Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale Numero: 651 | Data di udienza: 11 Ottobre 2016

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova – Calcolo pena edittale detentiva – Fattispecie-base – Ininfluenza eventuali circostanze aggravanti – Art. 168-bis cod. pen. – Richiesta di sospensione del processo con messa alla prova – Ricorso per cassazione – Immediata ricorribilità dell’ordinanza di rigetto – Esclusione – Appellabilità unitamente alla sentenza di primo grado – Artt. 586 e 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Gennaio 2017
Numero: 651
Data di udienza: 11 Ottobre 2016
Presidente: DI NICOLA
Estensore: ACETO


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova – Calcolo pena edittale detentiva – Fattispecie-base – Ininfluenza eventuali circostanze aggravanti – Art. 168-bis cod. pen. – Richiesta di sospensione del processo con messa alla prova – Ricorso per cassazione – Immediata ricorribilità dell’ordinanza di rigetto – Esclusione – Appellabilità unitamente alla sentenza di primo grado – Artt. 586 e 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen. – Giurisprudenza.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/01/2017 (Ud. 11/10/2016) Sentenza n.651



DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova – Calcolo pena edittale detentiva – Fattispecie-base – Ininfluenza eventuali circostanze aggravanti – Art. 168-bis cod. pen..
 
Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (Cass. Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli). 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Richiesta di sospensione del processo con messa alla prova – Ricorso per cassazione – Immediata ricorribilità dell’ordinanza di rigetto – Esclusione – Appellabilità unitamente alla sentenza di primo grado – Artt. 586 e 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
 
L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Cass. Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci).
 

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 02/03/2016 del TRIBUNALE DI BOLOGNA) Pres. DI NICOLA, Rel. ACETO, Ric. Cavallari
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/01/2017 (Ud. 11/10/2016) Sentenza n.651

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/01/2017 (Ud. 11/10/2016) Sentenza n.651

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Cavallari Giacomo, nato a Bologna il 24/05/1993,
 
avverso l’ordinanza del 02/03/2016 del Tribunale di Bologna;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
 
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Il sig. Giacomo Cavallari, nei cui confronti si procede per il reato di cui all’art. 527, comma 2, cod. pen., ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 02/03/2016 del Tribunale di Bologna che, sul rilievo che la pena per esso prevista è superiore a quattro anni di reclusione, ha respinto la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova avanzata ai sensi dell’art. 168-bis, cod. pen.. 
 
1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli art. 2, comma 4, 168-bis, 527, comma 2, cod. pen., e 464-bis, 464-quater, cod. proc. pen..
Deduce, al riguardo, che all’epoca di consumazione del reato (10/05/2013) il comma secondo dell’art. 527, cod. pen., costituiva circostanza aggravante ad effetto speciale, non valutabile ai fini della ammissione al beneficio ingiustamente negato perché la pena edittale massima della ipotesi base era pari a tre anni di reclusione, inferiore al limite ostativo previsto dall’art. 168-bis, comma 1, cod. pen..
 
1.2. Con memoria dep. il 04/10/2016, preso atto dell’intervento risolutore delle Sezioni Unite di questa Corte (successivo al ricorso), il ricorrente ha reiterato la richiesta di non essere condannato al pagamento dell’ammenda prevista in caso di inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile.
 
3. Sulle questioni poste dal ricorrente circa l’ambito di applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e l’immediata ricorribilità dell’ordinanza di rigetto, questioni variamente risolte da questa Suprema Corte con decisioni tra loro contrastanti, sono intervenute due sentenze rese a Sezioni Unite che hanno affermato i seguenti principi dai quali il Collegio non intende discostarsi:
3 .1. <<ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato>> (Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238);
 
3.2. <<L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova>> (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237).
 
3.3. Ne consegue che, a prescindere dalla sua fondatezza, il ricorso deve essere comunque dichiarato inammissibile.
 
3.4. In assenza di profili di colpa (alla luce del contrasto giurisprudenziale preesistente al ricorso e dell’impossibilità per l’imputato di attenderne la risoluzione), non deve essere disposta la condanna a favore della Cassa delle Ammende (stessa soluzione, del resto, già adottata dalle due sentenze citati per i casi da esse regolati).
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso il 11/10/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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