Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Marzo 2016
Numero: 9441
Data di udienza: 20 Gennaio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Andreazza
Premassima
* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Materiale proveniente da demolizione di strade e da terre miste da inerti da demolizione e pietrame – Rifiuti non pericolosi – Disciplina eccezionale e derogatoria relativa ai sottoprodotti – Applicazione e limiti – Onere della prova – Artt. 184 bis, 184, c.3, 185,186 e 256, c.1, lett. a), e c.3 del d. lgs. n. 152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 10/03/2016 (ud. 20/01/2016) Sentenza n.9941
In materia di rifiuti, la disciplina relativa ai sottoprodotti ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, l’onere della prova circa la sussistenza deì presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei “sottoprodotti” deve essere assolto da ‘colui che ne richiede l’applicazione (Cass. Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi; Cass. Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse; Cass. Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello; Cass. Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano), la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l’intenzione di disfarsi (Cass. Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro).
(conferma sentenza del Tribunale di Brindisi in data 22/12/2014) Pres. RAMACCI, Rel. ANDREAZZA, Ric. Di Coste e altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 10/03/2016 (ud. 20/01/2016) Sentenza n.9941
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 10/03/2016 (ud. 20/01/2016) Sentenza n.9941
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– Sul ricorso proposto da:
Di Coste Vincenzo, n. a Latiano il 05/10/1945;
Parabita Rita, n. a Latiano il 24/09/1951;
– avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 22/12/2014;
– udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
– udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale_ M. Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità;
RITENUTO IN FATTO
1. Di Coste Vincenzo ha proposto ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di Brindisi che, in data 23/09/2013, lo ha condannato, unitamente a Parabita Rita, per il reato di cui all’
articolo 256, comma 1, lett. a), e comma 3 del d. lgs. n. 152 del 2006 per avere raccolto e smaltito, come accertato in data 15/06/2011, rifiuti non pericolosi costituiti in particolare da materiale proveniente da demolizione di strade e da terre miste da inerti da demolizione e pietrame per complessivi metri quadri 1584.
2. Con un unico motivo lamenta l’erronea applicazione della legge penale, avendo la condotta contestata avuto ad oggetto residui della demolizione destinati all’impiego e dunque non inquadrabili come rifiuti alla stregua di quanto previsto dall’
art. 184 bis, richiamato dall’
articolo 184, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006. Di contro, il Tribunale ha affrontato la questione in maniera insufficiente limitandosi semplicisticamente ad affermare come non sia applicabile la norma suddetta in mancanza dei presupposti e principalmente di quello della mancata utilizzazione degli inerti nel corso dello stesso processo di produzione senza considerare che, nella specie, la diretta utilizzazione del materiale è avvenuta senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
L’assunto secondo cui il materiale da demolizione dovrebbe essere nella specie inquadrato, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, tra i “sottoprodotti” restando così esentato dalla applicazione della disciplina concernente i rifiuti, non può infatti trovare accoglimento.
Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, l’onere della prova circa la sussistenza deì presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei “sottoprodotti” deve essere assolto da ‘colui che ne richiede l’applicazione (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l’intenzione di disfarsi (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121).
Rispetto a tali principi, che vanno qui ribaditi, il ricorso appare distonico, giacché, al contrario, fondato sul presupposto che il giudice avrebbe omesso di verificare “la sussistenza effettiva dei presupposti di applicabilità della disciplina relativa ai sottoprodotti”, di cui, peraltro, nessuna menzione, quanto alla loro ricorribilità in concreto, viene fatta dal ricorrente.
4. Il ricorso va dunque rigettato seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2016