Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Acqua - Inquinamento idrico,
Agricoltura e zootecnia,
Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 46357 |
Data di udienza: 15 Novembre 2016
RIFIUTI – Deiezioni animali – Sottrazione dalla disciplina sui rifiuti – Presupposti – Fertirrigazione del terreno – Esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento – Adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Artt. 183, 184 bis, 185, 192, 256, d. lgs. n.156/2006 – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Refluo digestato – Reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione – Successivo rilascio dell’autorizzazione – Effetti – Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità – Esclusione – Artt. 101, 137 d. lgs. n.156/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di Cassazione – Rilettura degli elementi di fatto – Preclusione – Motivi non deducibili – Impugnazioni – Doglianze generiche – Differente comparazione dei significati probatori del singolo elemento.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Ottobre 2017
Numero: 46357
Data di udienza: 15 Novembre 2016
Presidente: CAVALLO
Estensore: SOCCI
Premassima
RIFIUTI – Deiezioni animali – Sottrazione dalla disciplina sui rifiuti – Presupposti – Fertirrigazione del terreno – Esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento – Adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Artt. 183, 184 bis, 185, 192, 256, d. lgs. n.156/2006 – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Refluo digestato – Reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione – Successivo rilascio dell’autorizzazione – Effetti – Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità – Esclusione – Artt. 101, 137 d. lgs. n.156/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di Cassazione – Rilettura degli elementi di fatto – Preclusione – Motivi non deducibili – Impugnazioni – Doglianze generiche – Differente comparazione dei significati probatori del singolo elemento.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/10/2017 (Ud. 15/11/2016) Sentenza n.46357
RIFIUTI – Deiezioni animali – Sottrazione dalla disciplina sui rifiuti – Presupposti – Fertirrigazione del terreno – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento – Adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione – Artt. 183, 184 bis, 185, 192, 256, d. lgs. n.156/2006.
Lo sversamento incontrollato, massiccio, di liquami, costituisce condotta rilevante penalmente. Sicché, la pratica della "fertirrigazione", quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. Fattispecie: abbandono o deposito in modo incontrollato sul suolo di rifiuti costituiti dai liquami derivanti dalle deiezioni animali (bovini) allevati nell’azienda e smaltimento di rifiuti liquidi senza autorizzazione.
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Refluo digestato – Reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione – Successivo rilascio dell’autorizzazione – Effetti – Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità – Esclusione – Artt. 101, 137 d. lgs. n.156/2006 – Giurisprudenza.
In tema di inquinamento idrico, al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., perché la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all’
art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006, rispetto alla quale non trova applicazione nemmeno la diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di successivo rilascio dell’autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l’effetto di rendere lecita la condotta successiva (Sez. 3, n. 3199 del 02/10/2014 – dep. 23/01/2015, Verbicaro).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di Cassazione – Rilettura degli elementi di fatto – Preclusione.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di Cassazione – Motivi non deducibili – Impugnazioni – Doglianze generiche – Differente comparazione dei significati probatori del singolo elemento.
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 dep. 31/03/2015, O.). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri).
(conferma sentenza del 27/01/2016 del TRIBUNALE di MACERATA) Pres. CAVALLO, Rel. SOCCI, Ric. Cingolani
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/10/2017 (Ud. 15/11/2016) Sentenza n.46357
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/10/2017 (Ud. 15/11/2016) Sentenza n.46357
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CINGOLANI CARLO nato il 09/02/1944 a MORROVALLE;
avverso la sentenza del 27/01/2016 del TRIBUNALE di MACERATA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATIEO SOCCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso per: "Rigetto del ricorso".
Udito il difensore, Avv. Salvatore Santagata, che ha concluso per: "Accoglimento del ricorso".
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Macerata con sentenza del 27 gennaio 2016 condannava Cingolani Carlo alla pena di€ 3.500,00 di ammenda, unificati i reati con la continuazione.
Imputato:
A) del reato di cui agli art 256, comma 1, lettera A, e comma 2, in relazione all’
art. 192 comma 1, d. lgs. n. 156 del 2006 poiché quale legale rappresentante della ditta Campomaggio 86 S.r.l. abbandonava o depositava in modo incontrollato sul suolo i rifiuti costituiti dai liquami derivanti dalle deiezioni animali (bovini) allevati nell’azienda suddetta che, dapprima stoccati in una vasca tracimavano disperdendosi sul suolo e tra la vegetazione circostanze. In Morrovalle il 15 maggio 2012;
B) del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera A, e comma 2, in relazione all’art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006 poiché quale legale rappresentante della ditta Campomaggio 86 S.r.l. senza autorizzazione, effettuava lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da liquami derivanti dalle deiezioni animali (bovini) adducendole a mezzo di apposito collettore e tubatura fin nell’alveo del torrente Trodica. In Morrovall~ permanente fino al 31 maggio 2012.
2. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Sul capo A) dell’imputazione. Violazione di legge, art. 256, commi 1 e 2, 192, commi 1 e 2, 183, comma 1, lettera A9, 185 comma 1, lettera F), del
d. lgs. 152 del 2006; art. 3 e 9 reg. CE n. 1069/2009, art 183, comma 5 lettera B, 9, 184 bis, d.lgs. 152 del 2006.
Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
I reflui zootecnici, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera C del D. M. n. 22193 del 2006, costituiscono residui regolarmente prodotti dall’azienda agricola, che non vengono abbandonati o smaltiti ma integralmente raccolti e stoccati ed avviati all’impiego ad uso agronomico, all’interno del ciclo produttivo, secondo le normali pratiche agricole. Anche l’art. 185, comma 1, lettera F, d. lgs. 152 del 2006 include le materie fecali utilizzati in agricoltura tra le sostanze che non debbono essere trattate come rifiuti. L’articolo 9 del regolamento CE n. 1069/2009 inserisce lo stallatico tra i materiali di categoria 2 definiti come sottoprodotti di origine animale e non come rifiuti.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata ha erroneamente qualificato il refluo contenuto nelle vasche di stoccaggio ("digestato") come rifiuto non pericoloso, poiché, al momento dell’accertamento la pratica della fertirrigazione esercitata dalla ditta del ricorrente era momentaneamente sospesa.
Contraddittoriamente la sentenza, in altra parte, afferma che la ditta del ricorrente impiegava per finalità agricole il refluo contenuto nella vasca di stoccaggio. La circostanza che, momentaneamente, la fertirrigazione fosse sospesa non può rendere applicabile alla fattispecie in esame la normativa sui rifiuti, perché il refluo digestato, che era tracimato in piccolissima quantità sul terreno agricolo – terreno tra l’altro, destinato alla fertirrigazione – a causa delle forti piogge, non era destinato allo smaltimento come rifiuto, ma proprio alla fertirrigazione che sarebbe ripresa di lì a poco, secondo il piano di utilizzazione economica.
Dalla semplice lettura dell’imputazione, capo B, già si evince l’errore in cui è incorso il giudice del Tribunale; infatti, la fattispecie ivi descritta non integra più un’ipotesi di reato ma un mero illecito amministrativo. Ai sensi dell’articolo 101, comma 7 del d. lgs 152/2006 sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o silvicoltura o provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame. L’art. 137 del d. lgs. 152 del 2006 sanziona penalmente solo gli scarichi di acque reflue industriali e non quello di acque reflue domestiche. La Cassazione già si è pronunciata in tal senso, anche nella fase cautelare del presente procedimento, Cass. n. 233 del 2013.
I reflui zootecnici provenienti dall’allevamento di bovini della ditta del ricorrente vengono reimpiegati per la produzione del biogas, ed il refluo digestato che ne deriva viene utilizzato per l’irrigazione dei campi, come riconosciuto anche nella sentenza impugnata. L’azienda del ricorrente non scarica, quindi, nella condotta fognaria i reflui zootecnici, ma ciò che potrebbe essere confluito negli scarichi sono solo dei residui, che inevitabilmente si possono spargere sul piazzale, quando si movimentano centinaia e centinaia di capi bovini. Quindi se è pacifico che non costituisce reato scaricare, senza autorizzazione, i reflui zootecnici derivanti dall’attività di allevamento, a maggior ragione, non può costituire reato il fatto che alcuni residui delle deiezioni bovine confluiscono, accidentalmente, nella condotta fognaria del sottostante piazzale della fattoria.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna al pagamento delle spese processuali. Con il ricorso (articolato in fatto, senza specifiche critiche di legittimità alla decisione) si richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).
3. 1. La sentenza impugnata con motivazione completa ed adeguata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, e con applicazione corretta delle decisioni di questa corte di Cassazione, ha rilevato come dalla iniziale segnalazione dell’inquinamento (liquido nerastro) del fiume Chienti, si è risalito alla ditta del ricorrente che aveva immesso nel torrente Trodica (che confluiva nel fiume Chienti) rifiuti liquidi – senza autorizzazione alcuna – costituiti da liquami derivanti dalle feci dei bovini (in numero elevato: circa 1.000) attraverso un apposito collettore; inoltre erano abbandonati e depositati in modo incontrollato i liquami che fuoriuscivano dalle vasche di contenimento. Gli accertamenti non sono contestati e del resto si perveniva alla "certezza" della provenienza anche per l’uso di traccianti e dalle analisi della natura delle sostanze.
Il ricorrente solo successivamente ai fatti si è munito di relativa autorizzazione (dopo un anno dai fatti), come rilevato dalla sentenza impugnata. Conseguentemente è solo la condotta successiva all’autorizzazione che risulta lecita, non quella precedente: "In tema di inquinamento idrico, al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., perché la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all’
art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006, rispetto alla quale non trova applicazione nemmeno la diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di successivo rilascio dell’autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l’effetto di rendere lecita la condotta successiva" (Sez. 3, n. 3199 del 02/10/2014 – dep. 23/01/2015, Verbicaro, Rv. 26200501).
4. La pratica di fertirrigazione del terreno del resto era sospesa, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata. E quindi lo sversamento incontrollato, massiccio, dei liquami, costituisce condotta rilevante penalmente, come ritenuto dalla sentenza del Tribunale: "La pratica della "fertirrigazione", quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo" (Sez. 3, n.5039 del 17/01/2012 – dep. 09/02/2012, Di Domenico, Rv. 25197301; Conf. Sez. III, n. 5044 del 2012, non massimata).
Nel nostro caso lo sversamento era incontrollato (tracimazione per troppo pieno delle vasche di contenimento) e quindi nessuna pratica di fertirrigazione poteva ritenersi in atto.
In sostanza si tratta di accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nella fattispecie in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/11/2016