Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale, Diritto processuale penale, Inquinamento acustico Numero: 38973 | Data di udienza: 7 Aprile 2017

INQUINAMENTO ACUSTICO – Schiamazzi e rumori – Condominio – Disturbo delle occupazioni ed il riposo dei condomini – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudicato assolutorio pieno sul reato penale – Estinzione del reato per prescrizione – Appello della sola parte civile e intangibilità delle statuizioni penali – RISARCIMENTO DEL DANNO – Condanna dell’imputato al risarcimento del danno – Art. 659 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Agosto 2017
Numero: 38973
Data di udienza: 7 Aprile 2017
Presidente: Ramacci
Estensore: MACRI'


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Schiamazzi e rumori – Condominio – Disturbo delle occupazioni ed il riposo dei condomini – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudicato assolutorio pieno sul reato penale – Estinzione del reato per prescrizione – Appello della sola parte civile e intangibilità delle statuizioni penali – RISARCIMENTO DEL DANNO – Condanna dell’imputato al risarcimento del danno – Art. 659 c.p.p..



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/08/2017 (Ud. 07/04/2017) Sentenza n.38973


INQUINAMENTO ACUSTICO – Schiamazzi e rumori – Disturbo delle occupazioni ed il riposo dei condomini – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudicato assolutorio pieno sul reato penale – Estinzione del reato per prescrizione – Appello della sola parte civile e intangibilità delle statuizioni penali – RISARCIMENTO DEL DANNO – Condanna dell’imputato al risarcimento del danno – Art. 659 c.p.p..
 
La parte civile ha certamente diritto ad impugnare la sentenza di assoluzione ai soli fini delle statuizioni civili, e ciò quand’anche si sia formato un giudicato assolutorio pieno sul reato penale. La parte civile, infatti, con la sua costituzione, non fa altro che rivolgere al giudice penale le domande che avrebbe dovuto rivolgere separatamente e successivamente al giudice civile, e ciò perché il sistema è improntato all’economia processuale con preminenza dell’accertamento penale, sicché è il giudice penale che diventa titolare della cognizione come se fosse un giudice civile. Altrettanto certo è che il giudice penale d’appello non può sovvertire il giudizio assolutorio da responsabilità penale, in mancanza di impugnazione, né sostituire a questo una pronuncia di non doversi procedere per sopravvenuta estinzione, siccome peggiorativa rispetto a quella assolutoria (Cass., Sez. 4, n. 48781/16, secondo cui è illegittima, poiché viola il divieto della “reformatio in peius”, la pronuncia del giudice di appello che, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, su impugnazione della parte civile della sentenza di primo grado che ha assolto l’imputato “per non aver commesso il fatto”, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, condannando l’imputato al risarcimento del danno; nello stesso senso Cass., Sez. 3, n. 3083/17, per la quale la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell’impugnazione di affermare la responsabilità dell’imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l’intangibilità delle statuizioni penali). Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto pienamente attendibili le deposizioni delle persone offese che avevano riferito con abbondanza di particolari, e senza contraddizioni, in ordine agli atti di grave disturbo posti in essere dall’imputata e consistiti nel provocare rumori insopportabili al momento del rientro nell’abitazione alle 2 o 3 di notte, battendo zoccoli o stivali sul pavimento, tenendo la musica ad alto volume e muovendo tavoli e sedie.
 
 
(dichiara inammissibili il ricorso avverso sentenza del 17.11.2015, CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA) Pres. RAMACCI, Rel. MACRI’, Ric. Evangelisti
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/08/2017 (Ud. 07/04/2017) Sentenza n.38973

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/08/2017 (Ud. 07/04/2017) Sentenza n.38973
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
omissis
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza in data 17.11.2015, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna in data 10.3.2009, ha dichiarato Evangelisti Anna responsabile del reato a lei ascritto ai soli fini delle statuizioni civili e l’ha condannata al pagamento del risarcimento del danno a favore di Ilaria Marinoni e Luca Landi, liquidato in € 1.500,00 oltre alle spese sostenute nel doppio grado di giudizio.
 
 
2. Con un unico motivo di ricorso, l’imputata lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., perché la Corte d’Appello di Bologna – premessa la sua penale responsabilità, per il reato contestato di cui all’art. 659 c.p.p, per aver disturbato le occupazioni ed il riposo dei condomini Ilaria Marinoni e Luca Landi con schiamazzi e rumori, in Bologna dal giugno 2002 al maggio 2006, secondo la contestazione suppletiva all’udienza del 2.10.2007 – aveva travalicato il limite sacro del giudicato assolutorio e del giudicabile, in assenza dell’impugnazione del pubblico ministero, ed era pervenuta alla condanna del risarcimento del danno. Lamenta inoltre che non v’era stata la rinnovazione del dibattimento ai suoi danni, che la Corte territoriale non aveva sottoposto i fatti a valutazione critica e contestualizzata ed eccepisce che, al momento della pronuncia, il reato era prescritto.
 
