Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto demaniale,
Diritto processuale penale
Numero: 22335 |
Data di udienza: 20 Aprile 2017
* DIRITTO DEMANIALE – Demanio marittimo – Occupazione senza titolo del suolo demaniale – Sottrazione alla fruibilità collettiva – Diversità temporale delle contestazioni – Configurabilità di un ulteriore reato – Inapplicazione del principio del divieto del ne bis in idem – Artt.54, 55 e 1161 Cod.Nav – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di estinzione e reato – Poteri del giudice – Art.129, comma 2, cod.proc.pen. – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Maggio 2017
Numero: 22335
Data di udienza: 20 Aprile 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO
Premassima
* DIRITTO DEMANIALE – Demanio marittimo – Occupazione senza titolo del suolo demaniale – Sottrazione alla fruibilità collettiva – Diversità temporale delle contestazioni – Configurabilità di un ulteriore reato – Inapplicazione del principio del divieto del ne bis in idem – Artt.54, 55 e 1161 Cod.Nav – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di estinzione e reato – Poteri del giudice – Art.129, comma 2, cod.proc.pen. – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/05/2017 (Ud. 20/04/2017) Sentenza n.22335
DIRITTO DEMANIALE – Demanio marittimo – Occupazione senza titolo del suolo demaniale – Sottrazione alla fruibilità collettiva – Diversità temporale delle contestazioni – Configurabilità di un ulteriore reato – Inapplicazione del principio del divieto del ne bis in idem – Artt.54, 55 e 1161 Cod.Nav.
E’ pacifico, che continuando l’occupazione senza titolo del suolo demaniale, anche dopo una precedente sentenza, sia configurabile un ulteriore reato ex artt.54 e 1161 cod.nav. Con il protrarsi dell’occupazione senza titolo il bene, infatti, viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza, con sottrazione alla fruibilità collettiva.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di estinzione e reato – Poteri del giudice – Art.129, comma 2, cod.proc.pen.
In presenza di una causa di estinzione e reato, i giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi“, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Inoltre, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, né vizi di motivazione, né nullità di ordine generale (Cass. S.U. sent.n.35490/2009).
(riforma sentenza del 14/09/2015 TRIBUNALE DI LOCRI) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. Romeo
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/05/2017 (Ud. 20/04/2017) Sentenza n.22335
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/05/2017 (Ud. 20/04/2017) Sentenza n.22335
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Romeo Nicola Antonio, nato a Marina di Gioiosa Ionica il 06/12/1934 avverso la sentenza del 14/09/2015 del Tribunale di Locri;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M., in persona del Sost.Proc.Gen. Felicetta Marinelli, che ha concluso, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, con sentenza del 14/09/2015, condannava Nicola Antonio Romeo alla pena di euro 500,00 di ammenda per i reati di cui agli artt.54, 1161 Cod.Nav., ascritti in rubrica.
Riteneva il Tribunale, sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della perizia disposta in dibattimento, che l’imputato avesse occupato, con le opere indicate nelle contestazioni, suolo del demanio marittimo senza alcuna autorizzazione.
Rilevava, altresì, il Tribunale che in ordine alla contestazione relativa alla costruzione di un basamento in cemento armato non potesse trovare applicazione il principio del ne bis in idem, dal momento che li fatto già giudicato con sentenza del Tribunale di Locri, sez. dist. di Siderno, era stato accertato in data 14/01/2002, mentre il fatto oggetto del presente procedimento era stato accertato il 23/03/2007, vale a dire a distanza di oltre cinque anni dal primo. Essendo cessata la permanenza del reato con la emissione della precedente sentenza, la protrazione ulteriore dell’occupazione integrava, secondo il tribunale, un nuovo reato.
2.Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione Il difensore dell’imputato, sollevando i seguenti motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell’art.173 disp.att.cod.proc.pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con Il primo motivo denuncia la Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché la violazione degli artt.54,55, 1161 Cod.Nav., 649 cod.proc.pen.42 cod.pen.
Assume che nel corso del dibattimento sarebbe stata fornita la prova della natura privata e non demaniale delle particelle indicate nel capo di imputazione. Del resto l’imputato era stato già giudicato ed assolto dal Pretore di Gioiosa ionica, con la sentenza n.35 del 17/03/1987, proprio per la natura non demaniale del bene. Inconferente è, pertanto, il richiamo fatto dal Tribunale alla diversità temporale delle due contestazioni.
Con il secondo motivo deduce la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, la violazione dell’art.192 cod.proc.pen, il travisamento della prova, nonché la illogicità e contraddittorietà della motivazione, risultando dalle emergenze processuali, ed in particolare dall’accertamento tecnico dell’ing.Greco, non confutato né smentito dal perito d’ufficio arch.Patti, la natura privata del terreno.
Con il terzo motivo, infine, denuncia la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la violazione degli artt.158 cod.pen. e 521 cod.proc.pen., in ordine alla omessa declaratoria di prescrizione della violazione commessa fino al 05/12/2008, trattandosi di contestazione chiusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
La permanenza è cessata alla data del 05/12/2008 in quanto la contestazione del reato di cui al proc.n.2004/2007 rgnr e 400/2009 rg.Trib. è “chiusa” (“fino al 5.12.2008”); a tale data deve ritenersi cessata anche la permanenza del reato di cui al proc.n.806/2007 rgnr e n.382/2009 rg.Trib. facendo riferimento la contestazione a data di accertamento anteriore a quella del precedente capo di imputazione.
Il termine massimo di prescrizione di anni 5 era, pertanto, maturato fin dal 5/12/2013 e, perciò, prima della sentenza impugnata (emessa il 14/09/2015).
La prescrizione avrebbe pertanto dovuto essere dichiarata già dal Tribunale.
Si impone, conseguentemente, l’annullamento senza rinvio, della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
2. Non ricorrono poi certamente le condizioni per l’applicazione dell’art.129 cpv. cod.proc.pen.
Va ricordato che il giudizio di appello o di cassazione, in presenza di una causa estintiva del reato, è un “giudizio pieno” ma, esclusa la possibilità di una rinnovazione del dibattimento, l’accertamento delle condizioni per un proscioglimento nel merito va fatto sulla base degli atti. Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite, con la sentenza n.35490 del 28/05/2009, con la quale e stato riafermato che, in presenza di una causa di estinzione e reato, i giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Le Sezioni Unite hanno ribadito, altresì, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, né vizi di motivazione, né nullità di ordine generale (cfr-sent.n.35490/2009 cit.).
2.1.Non risulta dagli atti che il suolo occupato sia, come assume il ricorrente, di proprietà privata e non di natura demaniale.
Il Tribunale ha, piuttosto, accertato, sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della perizia dell’arch.Patti, che “non è possibile allo stato degli atti riconoscere alcuna titolarità in capo al signor Romeo in assenza delle prescritte autorizzazioni tanto della part.lla 849, quanto di porzione della particella n.854 di proprietà del demanio marittimo” (pag.11 sent.).
Il Tribunale ha, altresì, correttamente rilevato che, stante la diversità temporale delle contestazioni, non trovava applicazione il principio del divieto del ne bis in idem. E’ pacifico, invero, che, continuando l’occupazione senza titolo del suolo demaniale, anche dopo una precedente sentenza, sia configurabile un ulteriore reato ex artt.54 e 1161 cod.nav. Con il protrarsi dell’occupazione senza titolo il bene, infatti, viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza, con sottrazione alla fruibilità collettiva (cfr.Cass.pen.sez.3, 12/12/2003 -Duro),
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 20/04/2017