Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 6042 | Data di udienza: 24 Novembre 2016

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela del paesaggio – Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato – Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione – Revoca del giudice dell’impugnazione – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Interventi edilizi in assenza del permesso di costruire e di autorizzazione ambientale – Illegittimità costituzionale dell’art. 181, c.1-bis, D. L.vo n.42/2004 – Effetti – Artt.44,64,65,71,72,83,95 d.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione in ordine alla determinazione della pena – Pena prossima al minimo edittale – Corretto esercizio del potere discrezionale – Criteri dettati dall’art. 133 c.p. – Giurisprudenza – Genericità o la manifesta infondatezza dei motivi – Dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell’imputazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Febbraio 2017
Numero: 6042
Data di udienza: 24 Novembre 2016
Presidente: CARCANO
Estensore: Di Stasi


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela del paesaggio – Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato – Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione – Revoca del giudice dell’impugnazione – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Interventi edilizi in assenza del permesso di costruire e di autorizzazione ambientale – Illegittimità costituzionale dell’art. 181, c.1-bis, D. L.vo n.42/2004 – Effetti – Artt.44,64,65,71,72,83,95 d.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione in ordine alla determinazione della pena – Pena prossima al minimo edittale – Corretto esercizio del potere discrezionale – Criteri dettati dall’art. 133 c.p. – Giurisprudenza – Genericità o la manifesta infondatezza dei motivi – Dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell’imputazione.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/02/2017 (Ud. 24/11/2016) Sentenza n.6042



BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela del paesaggio – Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato – Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione – Revoca del giudice dell’impugnazione – Art.181, c.1-bis, D.L.vo n.42/2004.
 
In tema di tutela del paesaggio, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa (Sez.3, n.51010 del 24/10/2013).
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Interventi edilizi in assenza del permesso di costruire e di autorizzazione ambientale – Illegittimità costituzionale dell’art. 181, c.1-bis, D. L.vo n.42/2004 – Effetti – Artt.44,64,65,71,72,83,95 d.P.R. n. 380/2001.
 
Con sentenza n. 56 del 11-23/03/2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed». Per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, è limitata ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione in ordine alla determinazione della pena – Pena prossima al minimo edittale – Corretto esercizio del potere discrezionale – Criteri dettati dall’art. 133 c.p. – Giurisprudenza.
 
La motivazione in ordine alla determinazione della pena base è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, anche l’uso di espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congrua riduzione”, “congruo aumento” o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al “quantum” della pena (Sez.2, n.36245 del 26/06/2009; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013; Sez.2, n.28852 del 08/05/2013).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità originaria dell’impugnazione – Genericità o la manifesta infondatezza dei motivi – Dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell’imputazione.
 
L’inammissibilità originaria dell’impugnazione, per la genericità o la manifesta infondatezza dei motivi, consente il rilievo della abolitio criminis o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell’imputazione, ipotesi quest’ultima che ricorre nella specie (Sez.4,n.25644 del 21/05/2008).

 
(annulla senza rinvio sentenza del 10/02/2016 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. CARCANO, Rel. DI STASI, Ric. Molinari
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/02/2017 (Ud. 24/11/2016) Sentenza n.6042

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/02/2017 (Ud. 24/11/2016) Sentenza n.6042
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sul ricorso proposto da CARANNANTE VINCENZA, nata a Pozzuoli il 26/05/1970;
avverso la sentenza del 10/02/2016 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione previa riqualificazione.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 19.9.2011 il Tribunale di Napoli dichiarava Carannante Vincenza responsabile dei reati di cui agli artt.44 lett. e) d.P.R. n.380/2001 (capo a), 83,95 d.P.R. n. 380/2001 (capo b), 64,65,71,72 d.P.R. n. 380/2001 (capo e) 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (capo d)- per aver effettuato interventi edilizi in assenza del permesso di costruire e di autorizzazione ambientale, in Bacoli, il 3.11.2009- e la condannava alla pena di anni uno di reclusione con ordine di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.
 
