* DIRITTO URBANISTICO – Reati antisismici – Intervento edilizio in zona sismica – Autorizzazione antisismica – Progetto redatto da tecnico abilitato – Normativa antisismica – Tutela dell’incolumità pubblica – Permesso di costruire – Tutela dell’assetto urbanistico – Artt 44, 93, 94 e 95 d.p.r. n.380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reati contravvenzionale – Buona fede del trasgressore – Causa di esclusione della responsabilità penale – Limiti – Configurazione materiale del reato – Articolo 606, c.1, lett.b) ed e), codice di procedura penale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Febbraio 2016
Numero: 5506
Data di udienza: 12 Gennaio 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: DI NICOLA
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Reati antisismici – Intervento edilizio in zona sismica – Autorizzazione antisismica – Progetto redatto da tecnico abilitato – Normativa antisismica – Tutela dell’incolumità pubblica – Permesso di costruire – Tutela dell’assetto urbanistico – Artt 44, 93, 94 e 95 d.p.r. n.380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reati contravvenzionale – Buona fede del trasgressore – Causa di esclusione della responsabilità penale – Limiti – Configurazione materiale del reato – Articolo 606, c.1, lett.b) ed e), codice di procedura penale.
Massima
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 10/02/2016 (Ud.12/01/2016) Sentenza n.5506SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 10/02/2016 (Ud.12/01/2016) Sentenza n.5506
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da De Felice Vittorio, nato a L’Aquila il 15-11-1976
– avverso la sentenza del 30-06-2014 del tribunale dell’Aquila;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pasquale Fiminani che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
– Udito per il ricorrente l’avv. Alessandro Rosa che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Vittorio De Felice ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, impugnando la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale dell’Aquila lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda con riferimento al reato (capo b) previsto dagli articoli 93, 94 e 95 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 per aver eseguito opere edilizie su una piattaforma realizzata in cemento, omettendo la previa denuncia per i lavori edilizi in zona sismica e senza ottenere la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione (accertato in Barisciano l’11 aprile 2011), mentre veniva assolto dal reato ex articolo 44, comma 1, lettera b), d.p.r. n. 380 del 2001, di cui al capo a), per aver realizzato opere edili senza permesso di costruire.
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, il ricorrente, tramite il difensore, solleva i quattro seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione sulla configurazione materiale del reato (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale).
Sostiene che il tribunale è pervenuto alla sentenza di condanna con riferimento al capo b) dell’imputazione, seguendo un iter logico-argomentativo lacunoso e soprattutto non rispondente alle emergenze dibattimentali. Posto infatti che il ricorrente è stato assolto dal reato previsto dall’articolo 44 lettera b) d.p.r. 380 del 2001 per la realizzazione di lavori abusivi senza permesso di costruire, sul condivisibile rilievo che il manufatto era in regola con i criteri, le modalità ed i termini di localizzazione contenuti nella delibera n. 41 del 4 giugno 2009 della giunta comunale di Barisciano, dovendosi ritenere che egli avesse ricevuto formale ed esplicito assenso da parte dell’amministrazione, risulta allora incomprensibile come, in forza dei medesimi provvedimenti autorizzatori, il tribunale non abbia analogamente ritenuto di assolvere il ricorrente anche dal reato ascrittogli al capo b) della rubrica. Infatti, a seguito del sisma che colpì i comuni del cratere in data 6 aprile 2009, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 fu dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 255 del 1992 e dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753, cosicché i sindaci dei comuni colpiti vennero autorizzati a procedere in via di urgenza ad adottare i provvedimenti per la realizzazione di interventi di emergenza soprattutto mirati alla ricollocazione in abitazioni delle persone sfollate.
