Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 11057 | Data di udienza: 8 Febbraio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati edilizi – Ordine di demolizione o di riduzione in pristino – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Presupposti per la revoca – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Artt. 31 e 44  d.P.R. 380/2001 – Art. 181 d.lgs. 42/2004 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Natura sostanzialmente amministrativa di tipo ripristinatorio – Patteggiamento – Effetti della sentenza ex art.444 cod.proc.pen. – Irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine – Giurisprudenza CEDU – Provvedimenti per eliminare l’abuso edilizio – Poteri del giudice – Garante della legislazione urbanistica – Attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2017
Numero: 11057
Data di udienza: 8 Febbraio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati edilizi – Ordine di demolizione o di riduzione in pristino – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Presupposti per la revoca – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Artt. 31 e 44  d.P.R. 380/2001 – Art. 181 d.lgs. 42/2004 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Natura sostanzialmente amministrativa di tipo ripristinatorio – Patteggiamento – Effetti della sentenza ex art.444 cod.proc.pen. – Irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine – Giurisprudenza CEDU – Provvedimenti per eliminare l’abuso edilizio – Poteri del giudice – Garante della legislazione urbanistica – Attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11057



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati edilizi – Ordine di demolizione o di riduzione in pristino – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Presupposti per la revoca – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Artt. 31 e 44  d.P.R. 380/2001 – Art. 181 d.lgs. 42/2004 – Giurisprudenza.
 
Gli ordini di demolizione e di riduzione in pristino devono intendersi emessi allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. Tuttavia, il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (Cass.pen.sez.3, n.144 del 30/01/2003 P.M. c/o Ciavarella). A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un’istanza di condono il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l’istanza possa essere accolta in tempi brevi.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Opere abusive – Ordine di demolizione – Natura sostanzialmente amministrativa di tipo ripristinatorio – Patteggiamento – Effetti della sentenza ex art.444 cod.proc.pen. – Irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine – Giurisprudenza CEDU. 
 
L’ordine di demolizione costituisce un atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Ai sensi dell’art.31, comma 9, DPR 380/01, il giudice con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art.44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non altrimenti eseguita. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 cod.proc.pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo (Cass.pen.sez.3 n.3123 del 28/09/1995; conf.Cass.sez.3 ì n.2896 del 13/10/1997; cass.sez.3 n.3107 del 25/10/1997). La natura sostanzialmente amministrativa dell’ordine di demolizione implica che ad esso non possano applicarsi, neppure in via analogica, le norme in tema di estinzione del reato. Si è così ritenuta la irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art.445 comma 2 c.p.p.” (Cass.pen.sez.3n.2674/2000; sez.3 n.65/2000). Così come non trovano applicazione le norme di cui gli artt.172 e 173 cod. pen. in tema di estinzione delle pene, non essendo l’ordine di demolizione suscettibile di estinzione per decorso del tempo, avendo esso natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitiva (Cass.sez.3 n.49331 del 10/11/2015; Cass. sez. 3 n.43006 del 10/11/2010; Sez. 3 n.39705 del 30/04/2003; sez. 3 n.19742 del 14/04/2011). E neppure la prescrizione prevista dalla L.689/81 che riguarda “sanzioni pecuniarie con finalità punitiva”. Infine, in relazione all’ordine di demolizione prevale, l’esigenza di ripristino dell’assetto urbanistico violato e tale esigenza esclude la riconducibilità dello stesso alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU (Cass. sez. 3 n.49331 del 10/11/2015). 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimenti per eliminare l’abuso edilizio – Poteri del giudice – Garante della legislazione urbanistica – Attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici.
 
L’ordine di demolizione, non viene disposto dall’a.g. in supplenza dell’autorità amministrativa. Anche il Giudice, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza, è garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica ed a tale tutela si riconnette l’attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell’interesse protetto dalla norma penale violata e ciò anche quando l’autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l’abuso edilizio.
 

(dich. inammiss. il ricorso avverso ordinanza del 07/01/2016 TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. Zeno
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11057

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11057


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
Motivazione semplificata
 
sul ricorso proposto da Zeno Elisabetta, nata a Portici il 25/01/1951;
 
avverso l’ordinanza del 07/01/2016 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
 
letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Ciro Angelillis, che ha concluso, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza in data 07/01/2016 il G.E. del Tribunale di Napoli rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di Elisabetta Zeno, con la quale si chiedeva la revoca e/o la sospensione della ingiunzione di demolizione emessa dal P.M. il 11/09/2014 in esecuzione della sentenza della Pretura Circondariale di Napoli, sez. dist. di Portici, del 12/02/1999, irrevocabile il 10/06/2000.
 
Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura dell’ordine di demolizione, ai rapporti tra procedimento amministrativo e processo penale, alla rilevanza della pendenza di una domanda di condono, rilevava il G.E. che dagli accertamenti espletati presso il Comune di Ercolano emergeva che la domanda di condono presentata da Elisabetta Zeno non avrebbe potuto essere esaminata in tempi brevi.
 
