Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 8021 | Data di udienza: 24 Novembre 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Congiunzione fisica tra due organismi edilizi – Nozione di ristrutturazione – Nuova costruzione – Qualificazione intervento – Artt. 44 e 3, lett. d) e lett. e.1) D.P.R. n. 380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimento di sequestro – Conferma per ragioni diverse da quelle originarie – Integrazione della motivazione – Ammissibilità – Potere del giudice del riesame. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Marzo 2012
Numero: 8021
Data di udienza: 24 Novembre 2011
Presidente: Teresi
Estensore: Andronio


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Congiunzione fisica tra due organismi edilizi – Nozione di ristrutturazione – Nuova costruzione – Qualificazione intervento – Artt. 44 e 3, lett. d) e lett. e.1) D.P.R. n. 380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimento di sequestro – Conferma per ragioni diverse da quelle originarie – Integrazione della motivazione – Ammissibilità – Potere del giudice del riesame. 



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 1° marzo 2012 (Cc. 24/11/2011) Sentenza n. 8021


DIRITTO URBANISTICO – Congiunzione fisica tra due organismi edilizi – Nozione di ristrutturazione – Nuova costruzione – Qualificazione intervento – Artt. 3, lett. d), lett. e.1) e 44 D.P.R. n. 380/2001.
 
L’esistenza di una relazione di congiunzione fisica tra due vani, due corpi di fabbrica o la semplice congiunzione con un organismo edilizio già esistente non basta a qualificare l’opera stessa come ristrutturazione. In quanto, l’intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lettera d), deve consistere in un intervento rivolto «a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente». Solo nel caso in cui non vi sia trasformazione di un organismo edilizio esistente bensì la costruzione di un manufatto edilizio fuori terra ovvero l’ampliamento di quello esistente all’esterno della sagoma esistente, si ha un «intervento di nuova costruzione» ai sensi del T.U.E. art. 3, lettera e.1) (Cass. Sez. III, 1/02/2006, n. 8176).
 
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza n. 16/2011 TRIB. LIBERIA’ di CHIETI, dell’11/04/2011) Pres. Teresi, Est. Andronio, Ric. Sputore
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimento di sequestro – Conferma per ragioni diverse da quelle originarie – Integrazione della motivazione – Ammissibilità – Potere del giudice del riesame.
 
Il Tribunale del riesame, con la garanzia del contraddittorio, può rimediare ai vizi della motivazione, sino a confermare la misura per ragioni diverse da quelle originarie (Cass., Sez. III, 16/06/2011, n. 36307; Cass. Sez. II, 18/01/2011, n. 3625; Cass. Sez. II, 18/12/2007, n. 3103).
 
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza n. 16/2011 TRIB. LIBERIA’ di CHIETI, dell’11/04/2011) Pres. Teresi, Est. Andronio, Ric. Sputore

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 1° marzo 2012 (Cc. 24/11/2011) Sentenza n. 8021

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ALFREDO TERESI – Presidente 
Dott. ALDO FIALE          – Consigliere 
Dott. SILVIO AMORESANO – Consigliere 
Dott. SANTI GAllARA          – Consigliere 
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da:
1) SPUTORE LUIGI N. IL 07/01/1947
avverso l’ordinanza n. 16/2011 TRIB. LIBERIA’ di CHIETI, dell’11/04/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Nicola Lettieri, nel senso dell’inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con ordinanza dell’ 11 aprile 2011, il Tribunale di Chieti ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vasto il 21 marzo 2011, avente ad oggetto un fabbricato, in relazione al reato di cui all’articolo 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001.
 
2. – Avverso l’ordinanza l’interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico articolato motivo di doglianza, la violazione di legge, l’illogicità e mancanza della motivazione, nonché la carenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento. Ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe omesso di valutare che il consulente tecnico della Procura della Repubblica è un consulente di parte, con la conseguenza che le risultanze della sua attività dovranno essere verificate nel corso del giudizio di merito, come avviene per ogni altra risultanza processuale. Il Tribunale avrebbe, peraltro, fatto riferimento erroneamente alle norme tecniche approvate dal Comune il 14 settembre 2007, anziché a quelle del 18 aprile 2001. In particolare – sempre secondo il ricorrente – ai fini di configurare il lotto minimo previsto per il cosiddetto “borgo rurale” occorreva raggiungere i 3000 m2 e, a tal fine, la sorella del ricorrente, proprietaria di soli terreni, aveva sottoscritto il previsto atto di vincolo e la conseguente richiesta di permesso di costruire, come previsto dall’articolo 15 delle norme tecniche vigenti nell’anno 2006. L’errore in cui sarebbe incorsa la procura della Repubblica e, di conseguenza, il giudice sarebbe stato quello di considerare separatamente i volumi e le superfici, omettendo di tenere in considerazione l’esistenza del cosiddetto “borgo rurale”. Vi sarebbe, inoltre, la mancata considerazione della certificazione dei vigili urbani, che attesterebbe che l’opera realizzata era rispondente al progetto depositato e assentito dal Comune. Quanto poi al carico urbanistico, il Tribunale del riesame sarebbe ricorso a deduzioni empiriche non verificabili, non avendo considerato la volumetria in relazione all’intera zona che si ritiene venga alterata e, di conseguenza, a tutta la zona rientrante nel cosiddetto “borgo rurale”.
In prossimità dell’udienza camerale, la difesa ha depositato parere pro ventate e memoria con cui insiste nell’accoglimento del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – II ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo manifestamente infondato.
 
