Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 11058 | Data di udienza: 8 Febbraio 2017

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere abusive – Vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico – Sanatoria per gli interventi di minore rilevanza – Restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria – Art.32 L.326/2003 – Art.181 D. L. vo n.42/2004 – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusivamente realizzate – Pena concordata ex art.444 cod.proc.pen. – Ordine di demolizione – Atto dovuto – Insuscettibile di valutazione discrezionale – Sottratto alla disponibilità delle parti – Artt. 31 e 44 DPR 380/01 – Ordine di demolizione o di riduzione in pristino – Presupposti per revoca – Verifiche del giudice dell’esecuzione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordine di demolizione – Varie ipotesi di estinzione del reato – Irrilevanza – Natura amministrativa – Giurisprudenza – Esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato – Art.445 c.2 c.p.p. – Artt.172 e 173 cod.pen. – Mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Cost. artt.3 e 117. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2017
Numero: 11058
Data di udienza: 8 Febbraio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere abusive – Vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico – Sanatoria per gli interventi di minore rilevanza – Restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria – Art.32 L.326/2003 – Art.181 D. L. vo n.42/2004 – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusivamente realizzate – Pena concordata ex art.444 cod.proc.pen. – Ordine di demolizione – Atto dovuto – Insuscettibile di valutazione discrezionale – Sottratto alla disponibilità delle parti – Artt. 31 e 44 DPR 380/01 – Ordine di demolizione o di riduzione in pristino – Presupposti per revoca – Verifiche del giudice dell’esecuzione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordine di demolizione – Varie ipotesi di estinzione del reato – Irrilevanza – Natura amministrativa – Giurisprudenza – Esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato – Art.445 c.2 c.p.p. – Artt.172 e 173 cod.pen. – Mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Cost. artt.3 e 117. 



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11058



BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere abusive – Vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico – Sanatoria per gli interventi di minore rilevanza – Restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria – Art.32 L.326/2003 – Art.181 D. L. vo n.42/2004.
 
In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dall’art. 32 D.L.30 settembre 2003 n.269 (conv.con modif.in L.24.11.2003 n.326) esclude del tutto l’applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alla norme urbanistiche ovvero alla prescrizioni degli strumenti urbanistici” (Cass. pen. sez.3 n.35222 del 11/04/2007). Pertanto, le opere abusive eseguite in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico possono ottenere la sanatoria ai sensi dell’art.32 L. 326/2003 solo per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria). Nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili quindi di sanatoria ex art.32 D.L. n.269/2003, trattandosi di nuova costruzione realizzata in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26 lett.a)- cfr. Cass.pen.sez.3 n.16741 del 17/02/2010 che richiama in motivazione la sentenza n.6431 del 12/01/2007.
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusivamente realizzate – Pena concordata ex art.444 cod.proc.pen. – Ordine di demolizione – Atto dovuto – Insuscettibile di valutazione discrezionale – Sottratto alla disponibilità delle parti – Artt. 31 e 44 DPR 380/01. 
 
L’ordine di demolizione costituisce atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 cod.proc.pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l’imputato, pertanto, deve tener conto nell’operare la scelta del patteggiamento.
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione o di riduzione in pristino – Presupposti per revoca – Verifiche del giudice dell’esecuzione.
 
L’ordine di demolizione o di riduzione in pristino deve intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E’ altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (Cass. pen. sez.3, n.144 del 30/01/2003 P.M. c/o Ciavarella).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordine di demolizione – Varie ipotesi di estinzione del reato – Irrilevanza – Natura amministrativa – Giurisprudenza – Esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato – Art.445 c.2 c.p.p. – Artt.172 e 173 cod.pen. – Mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione – Cost. artt.3 e 117 – Art.31 c.9, DPR 380/2001. 
 
La natura sostanzialmente amministrativa dell’ordine di demolizione implica che ad esso non possano applicarsi, neppure in via analogica, le norme in tema di estinzione del reato. Si è così ritenuta la irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art.445 comma 2 c.p.p. (Cass.pen.sez.3n.2674/2000; sez.3 n.65/2000). Così come non trovano applicazione le norme di cui gli artt.172 e 173 cod.pen. in tema di estinzione delle pene, non essendo l’ordine di demolizione suscettibile di estinzione per decorso del tempo, avendo esso natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitiva (Cass.sez.3 n.49331 del 10/11/2015; Cass. sez. 3 n.43006 del 10/11/2010; Sez. 3 n.39705 del 30/04/2003; sez. 3 n.19742 del 14/04/2011). E neppure la prescrizione prevista dalla L.689/81 che riguarda “sanzioni pecuniarie con finalità punitiva”. Sicché, in relazione all’ordine di demolizione prevalgono, invece, le esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato e tali esigenze escludono la riconducibilità dello stesso alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU (Cass. sez. 3 n.49331 del 10/11/2015). Infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt.3 e 117 Cost., dell’art.31, comma 9, DPR 380/2001, per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione (richiamo a Cass. sez. 3° n.41475/2016).
 