Inoltre, avendo l’ordine di demolizione prevalenti ed assorbenti finalità di ripristino della situazione del territorio, non si trattava di sanzione penale ma di sanzione amministrativa accessoria, come tale non soggetta a prescrizione.
 
2. Ricorre per cassazione Elisabetta Zeno, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere il G.E. valutato i possibili esiti del procedimento amministrativo e la durata dello stesso. Né, peraltro, l’immobilismo o la lentezza della P.A. può essere addebitata e ripercuotersi in danno del cittadino.
 
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della eccezione di prescrizione. Alla luce della giurisprudenza della Corte europea è insostenibile la tesi, secondo cui l’ordine di demolizione delle opere abusive, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non sarebbe suscettibile di estinzione per decorso del tempo.
 
L’ordine di demolizione va inquadrato nell’ambito di una ulteriore sanzione penale, soggetta a prescrizione ex art.173 cod. pen. E, nel caso di specie, essendo l’irrevocabilità del titolo esecutivo risalente ad epoca remota, è intervenuta la prescrizione.
 
Opinare diversamente determinerebbe la violazione del principio del “ne bis in idem”, avendo il Comune di Ercolano già disposto ordinanza di demolizione dell’opera abusiva.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
2. Non c’è dubbio che gli ordini di demolizione e di riduzione in pristino debbano intendersi emessi allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E’ altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr. ex mults Cass.pen.sez.3, n.144 del 30/01/2003 -P-M-c/o Ciavarella).
 
A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un’istanza di condono il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l’istanza possa essere accolta in tempi brevi.
 
Il G.E. ha fatto corretta applicazione di tali principi, reiteratamente affermati da questa Corte, rilevando che l’istanza di condono presentata dalla ricorrente, a distanza di molti anni non è stata ancora accolta e che, anzi, come comunicato dal Comune di Ercolano, non è possibile neppure acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio (essendo ancora in corso la procedura per la costituzione della nuova Commissione, in sostituzione della precedente decaduta per decorso del tempo). Coerentemente con tali premesse ha ritenuto il G.E. che non potesse in alcun modo formularsi un giudizio prognostico di accoglimento in tempi breve della richiesta di condono. Né certamente sarebbe possibile rinviare a tempo indeterminato la esecuzione di una misura ripristinatoria dell’assetto del territorio violato dalla realizzazione dell’opera abusiva. 
 
A fronte di tale motivazione, la ricorrente non ha neppure prospettato le ragioni per cui il Comune dovrebbe emettere in tempi ragionevoli un provvedimento di condono di un’opera realizzata, peraltro, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
 
3. Quanto al secondo motivo, va ricordato che l’art.31, comma 9, DPR 380/01 stabilisce che per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art.44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non altrimenti eseguita.
 
L’ordine di demolizione costituisce, quindi, atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate.
 
Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 cod.proc.pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 n.3123 del 28/09/1995; conf.Cass.sez.3 ì n.2896 del 13/10/1997; cass.sez.3 n.3107 del 25/10/1997).
 
3.1. La natura sostanzialmente amministrativa dell’ordine di demolizione implica che ad esso non possano applicarsi, neppure in via analogica, le norme in tema di estinzione del reato. Si è così ritenuta la irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art.445 comma 2 c.p.p.” (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3n.2674/2000; sez.3 n.65/2000).
 
Così come non trovano applicazione le norme di cui gli artt.172 e 173 cod. pen. in tema di estinzione delle pene, non essendo l’ordine di demolizione suscettibile di estinzione per decorso del tempo, avendo esso natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitiva (Csass.sez.3 n.49331 del 10/11/2015; rv.265540;Cass. sez. 3 n.43006 del 10/11/2010; Sez. 3 n.39705 del 30/04/2003; sez. 3 n.19742 del 14/04/2011).
 
E neppure la prescrizione prevista dalla L.689/81 che riguarda “sanzioni pecuniarie con finalità punitiva”.
 
In relazione all’ordine di demolizione prevalgono, invece, le esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato e tali esigenze escludono la riconducibilità dello stesso alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza CEDU (Cass. sez. 3 n.49331 del 10/11/2015). 
 
Va, infine, richiamata la sentenza n.41475/2016 di questa sezione (Rv.267977), che ha dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt.3 e 117 Cost., dell’art.31, comma 9, DPR 380/2001, per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione.
 
3.2.L’ordine di demolizione, infine, non viene disposto dall’a.g. in supplenza dell’autorità amministrativa. Anche il Giudice, invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica ed a tale tutela si riconnette l’attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell’interesse protetto dalla norma penale violata e ciò anche quando l’autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l’abuso edilizio.
 
4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 2.000,00.
 
P. Q. M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.
 
Così deciso in Roma il 08/02/2017
 

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