 
3. Con memoria scritta, la Difesa della parte civile osserva innanzi tutto che la doglianza della ricorrente era inconsistente perché la legge consentiva alla parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento di primo grado ai soli effetti della responsabilità civile, ciò che era avvenuto nel caso di specie. Il Procuratore generale non aveva chiesto il rigetto della domanda sulle statuizioni civili, ma si era limitato a “rimettersi”; inoltre, un’eventuale dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, certamente meno favorevole della pronuncia assolutoria, avrebbe comportato un’illegittima reformatio in pejus del giudicato penale, preclusa al giudice d’appello. Nel merito, lamenta che il ricorso è generico e non rispetta il requisito dell’autosufficienza e che la Corte territoriale, in vari passaggi della motivazione riportati nella memoria, aveva constatato che taluni documenti prodotti in atti contenevano plurimi e concreti elementi di positivo riscontro delle affermazioni delle parti civili e di smentita della versione difensiva offerta.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
4.1. La parte civile ha certamente diritto ad impugnare la sentenza di assoluzione ai soli fini delle statuizioni civili, e ciò quand’anche si sia formato un giudicato assolutorio pieno sul reato penale. La parte civile, infatti, con la sua costituzione, non fa altro che rivolgere al giudice penale le domande che avrebbe dovuto rivolgere separatamente e successivamente al giudice civile, e ciò perché il sistema è improntato all’economia processuale con preminenza dell’accertamento penale, sicché è il giudice penale che diventa titolare della cognizione come se fosse un giudice civile. Altrettanto certo è che il giudice penale d’appello non può sovvertire il giudizio assolutorio da responsabilità penale, in mancanza di impugnazione, né sostituire a questo una pronuncia di non doversi procedere per sopravvenuta estinzione, siccome peggiorativa rispetto a quella assolutoria (Cass., Sez. 4, n. 48781/16, Rv 268344, secondo cui è illegittima, poiché viola il divieto della “reformatio in peius”, la pronuncia del giudice di appello che, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, su impugnazione della parte civile della sentenza di primo grado che ha assolto l’imputato “per non aver commesso il fatto”, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, condannando l’imputato al risarcimento del danno; nello stesso senso Cass., Sez. 3, n. 3083/17, Rv 268894, per la quale la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell’impugnazione di affermare la responsabilità dell’imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l’intangibilità delle statuizioni penali).
 
4.2. Nel caso in esame, con sentenza immune da censure, la Corte territoriale ha evidenziato che la valutazione del Giudice di prime cure – il quale era pervenuto all’assoluzione dell’imputata perché a) le persone offese, Marinoni Ilaria e Landi Luca, non avevano sentito la necessità di andare a suonare il campanello dell’abitazione della presunta disturbatrice per intavolare una discussione, b) non avevano chiamato il 112 o 113, c) non avevano chiesto il sopralluogo dell’ARPA, d) era inspiegabile la pluriennale sopportazione del disturbo prima della denuncia non era caratterizzata da solidità dell’argomentazione logica e nessuno degli argomenti spesi valeva ad escludere la fondatezza dell’accusa, mentre l’istruttoria aveva permesso di acquisire più di una conferma sul contegno non incoerente dei denuncianti.
 
Le persone offese avevano infatti tentato la risoluzione bonaria della questione ed avevano chiesto l’intervento della Forza Pubblica. La Marinoni aveva anche esortato il Giudice, scettico sulla sua risposta, ad acquisire i tabulati Telecom a comprova delle richieste di intervento effettuate. La tesi difensiva dell’imputata, di non aver mai abitato nell’appartamento sopra quello delle persone offese, era stata smentita dai documenti prodotti agli atti, e cioè dagli esposti delle persone offese all’amministratore in data 30.9.2003, 6.5.2004, 18.5.2004 e dalla diffida dell’amministratore in data 28.5.2004, nonché dal verbale dell’assemblea di condominio in data 23.7.2003, in cui l’imputata era stata confermata come consigliere di condominio ed aveva espresso il suo dissenso all’uso del vialetto di accesso come area destinata a parcheggio; nel corso della predetta assemblea, le persone offese avevano stigmatizzato il comportamento volutamente rumoroso dell’imputata, la quale aveva dichiarato a verbale che non potevano giudicare la rumorosità all’interno dell’appartamento di sua proprietà; inoltre, con missiva del 28.5.2004 l’amministratore le aveva inviato diffida scritta nella quale dichiarava di aver ricevuto segnalazioni in merito agli intollerabili rumori provenienti dalla sua proprietà da un numero significativo di condomini.
 
La Corte territoriale ha quindi ritenuto pienamente attendibili le deposizioni delle persone offese che avevano riferito con abbondanza di particolari, e senza contraddizioni, in ordine agli atti di grave disturbo posti in essere dall’imputata e consistiti nel provocare rumori insopportabili al momento del rientro nell’abitazione alle 2 o 3 di notte, battendo zoccoli o stivali sul pavimento, tenendo la musica ad alto volume e muovendo tavoli e sedie. Ha concluso pertanto per l’accoglimento della domanda risarcitoria che ha liquidato equitativamente.
 
A fronte di tale accertamento, il ricorso per cassazione dell’imputata appare generico, perché lamenta che la Corte territoriale si sia appiattita sui rilievi delle parti civili per pervenire ad un giudizio di ribaltamento del giudicato assolutorio, ma non si confronta con il suo percorso logico-argomentativo, né contesta direttamente la versione delle persone offese, né spiega per quale motivo l’escussione di ulteriori testi a sua difesa sarebbe stato decisivo.
 
4.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché delle spese sostenute dalle parti civili Ilaria Marinoni e Luca Landi che liquida in complessivi € 893,00 oltre ad accessori di legge e spese generali al 15%
 
 
Così deciso, il 7 aprile 2017.
 
 

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