Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 259 | Data di udienza: 24 Novembre 2017

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Costruzione abusiva – Diritto all’abitazione – Stato di necessità e violazione della disciplina urbanistica – Art. 54 cod. pen.- Scriminante – Esclusione – Interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente – Artt. 44, lett. C) d.P.R. 3801 e 181 d.lgs. 422004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Gennaio 2018
Numero: 259
Data di udienza: 24 Novembre 2017
Presidente: FIALE
Estensore: RAMACCI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Costruzione abusiva – Diritto all’abitazione – Stato di necessità e violazione della disciplina urbanistica – Art. 54 cod. pen.- Scriminante – Esclusione – Interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente – Artt. 44, lett. C) d.P.R. 3801 e 181 d.lgs. 422004.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^  09/01/2018 (Ud. 24/11/2017), Sentenza n. 259

 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Costruzione abusiva – Diritto all’abitazione – Stato di necessità e violazione della disciplina urbanistica – Art. 54 cod. pen. – Scriminante – Esclusione – Interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente Artt. 44, lett. C) d.P.R. 3801 e 181 d.lgs. 422004.
 
 
L’applicabilità dell’art. 54 cod. pen. (stato di necessità), in tema di costruzione abusiva è stata costantemente esclusa sul presupposto che è di regola evitabile il pericolo di restare senza abitazione, sussistendo la possibilità  concreta di soddisfare il bisogno attraverso i meccanismi di mercato e dello stato sociale ed in considerazione dell’ulteriore elemento, necessario per l’applicazione della scriminante, del bilanciamento tra il fatto commesso ed il pericolo che l’agente intende evitare. Pertanto, per escludere l’applicabilità della scriminante in questione, si è posto l’accento sulla mancanza dell’ulteriore requisito della inevitabilità del pericolo, osservando che l’attività edificatoria non è vietata in modo assoluto, ma è consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela di beni di rilevanza collettiva, quali il territorio, l’ambiente ed il paesaggio, che sono salvaguardati anche dall’articolo 9 della Costituzione. Di conseguenza, se il suolo è edificabile, le disagiate condizioni economiche non impediscono al cittadino di chiedere il permesso di costruire. Se il suolo non è edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un’abitazione non può prevalere sull’interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente.
 

(conferma ordinanza del 13/06/2017 – TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA) Pres. FIALE, Rel. RAMACCI, Ric. Amici 
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 09/01/2018 (Ud. 24/11/2017), Sentenza n. 259

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^  09/01/2018 (Ud. 24/11/2017), Sentenza n. 259
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da:
 
c/
 
AMICI SILVIO nato il 26/04/1961 a VISSO;
 
nel procedimento a carico di quest’ultimo
 
avverso l’ordinanza del 13/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCARAMACCI;
 
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO il quale conclude per l’inammissibilità del ricorso; 
Udito il difensore // 
Il difensore presente chiede in via preliminare un breve differimento del processo in vista della emissione di normativa che consenta la sanatoria del fabbricato;
 
Il P.G. sul punto si oppone;
 
Il difensore conclude per l’accoglimento del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 13/6/2017 ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto in data 8/5/2017 e concernente un manufatto su piazzola di cemento e pareti in blocchetti prefabbricati delle dimensioni di m. 10 X 12,50 X 1,68 di altezza, realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza dei prescritti titoli abilitativi, ipotizzandosi così, nei confronti di Silvio AMICI, i reati di cui agli artt. 44, lett. C) d.P.R. 380\01 e 181 d.lgs. 42\2004.
 
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 54 cod. pen., lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dello stato di necessità, non avendo tenuto in adeguata considerazione la sua particolare condizione di disabile, costretto sulla sedia a rotelle e privo di alloggio in conseguenza degli eventi sismici che avevano interessato il comune di Norcia, ove risiede.
 
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 51 cod. pen., osservando che i giudici del riesame non avrebbero considerato la sussistenza dell’ulteriore scriminante.
 
4. Con un terzo motivo di ricorso rileva che, avendo egli invocato, in via alternativa, le scriminanti in precedenza citate, non vi sarebbero state comunque le condizioni per il sequestro.
 
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è infondato.
 
