Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 6050 | Data di udienza: 27 Settembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Effetti del decreto penale di condanna a seguito di rilascio di permesso di costruire in sanatoria – Mancata opposizione di alcuni coimputati – Artt.36, 44, c.1, lett,b) e 45 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 461, c.5, cod. proc. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di condanna pronunciato a carico di più persone coimputate – Opposizione – Sospensione dell’esecuzione del decreto di condanna – Effetto estensivo del proscioglimento – Limite – Fattispecie – Artt. 461, 463 e 464 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Febbraio 2017
Numero: 6050
Data di udienza: 27 Settembre 2016
Presidente: CARCANO
Estensore: ANDRONIO


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Effetti del decreto penale di condanna a seguito di rilascio di permesso di costruire in sanatoria – Mancata opposizione di alcuni coimputati – Artt.36, 44, c.1, lett,b) e 45 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 461, c.5, cod. proc. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di condanna pronunciato a carico di più persone coimputate – Opposizione – Sospensione dell’esecuzione del decreto di condanna – Effetto estensivo del proscioglimento – Limite – Fattispecie – Artt. 461, 463 e 464 cod. proc. pen..



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/02/2017 (Ud. 27/09/2016) Sentenza n.6050



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Effetti del decreto penale di condanna a seguito di rilascio di permesso di costruire in sanatoria – Mancata opposizione di alcuni coimputati – Artt.36, 44, c.1, lett,b) e 45 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 461, c.5, cod. proc. pen..
 
Il decreto penale di condanna diventa esecutivo nei confronti di chi lo subisce per mancata opposizione, ai sensi dell’art. 461, comma 5, cod. proc. pen. Non può perciò trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, perché l’estinzione dei reati contravvenzionali a seguito di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, da esso prevista, ha effetto solo fino a quando non venga pronunciato un provvedimento giurisdizionale definitivo.


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di condanna pronunciato a carico di più persone coimputate – Opposizione – Sospensione dell’esecuzione del decreto di condanna – Effetto estensivo del proscioglimento – Limite – Fattispecie – Artt. 461, 463 e 464 cod. proc. pen..
 
L’art. 463 cod. proc. pen. prevede che l’esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione proposta dal coimputato sia definito con pronuncia irrevocabile. La disposizione non prevede, però, alcuna sospensione della decorrenza del termine per l’opposizione, né integra una casa di restituzione nel termine per l’opposizione nei confronti dei soggetti inizialmente non opponenti. Il successivo art. 464 limita l’effetto estensivo del proscioglimento dell’imputato opponente ai soli casi delle sentenze di proscioglimento «perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una casa di giustificazione», con conseguente revoca del decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione. Nel caso di specie, però, dalla sentenza di assoluzione della coimputata opponente emerge che la stessa è stata assolta per non aver commesso il fatto, formula non contemplata dall’art. 464; con la conseguenza che la sua assoluzione non ha alcun effetto estensivo dei confronti degli originari coimputati.


(conferma Ordinanza del GIP del TRIBUNALE DI TARANTO dell’11/03/2013) Pres. CARCANO, Rel. ANDRONIO, Ric. Santoro ed altri
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/02/2017 (Ud. 27/09/2016) Sentenza n.6050

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/02/2017 (Ud. 27/09/2016) Sentenza n.6050

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
Santoro Giovanna, nata a Mola il 30 giugno 1929;
Verga Marco, nato a Taranto il 1 gennaio 1958;
Verga Simone, nato a Taranto il 1 gennaio 1958;
 
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Taranto dell’11 marzo 2013 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con ordinanza dell’11 marzo 2013, il Gip del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca proposta dagli interessati in relazione a un decreto penale di condanna a pena pecuniaria per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001.
 
2. – Avverso tale provvedimento gli interessati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione. Premette la difesa che avverso il decreto penale aveva proposto tempestiva opposizione la coimputata Verga Leonardina, nel cui confronti si era celebrato un giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione. Premette altresì che, dopo la notifica del decreto penale, il Comune, in data 27 giugno 2012, aveva rilasciato permesso di costruire in sanatoria per le opere edilizie oggetto dell’imputazione. Lamenta, dunque, la violazione dell’art. 463, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui gli effetti favorevoli della sentenza di assoluzione nei confronti del coimputato opponente si estenderebbero anche ai coimputati non opponenti. Si sostiene, in secondo luogo, che, ai sensi dell’art. 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, il rilascio del permesso di costruire estingue il reato contravvenzionale indipendentemente dalla presentazione di opposizione.
 
CONSIDERATOIN DIRITTO
 
3. – Il ricorso è infondato.
 
Come evidenziato nel provvedimento impugnato, il decreto penale di condanna è divenuto esecutivo nei confronti degli odierni ricorrenti per mancata opposizione, ai sensi dell’art. 461, comma 5, cod. proc. pen. Non può perciò trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, perché l’estinzione dei reati contravvenzionali a seguito di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, da esso prevista, ha effetto solo fino a quando non venga pronunciato un provvedimento giurisdizionale definitivo. E correttamente il giudice ha ritenuto, nel caso di specie, la definitività del decreto non opposto. Infatti, l’art. 463 cod. proc. pen. prevede che l’esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione proposta dal coimputato sia definito con pronuncia irrevocabile. La disposizione non prevede, però, alcuna sospensione della decorrenza del termine per l’opposizione, né integra una casa di restituzione nel termine per l’opposizione nei confronti dei soggetti inizialmente non opponenti. Il successivo art. 464 limita l’effetto estensivo del proscioglimento dell’imputato opponente ai soli casi delle sentenze di proscioglimento «perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una casa di giustificazione», con conseguente revoca del decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione. Nel caso di specie, però, dalla sentenza di assoluzione della coimputata opponente Verga Leonardina, pronunciata il 7 aprile 2014, emerge che la stessa è stata assolta per non aver commesso il fatto, formula non contemplata dall’art. 464; con la conseguenza che la sua assoluzione non ha alcun effetto estensivo dei confronti degli originari coimputati.
 
4. – Ne consegue il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.
 
 
 
 

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