La motivazione dell’ordinanza impugnata appare infatti, già a prima lettura, pienamente sufficiente e coerente e, perciò, logicamente incompatibile con tutti i rilievi mossi dal ricorrente. In particolare il Tribunale osserva che: 
a) ad integrazione della motivazione del decreto di sequestro, in base all’articolo 131, terzo comma, delle norme tecniche vigenti all’epoca del rilascio del provvedimento autorizzatorio, la possibilità di incremento del fabbricato, per ogni componente effettivo della famiglia aveva un limite massimo di 800 m3, a fronte di una volumetria complessiva in concreto realizzata di 925,54 m3
b) dalle planimetrie e dalle fotografie in atti risulta che vi è un ampliamento di costruzione preesistente, il quale non rispetta la capacità edificatoria del complesso dei terreni di proprietà del ricorrente e della sorella, essendo la superficie di proprietà di quest’ultima di metri quadrati 5880 e quella del ricorrente di soli metri quadrati 1550 (perché il resto della sua proprietà è già vincolato, a fini edificatori, ad altri titoli abilitativi preesistenti); 
c) quanto al periculum in mora, esso consiste nella circostanza che la libera disponibilità dell’area del cantiere può aggravare o protrarre le conseguenze dannose dei reati, atteso l’interesse dell’indagato ad ultimare l’opera con le rifiniture idonee a renderla abitabile; 
d) risulta, infine, dagli atti una richiesta di rinnovo di permesso di costruire con cui i due fratelli intendono proseguire le opere; richiesta che rende ancor più concreto il rischio di aggravamento del carico di cui sopra, perché manifesta una chiara volontà di portare a termine le opere.
 
A fronte di tali rilievi, che devono essere ritenuti sufficientemente analitici e completi in relazione alla presente fase cautelare, le doglianze del ricorrente si risolvono nell’inammissibile tentativo di proporre, sia in punto diritto sia in punto di fatto, una ricostruzione alternativa a quella operata dal provvedimento impugnato. Quanto, poi, all’integrazione, da parte del giudice del riesame, della motivazione del provvedimento di sequestro – sopra richiamata alla lettera a) – questa é pacificamente ammessa dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il Tribunale del riesame, con la garanzia del contraddittorio, può rimediare ai vizi della motivazione, sino a confermare la misura per ragioni diverse da quelle originarie (ex plurimis, Sez. III, 16 giugno 2011, n. 36307; Sez. II, 18 gennaio 2011, n. 3625; Sez. II, 18 dicembre 2007, n. 3103).
 
Deve, inoltre, osservarsi, circa il parere pro ventate prodotto, che appare palesemente erroneo quanto in esso evidenziato sulla distinzione concettuale fra nuova opera edilizia e ristrutturazione, laddove si afferma che «l’esistenza di una relazione di congiunzione fisica tra due vani o corpi di fabbrica deve ragionevolmente portare ad escludere l’esistenza di una nuova opera distinta dalla precedente».
 
Infatti, in punto di diritto, tale affermazione si pone in contrasto con il noto orientamento di questa Corte, secondo cui la semplice congiunzione fisica dell’opera con una già esistente non basta a qualificare l’opera stessa come ristrutturazione. L’intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lettera d), deve consistere in un intervento rivolto «a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente»; e perciò, nel caso in cui non vi sia trasformazione di un organismo edilizio esistente bensì la costruzione di un manufatto edilizio fuori terra ovvero l’ampliamento di quello esistente all’esterno della sagoma esistente, si ha un «intervento di nuova costruzione» ai sensi del citato art. 3, lettera e.1) (Sez. III, 1° febbraio 2006, n. 8176).
 
In punto di fatto, poi, l’ordinanza censurata motivatamente esclude l’applicabilità della normativa tecnica invocata dal ricorrente in relazione alle ristrutturazioni, perché afferma che le opere realizzate devono essere ricondotte alla categoria della nuova costruzione, correttamente osservando che appare evidente dalle planimetrie e dalle fotografie in atti che il cosiddetto ampliamento della costruzione preesistente è situato a ben 20 m da detta costruzione, è collegato ad essa con un porticato lungo 20 m e, pertanto, quanto meno a livello di fumus, deve essere qualificato come un intervento edilizio a sé stante e nuovo, secondo le disposizioni delle norme tecniche vigenti all’epoca e analiticamente individuate dal consulente tecnico del pubblico ministero nella sua ampia relazione.
 
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria delI’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

 

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