 
(dich. inammiss. il ricorso avverso Ordinanza del 11/01/2016 TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. Costabile 
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11058

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11058
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
Motivazione semplificata
 
sul ricorso proposto da Costabile Patrizia, nata a San Giorgio a Cremano il 22/04/1958;
avverso l’ordinanza del 11/01/2016 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P.M.,in persona del Sost.Proc.Gen.Paolo Canevelli, che ha concluso, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza in data 11/01/2016 il G.E. del Tribunale di Napoli rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di Patrizia Costabile, con la quale si chiedeva la revoca e/o la sospensione della ingiunzione di demolizione emessa dal P.M. il 04/12/2014 in esecuzione della sentenza del Pretore di Napoli, sez. dist.di Barra, del 16/11/1999, irrevocabile il 27/03/2001.
 
Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura dell’ordine di demolizione, ai rapporti tra procedimento amministrativo e processo penale, alla rilevanza della pendenza di una domanda di condono, rilevava il G.E., sulla base di quanto rappresentato dal responsabile del settore tecnico del Comune, che la domanda di condono presentata dalla Costabile, ai sensi della L.n.326 del 24/11/2003, non poteva essere accolta, essendo stati realizzati nuovi volumi in zona vincolata.
 
2. Ricorre per cassazione Patrizia Costabile, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, per essersi il G.E. limitato ad affermare che le domande di condono sarebbero state respinte, senza tener conto che si era formato silenzio assenso decorsi 24 mesi dalla presentazione dell’istanza e senza, comunque, attendere l’esito del procedimento amministrativo.
 
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di prescrizione della pena accessoria.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
2. Non c’è dubbio che l’ordine di demolizione o di riduzione in pristino debba intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E’ altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr.ex mults Cass. pen. sez.3, n.144 del 30/01/2003 -P-M-c/o Ciavarella).
 
A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un’istanza di condono il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l’istanza possa essere accolta in tempi brevi.
 
2.1. Il G.E. ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che l’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente non avrebbe potuto essere accolta per la non condonablità dell’opera, realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
 
Le opere abusive eseguite in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico possono ottenere la sanatoria ai sensi dell’art.32 L. .326/2003 solo per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
 
Questa Corte ha costantemente affermato che “In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dall’art. 32 D.L.30 settembre 2003 n.269 (conv.con modif.in L.24.11.2003 n.326) esclude del tutto l’applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alla norme urbanistiche ovvero alla prescrizioni degli strumenti urbanistici” (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.35222 del 11/04/2007).
 
Nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili quindi di sanatoria ex art.32 D.L. n.269/2003, trattandosi di nuova costruzione realizzata in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26 lett.a)- cfr. Cass.pen.sez.3 n.16741 del 17/02/2010 che richiama in motivazione la sentenza n.6431 del 12/01/2007 nella quale vi è ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie. 
 
3. Quanto al secondo motivo, va ricordato che l’art.31, comma 9, DPR 380/01 stabilisce che per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art.44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non altrimenti eseguita.
 
L’ordine di demolizione costituisce, quindi, atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. 
 
Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 cod.proc.pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.3123 del 28/09/1995; conf.Cass.sez.3 n.2896 del 13/10/1997; cass.sez.3 n.3107 del 25/10/1997).
 
3.1. La natura sostanzialmente amministrativa dell’ordine di demolizione implica che ad esso non possano applicarsi, neppure in via analogica, le norme in tema di estinzione del reato. Si è così ritenuta la irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art.445 comma 2 c.p.p.” (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3n.2674/2000; sez.3 n.65/2000).
 
Così come non trovano applicazione le norme di cui gli artt.172 e 173 cod.pen. in tema di estinzione delle pene, non essendo l’ordine di demolizione suscettibile di estinzione per decorso del tempo, avendo esso natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitiva (Csass.sez.3 n.49331 del 10/11/2015; rv.265540;Cass. sez. 3 n.43006 del 10/11/2010; Sez. 3 n.39705 del 30/04/2003; sez. 3 n.19742 del 14/04/2011). 
 
E neppure la prescrizione prevista dalla L.689/81 che riguarda “sanzioni pecuniarie con finalità punitiva”.
 
In relazione all’ordine di demolizione prevalgono, invece, le esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato e tali esigenze escludono la riconducibilità dello stesso alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU (Cass. sez. 3 n.49331 del 10/11/2015). 
 
Va, infine, richiamata la sentenza n.41475/2016 di questa sezione (Rv.267977), che ha dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt.3 e 117 Cost., dell’art.31, comma 9, DPR 380/2001, per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione.
 
4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 2.000,00.
 
P. Q. M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualied al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.
 
Così deciso in Roma il 08/02/2017
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!