Sinceri e Irene Pietri, di revoca dell’ordine di demolizione, la sua trasformazione in onere di fiscalizzazione e, comunque, di sospensione dell’ingiunzione a demolire, emessa dalla Procura Generale in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma del 08/03/2013, irrevocabile il 10/07/2014.
Rilevava la Corte che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la procedura di “fiscalizzazione” di cui all’art.34 DPR 380/2001 riguarda solo opere realizzate in difformità del permesso di costruire e che, quindi, era inapplicabile nella fattispecie in esame (trattandosi di opere abusive ex novo realizzate su preesistente immobile).
Né alla demolizione ostava l’acquisizione della proprietà del manufatto da parte del Comune o la necessità di lavori più complessi per assicurare la staticità del preesistente primo piano.
2. Ricorrono per cassazione Maurizio Sinceri e Irene Pietri, a mezzo del difensore, denunciando la inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, non avendo la Corte territoriale tenuto conto che la norma di cui all’art.34, comma 2, DPR 380/2001 si applica non solo alle opere realizzate in difformità dal permesso di costruire, ma anche a quelle in difformità della DIA, nonché la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ritenuto, in contrasto con quanto accertato dai Giudici di merito, che si trattasse di opere realizzate senza titolo e non invece in difformità della DIA e per non aver valutato se la demolizione potesse essere di pregiudizio non solo dell’intero edificio ma anche di quella parte di opere conformi alla DIA.
2.1. Con memoria, in data 30/01/2017, venivano ribaditi i precedenti rilievi e censure ed in particolare che le opere “nuove” rispetto alla sottostante abitazione (realizzata anni prima), anche se difformi dal progetto presentato, erano, comunque, assistite da specifico titolo che atteneva alla copertura dell’edificio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
2. L’art.34 comma 2 DPR 380/2001 prevede che, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio …. ” Il comma 2 bis del medesimo articolo 34 stabilisce, altresì, che le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’art.23, comma 1, eseguiti in parziale difformità della segnalazione di inizio attività.
2.1. Non c’è dubbio, quindi, alla luce del chiaro dettato normativo, che la “fiscalizzazione” possa trovare applicazione in caso di difformità dal permesso di costruire, come del resto costantemente affermato da questa Corte (cfr. Sez.3 n.19538 del 22/04/2010, Rv.247187) e, per effetto dell’estensione operata dal comma 2 bis, anche alle opere eseguite in difformità dalla segnalazione di inizio attività.
In tal senso va precisata la motivazione dell’ordinanza impugnata.
2.2. I ricorrenti, però, non tengono conto che, come accertato dai Giudici di merito, con sentenza irrevocabile e come sottolineato anche dalla Corte territoriale, le opere realizzate richiedevano permesso di costruire, tanto che gli imputati erano stati condannati per il reato di cui all’art.44 lett.b) DPR 380/2001.
I ricorrenti, infatti, non si erano limitati al rifacimento del tetto, come previsto dalla DIA presentata, ma avevano, innalzando le quote di circa 40 cm., realizzato una volumetria sfruttabile a fini residenziali (cfr. sentenza Tribunale di Tivoli).
Avevano, quindi, realizzato un’opera “nuova” (stante l’incremento volumetrico ed il mutamento della destinazione d’uso), che, come tale, richiedeva il rilascio di permesso di costruire, per cui non poteva, certamente, parlarsi di difformità dalla DIA.
Si trattava, allora, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, in funzione di giudice dell’esecuzione, di un’opera per la quale non era consentita la “fiscalizzazione ” di cui all’art.34 DPR 380/2001.
A seguire l’assunto dei ricorrenti si perverrebbe ad approdi insostenibili: basterebbe, infatti, limitarsi alla presentazione di una DIA per poi ritenersi legittimati ad ottenere la “fiscalizzazione” nonostante la realizzazione di incrementi volumetrici.
Il che è in contrasto palese con la lettera e la “ratio” della norma.
2.3. Ha poi, altrettanto correttamente, rilevato la Corte territoriale che l’ordine di demolizione riguarda l’intera opera, così come realizzata al primo piano, trattandosi di nuova costruzione eseguita senza permesso di costruire, e che non rileva il fatto che il Comune abbia conseguito la proprietà di manufatto abusivo e debbano essere eseguiti lavori più complessi per salvaguardare la staticità del primo piano.
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione sulla possibilità di non eseguire la demolizione, qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, compete al giudice dell’esecuzione e può essere sindacata solo attraverso il vizio motivazionale.
3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 08/02/2017