Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 22330 | Data di udienza: 20 Aprile 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione dell’opera abusiva – Estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione – Effetti giuridici indipendentemente da una espressa statuizione di revoca – Artt. 31,44,64,71,65,72,83 e 95 DPR 380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere realizzate di notevole impatto volumetrico – Superamento dei limiti quantitativi – L’art. 181, c.1 bis, d.l.vo 42/2004 dopo la sentenza della Corte Costituzionale, n.56/2016 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di estinzione e reato – Poteri del giudice – Art.129, comma 2, cod.proc.pen. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Maggio 2017
Numero: 22330
Data di udienza: 20 Aprile 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione dell’opera abusiva – Estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione – Effetti giuridici indipendentemente da una espressa statuizione di revoca – Artt. 31,44,64,71,65,72,83 e 95 DPR 380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere realizzate di notevole impatto volumetrico – Superamento dei limiti quantitativi – L’art. 181, c.1 bis, d.l.vo 42/2004 dopo la sentenza della Corte Costituzionale, n.56/2016 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di estinzione e reato – Poteri del giudice – Art.129, comma 2, cod.proc.pen. – Giurisprudenza.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/05/2017 (Ud. 20/04/2017) Sentenza n.22330



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione dell’opera abusiva – Estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione – Effetti giuridici indipendentemente da una espressa statuizione di revoca – Artt. 31,44,64,71,65,72,83 e 95 DPR 380/2001 – Giurisprudenza.
 
L’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l’ordine di demolizione dell’opera, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna. La revoca dell’ordine si produce, cioè, ex lege, a prescindere da una esplicita statuizione di revoca (Sez. 3 n.756 del 02/12/2010, Sicignano; sez. 3 n.10209 del 02/02/2006, Cirillo; sez.3 n.3099 del 06/10/2000, Bifulco). 


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere realizzate di notevole impatto volumetrico – Superamento dei limiti quantitativi – L’art. 181, c.1 bis, d.l.vo 42/2004 dopo la sentenza della Corte Costituzionale, n.56/2016.
 
A seguito dell’intervento del Giudice delle leggi, per la configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art.181, comma 1-bis, d.lgs. n.42 del 2004, non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione di lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’art.142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di notevole impatto volumetrico e superino, dunque, i limiti quantitativi previsti dalla lett.b) dell’art.181 , comma 1-bis, (ex multis Cass. sez.3 n.35596 del 18.05.2016).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di estinzione e reato – Poteri del giudice – Art.129, comma 2, cod.proc.pen. – Giurisprudenza.
 
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi“, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Inoltre, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, né vizi di motivazione, né nullità di ordine generale (Cass. sez. un. sent.n.35490/2009 ).
 
 
(riforma sentenza del 26/02/2014 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. Castagliuolo ed altra
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/05/2017 (Ud. 20/04/2017) Sentenza n.22330

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/05/2017 (Ud. 20/04/2017) Sentenza n.22330
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
Castagliuolo Carla, nata a Ischia it 13/11/1971
Regine Giuseppa, nata a Forio il 22/11/1928
 
avverso la sentenza del 26/02/2014 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita ta relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano; 
 
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Felicetta Marinelli, che ha concluso, chiedendo l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, per Regine, per morte dell’imputata e, per Castagliuolo, per prescrizione. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 26/02/2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, emessa in data 03/12/2009, con la quale Carla Castagliuolo e Giuseppa Regine erano state condannate per i reati di cui agli artt.110, 81 cpv. cod.pen., 44, comma 1 lett. c), DPR 380/2001 (capo a), 110 cod.pen. 64,71,65 e 72 DPR 380/01 (capo b), 110 cod.pen., 83 e 95 DPR 380/2001 e 2 L.R.9/1983 (capo e), 110 cod.pen., 181, comma 1 bis, d.l.vo 42/2004 (capo d), 110, 349 cod.pen. (capo e), unificati sotto il vincolo della continuazione, dichiarava non doversi procedere nei confronti delle imputate appellanti in ordine ai reati ascritti ai capi a), b) e e) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati in mesi 6 di reclusione ed euro 700,00 di multa.
 
2.Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il difensore delle imputate, sollevando i seguenti motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell’art.173 disp.att.cod.proc.pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
 
Con il primo motivo chiede che venga dichiarato non doversi procedere nel confronti di Giuseppa Regine per morte dell’imputata, come da certificato allegato.
 
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata Castagliuolo. Assume che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l’imputata non aveva la disponibilità del suolo, essendo usufruttuaria la Regine, e che non era presente al momento dell’accertamento; né la responsabilità poteva essere desunta dalla nomina a custode, prevedendo il legislatore anche la fattispecie dell’agevolazione colposa ex art.350 cod.pen.
 
Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione non avendo la Corte territoriale motivato in ordine alla violazione della normativa paesaggistica ed in ordine all’elemento psicologico (dolo) del reato.
 
Lamenta, infine, l’omessa revoca dell’ordine di demolizione nonostante la declaratoria di prescrizione dei reati urbanistici, essendo tale sanzione accessoria prevista dall’art.31 DPR 380/2001 solo in casa di sentenza di condanna.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1.Va, innanzitutto, dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppa Regine perché i residui reati a lei ascritti sono estinti per morte dell’imputata (art.150 cod.pen.). Dal certificato in atti risulta, infatti, che la predetta è deceduta in Forio (NA) il 21/05/2014.
 