Con sentenza del 10.2.2016, la Corte di appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale dì Napoli, impugnata dall’imputata, dichiarava non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni di cui ai capi a, b, c, perché estinte per prescrizione con revoca dell’ordine di demolizione e dissequestro dell’immobile e, rideterminava la pena per la residua imputazione dì cui al capo d) nella misura di mesi nove dì reclusione.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Carannante Vincenza, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
 
Con il primo motivo deduce difetto di motivazione per illogicità determinata da manifesta inosservanza della norma di cui all’art. 533 cod. proc. pen., argomentando che la sentenza impugnata risulta fondata sulla sola testimonianza dei VV.UU del Comune di Bacoli, i quali avevano reso dichiarazioni non certe circa la persistenza del manufatto.
 
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in Relazione agli artt. 125 e 133 cod. pen., argomentando che il fatto reato addebitato dovrebbe considerarsi di modesta gravità per l’assenza di precedenti penali a carico dell’imputata.
 
Con il terzo motivo prospetta la possibile estinzione, nelle more del giudizio di impugnazione, del reato di cui al capo a), stante la vetustà dell’epoca di commissione.
 
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o generici.
 
1.1. Il primo motivo di ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 3) nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, n. 20377 dell’11.3- 14.5.2009 e Sez.6, n. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
 
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
 
Costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, anche l’uso di espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congrua riduzione”, “congruo aumento” o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al “quantum” della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197;Sez.2, n.28852 del 08/05/2013, Rv.256464).
 
Nella specie, la Corte territoriale nel rideterminare la pena per la residua imputazione, peraltro con riferimento alla pena base pari al minimo edittale, ha richiamato un criterio di adeguatezza della stessa rispetto al fatto, sufficiente per  far ritenere che abbia considerato globalmente gli elementi di cui all’art. 133 cod.pen. 1
 
1.3. Con il terzo motivo la ricorrente si limita a dedurre genericamente la possibile estinzione del reato senza indicare alcun elemento di concretezza al riguardo.
 
Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la Violazione dell’art. 581 cod.proc.pen., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), determina, per l’appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
 
2. La sentenza impugnata, però, deve essere annullata d’ufficio sulla base delle considerazioni che seguono. 
 
2.1. Va evidenziato che l’inammissibilità originaria dell’impugnazione, per la genericità o la manifesta infondatezza dei motivi, consente il rilievo della abolitio criminis o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell’imputazione, ipotesi quest’ultima che ricorre nella specie (Sez.4,n.25644 del 21/05/2008, Rv.240848).
 
Rileva, infatti, il Collegio che, successivamente all’emissione della sentenza impugnata, la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 11-23/03/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed».
 
Per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, è limitata ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
 
2.3. Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura stessa delle sentenze di merito, che le opere oggetto di imputazione non hanno la consistenza necessaria a inquadrarle nella fattispecie delittuosa, sicchè il reato originariamente contestato come delitto deve ora essere qualificato quale violazione di natura contravvenzionale(art. 181, comma 1 d.lgs. 42\2004).
 
Residua, dunque, l’ipotesi contravvenzionale di cui al comma primo in relazione alla quale il termine quinquennale di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen, è maturato alla data del 3.11.2014.
 
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione alla residua imputazione di cui al capo d), previa qualificazione del fatto come contravvenzione di cui all’art. 181 comma 1 d.lgs n. 42/2004, per essere il reato estinto per prescrizione, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955).
 
Va, conseguentemente, revocato l’ordine di rimessione in pristino.
 
In tema di tutela del paesaggio, infatti, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa (Sez.3, n.51010 del 24/10/2013,Rv.257916).

P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, riqualificato il capo d) come contravvenzione di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs n. 42/2004, il reato è estinto per intervenuta prescrizione; elimina l’ordine di rimessione in pristino.
 
 
 
 
 
 

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