La natura speciale straordinaria della citata normativa avrebbe dovuto comportare che la stessa trovasse applicazione in toto ed in deroga di quella ordinariamente prevista, tra cui certamente quella di cui al d.p.r. 380 del 2001, ragione per la quale avendo il ricorrente agito nel pieno rispetto di detta normativa speciale ed emergenziale andava assolto da ogni addebito.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale), sul rilievo che il tribunale avrebbe dovuto considerare che, sulla base della normativa richiamata, il ricorrente avesse agito in perfetta buona fede e cioè senza la coscienza e la volontà di agire in mancanza delle necessarie autorizzazioni, avendo posto in essere la condotta nel pieno rispetto della normativa specialistica e seguendo le prescrizioni imposte dall’ufficio tecnico comunale.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente formula richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’escussione di un teste indicato dalla difesa nella propria lista, ammesso dal giudice e successivamente revocato per asserita superfluità ai fini del decidere, laddove invece i capitoli indicati nella lista testimoniale rendevano decisiva l’assunzione della prova.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole in ordine al trattamento sanzionatorio affermando che la pena doveva essere contenuta nei minimi edittali, non essendo state concesse le attenuanti generiche e non essendosi tenuto conto dell’incensuratezza dell’imputato e delle modalità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, va precisato che, ai fini dell’osservanza della normativa antisismica, non vi è una perfetta equiparazione tra interventi che richiedono il permesso di costruire e lavori che richiedono il rispetto della normativa antisimica, in quanto le ragioni che fondano l’intervento penale in tale ultimo delicato settore, che attiene alla tutela dell’incolumità pubblica, sono diverse da quelle predisposte per la tutela dell’assetto urbanistico e pertanto gli aspetti delle rispettive tutele possono tanto coincidere quanto diversificarsi.
Ed infatti, in materia di reati antisismici, integra la contravvenzione di cui all’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, che non sia preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato (Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, Gulizzi, Rv. 261155), essendo stato anche recentemente ribadito che, in tema di prevenzione del rischio sismico, il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità (Sez. 3, n. 19185 del 14/01/2015, Garofano, Rv. 263376).
Nel caso di specie, la delibera n. 41 del 4 giugno 2009 della Giunta comunale di Barisciano aveva autorizzato l’esecuzione delle opere, con la conseguenza che correttamente il tribunale ha assolto l’imputato dal reato urbanistico, ma la stessa delibera – con specifico riferimento alla realizzazione di manufatti temporanei e/o definitivi, fissi o mobili, in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 e per la gestione dell’emergenza – faceva salvo il rispetto della normativa antisismica, del regime vincolistico di natura paesaggistica, ambientale ed idrogeologica (come si evince chiaramente dai criteri per la localizzazione e realizzazione di manufatti temporanei e o definitivi allegati alla delibera n. 41 e costituenti parte integrante sostanziale della delibera stessa).
Perciò, il primo motivo è del tutto infondato.
3. Sulla base della precedente considerazione, è infondato anche il secondo motivo, non potendo il ricorrente eccepire la buona fede quando avrebbe dovuto conoscere proprio l’atto che egli stesso invoca per giustificare le omissioni commesse per il mancato rispetto della normativa antisismica, in quanto delle due l’una: o egli non ne era a conoscenza ed in tal caso non può invocare la buona fede derivando il difetto di conoscenza da una sua inescusabile negligenza, o ne era a conoscenza e pertanto verteva addirittura in “dolo”. In materia contravvenzionale, la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale solo quando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell’autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere (Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014, Paris, Rv. 260657), non quando, come nella specie, l’imputato abbia ignorato, per colpa grave, i criteri (peraltro pubblici in quanto allegati ad una delibera giuntale) stabiliti dalla pubblica amministrazione per il lecito esercizio di un’attività e che egli stesso avrebbe dovuto conoscere usando una media diligenza.
4. Il terzo motivo è inammissibile perché formulato in previsione del giudizio d’appello, giudizio precluso dalla sola ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato.
Né, ai fini del giudizio di legittimità, è stata articolata una specifica doglianza alla decisività dell’accertamento ai fini della disarticolazione degli esiti cui la sentenza impugnata è pervenuta.
5. Il quarto motivo è parimenti inammissibile per difetto di specificità, essendosi il ricorrente genericamente lamentato del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle attenuanti generiche attraverso una formulazione del motivo calibrata, con tutta evidenza, sul giudizio di merito e ad esso esclusivamente funzionale.
6. Al rigetto del ricorso segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/01/2016