2.Per quanto riguarda la coimputata Castagliuolo, in ordine ai reati di cui ai capi a), b) e e), dichiarati prescritti, con il secondo motivo di ricorso si chiede, sia pure implicitamente, l’applicazione del disposto di cui all’art.129 cpv. cod.proc.pen.
 
Va, in proposito, ricordato che il giudizio di appello o di cassazione, in presenza di una causa estintiva del reato, è un “giudizio pieno” ma, esclusa la possibilità dì una rinnovazione del dibattimento, l’accertamento delle condizioni per un proscioglimento nel merito va fatto sulla base degli atti.
 
Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite, con la sentenza n.35490 del 28/05/2009, con la quale è stato riaffermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Le Sezioni Unite hanno ribadito, altresì, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, né vizi di motivazione, né nullità di ordine generale (cfr-sent.n.35490/2009 cit.).
 
L’estraneità dell’imputata Castagliuolo alle violazioni urbanistiche non emerge certamente dagli atti, avendo la stessa ricorrente censurato la motivazione e, quindi, implicitamente invocato un annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 
 
3. Quanto al reato di cui al capo d), la Corte Costituzionale, con sentenza n.56 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.181, comma 1-bis lett.a), d.lgs. n.42 del 2004, nella parte in cui, anche quando non siano superati il limiti quantitativi previsti dalla successiva lett.b), sanziona con la reclusione da 1 a 4 anni, anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1 -che rinvia all’art.44, comma 1 lett.c), DPR 380/2001- colui che, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su immobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori.
 
A seguito dell’intervento del Giudice delle leggi, per la configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art.181, comma 1-bis, d.lgs. n.42 del 2004, non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione di lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’art.142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di notevole impatto volumetrico e superino, dunque, i limiti quantitativi previsti dalla lett.b) dell’art.181 , comma 1-bis, (cfr.ex multis Cass. sez.3 n.35596 del 18.05.2016, Rv. 267651).
 
3.1.Nella fattispecie in esame, come risulta dal capo di imputazione e come ritenuto dalla Corte territoriale, le opere realizzate non rientrano certamente in quelle previste dall’art.181 comma 1-bis (come risultante a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale).
 
La medesima Corte territoriale ha, poi, accertato che le opere erano state realizzate prima del 28/06/2008, tanto che ha dichiarato la prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi a), b) e e), essendo ampiamente decorso fin dal 09/08/2013, il termine massimo di prescrizione di anni 5 (cfr. sent.).
 
Le stesse considerazioni valgono per la contravvenzione di cui al capo d), così riqualificato il delitto originariamente contestato, per la quale, ugualmente, deve ritenersi maturata la prescrizione prima della sentenza impugnata.
 
4. In ordine al reato di cui al capo e), la Corte territoriale, nonostante i rilievi contenuti nell’atto di appello circa l’estraneità dell’imputata Castagliuolo a detto reato, si è limitata ad affermare che vi era stata violazione dei sigilli, come emergeva dalla testimonianza dell’app. Vincenzo Costantino, e che la Castagliuolo ne dovesse rispondere in qualità di proprietaria. Pur dando atto che ad essere nominata custode, in data 19/12/2007, era stata la sola Regine, usufruttuaria del bene, non ha argomentato In ordine all’ipotizzato concorso nel delitto della Castagliuolo.
 
Si imporrebbe, quindi, un annullamento con rinvio, sul punto, della sentenza impugnata. Nel frattempo, però, è maturata la prescrizione fin dal 28/02/2016 (tenuto conto che il reato è stato commesso il 28/06/2008 e che al termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, va aggiunto il periodo di sospensione di giorni 60).
 
E un annullamento con rinvio è incompatibile con l’obbligo di immediata declaratoria ex art.129, comma 1, cod. proc. pen. di cause di non punibilità.
 
Infine non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art.129 cpv. cod. proc. pen. per le ragioni già esposte in precedenza.
 
5. Va, infine, rilevato che l’omessa espressa revoca dell’ordine di demolizione da parte della Corte di Appello, che ha dichiarato estinti per prescrizione I reati di cui al capi a), b) e c),non comporta alcun vizio della sentenza.
 
Invero, l’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l’ordine di demolizione dell’opera, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna. La revoca dell’ordine si produce, cioè, ex lege, a prescindere da una esplicita statuizione di revoca (Sez. 3 n.756 del 02/12/2010, Sicignano, Rv. 249154; sez. 3 n.10209 del 02/02/2006, Cirillo, Rv. 233673; sez.3 n.3099 del 06/10/2000, Bifulco, Rv.217853). 
 
6. La sentenza impugnata va, pertanto annullata, senza rinvio perché il reato di cui all’art.181, comma 1, d.lgs. n.42/2004, così riqualificata l’originaria imputazione di cui al capo d), ed il reato di violazione di sigilli di cui al capo e), sono estinti per prescrizione; con revoca dell’ordine di riduzione in pristino disposto in relazione al primo di detti reati.
 
Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
 
P. Q. M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Regine Giuseppa, perché i residui reati sono estinti per morte dell’imputata.
 
Qualificato il reato di cui al capo d) come contravvenzione al primo comma dell’art.181, d.lgs.n.42/2004, annulla senza rinvio la medesima sentenza, nei confronti di Castagliuolo Carla, perché detta contravvenzione ed il delitto di cui al capo e) sono estinti per prescrizione.
 
Revoca l’ordine di rimessione in pristino e dichiara inammissibile nel resto il ricorso della Castagliuolo.
 
Così deciso in Roma il 18/01/2017 
 
 
 
 
 
 

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