Il Tribunale, con ampia ed articolata motivazione, ha affrontato compiutamente ed in maniera giuridicamente corretta le questioni che il ricorrente ripropone in questa sede senza peraltro confrontarsi, se non in minima parte, con i contenuti del provvedimento che impugna.
 
Del tutto corretto è il richiamo, effettuato dai giudici del riesame, alla giurisprudenza di questa Corte in tema di stato di necessità e violazione della disciplina urbanistica.
 
Invero, l’applicabilità dell’art. 54 cod. pen. in tema di costruzione abusiva è stata costantemente esclusa sul presupposto che è di regola evitabile il pericolo di restare senza abitazione, sussistendo la possibilità  concreta di soddisfare il bisogno attraverso i meccanismi di mercato e dello stato sociale ed in considerazione dell’ulteriore elemento, necessario per l’applicazione della scriminante, del bilanciamento tra il fatto commesso ed il pericolo che l’agente intende evitare (v. Sez. 3, n. 7015 del 9/4/1990, Sinatra, Rv. 18432101).
 
Si è successivamente osservato che il danno grave alla persona, cui fa riferimento l’articolo 54 cod. pen., deve essere inteso come ogni danno grave ai diritti fondamentali dell’individuo, tra i quali non rientra soltanto la lesione della vita o dell’integrità fisica ma anche quella del diritto all’abitazione, devono però sussistere comunque tutti i requisiti richiesti dalla legge, la valutazione dei quali deve essere effettuata in giudizio con estremo rigore (Sez. 3, n. 11030 del 1/10/1997, Guerra, Rv. 20904701. V. anche Sez. 3, n. 12429 del 6/10/2000, Martinelli, Rv. 21799501).
 
Successivamente, per escludere l’applicabilità della scriminante in questione, si è posto l’accento sulla mancanza dell’ulteriore requisito della inevitabilità del pericolo, osservando che l’attività edificatoria non è vietata in modo assoluto, ma è consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela di beni di rilevanza collettiva, quali il territorio, l’ambiente ed il paesaggio, che sono salvaguardati anche dall’articolo 9 della Costituzione. Di conseguenza, se il suolo è edificabile, le disagiate condizioni economiche non impediscono al cittadino di chiedere il permesso di costruire. Se il suolo non è edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un’abitazione non può prevalere sull’interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente (Sez. 3, n. 28499 del 29/5/2007, Chiarabini, non massimata. V. anche Sez. 3, n. 19811 del 26/1/2006, Passamonti e altro, Rv. 23431601; Sez. 3, n. 41577 del 20/9/2007, Ferraioli, Rv. 23825801; Sez. 3, n. 35919 del 26/6/2008, Savoni e altro, Rv. 24109401; Sez. 3, n. 7691 del 6/10/2016 (dep. 2017), Di Giovanni, non massimata; Sez. 3, n. 25036 del 3/3/2016, Botticelli, non massimata).
 
Nel caso di specie il Tribunale ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti di legge, alla luce dei richiamati principi, rilevando, con argomenti in fatto non censurabili in questa sede di legittimità, che erano possibili soluzioni abitative alternative (quali le soluzioni abitative di emergenza – SAE), alle quali il ricorrente avrebbe avuto accesso preferenziale anche in considerazione del suo stato di invalidità; che lo stesso aveva comunque già reperito un alloggio dove continuava ad abitare e che aveva escluso la possibilità di usufruire di un alloggio offerto in strutture ricettive sul lago Trasimeno o di altre soluzioni con motivazioni che il Tribunale evidenzia come contraddittorie o meramente assertive.
 
2. Del tutto correttamente il Tribunale ha escluso anche la sussistenza della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., osservando come la realizzazione di un fabbricato di 120 mq in zona vincolata in assenza dei necessari titoli abilitativi non può costituire esercizio di un diritto, dando anche atto della circostanza che l’immobile non presentava alcun requisito di precarietà, dovendosi conseguentemente escludersi la sua destinazione ad un uso temporaneo.
 
3. Altrettanto puntuale risulta la verifica della sussistenza delle esigenze cautelari che i giudici del riesame hanno compiuto in maniera accurata.
 
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. 
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 
Così deciso in data 24/11/2017
 

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