Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale amministrativo,
Diritto urbanistico - edilizia,
Pubblica amministrazione
Numero: 11568 |
Data di udienza: 18 Gennaio 2017
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edilizia oggetto di ordinanza di sospensione sebbene non necessiti del previo rilascio del permesso di costruire – Prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di immediata sospensione – Artt. 27, 37, 44, 93 e 95 DPR 380/2001 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Attività incompatibili con le esigenze di tutela dell’assetto del territorio – Esercizio del potere di autotutela – Ordine amministrativo di sospensione dei lavori – Reato ha carattere plurioffensivo – Sindacato del giudice penale – Poteri e limiti – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Ordine di sospensione dei lavori edilizi abusivi – Prosecuzione delle opere edilizie – Configurabilità del reato di cui all’art.44, comma 1 lett.b), d.P.R. n.380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Marzo 2017
Numero: 11568
Data di udienza: 18 Gennaio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edilizia oggetto di ordinanza di sospensione sebbene non necessiti del previo rilascio del permesso di costruire – Prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di immediata sospensione – Artt. 27, 37, 44, 93 e 95 DPR 380/2001 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Attività incompatibili con le esigenze di tutela dell’assetto del territorio – Esercizio del potere di autotutela – Ordine amministrativo di sospensione dei lavori – Reato ha carattere plurioffensivo – Sindacato del giudice penale – Poteri e limiti – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Ordine di sospensione dei lavori edilizi abusivi – Prosecuzione delle opere edilizie – Configurabilità del reato di cui all’art.44, comma 1 lett.b), d.P.R. n.380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/03/2017 (Ud. 18/01/2017) Sentenza n.11568
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edilizia oggetto di ordinanza di sospensione sebbene non necessiti del previo rilascio del permesso di costruire – Prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di immediata sospensione – Artt. 27, 37, 44, 93 e 95 DPR 380/2001.
In tema di reati edilizi, la contravvenzione consistente nella prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di immediata sospensione adottato dal Sindaco ex art.4, comma 3, L.28/02/1985 n.47 (oggi adottato dal dirigente o responsabile dell’Ufficio comunale competente ex art.27, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001 n.380) è configurabile anche nel caso in cui l’attivìtà edilizia oggetto dell’ordinanza di sospensione non necessiti del previo rilascio del permesso di costruire, in quanto la norma sanzionatoria mira a punire il comportamento di chiunque contrasti l’intervento cautelare della P.A..
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Attività incompatibili con le esigenze di tutela dell’assetto del territorio – Esercizio del potere di autotutela – Ordine amministrativo di sospensione dei lavori – Reato ha carattere plurioffensivo – Sindacato del giudice penale – Poteri e limiti.
L’ordine amministrativo di sospensione dei lavori non si correla soltanto alle opere soggette a concessione edilizia (oggi permesso di costruire) ma ben può inerire a tutte le attività incompatibili con le esigenze di tutela dell’assetto del territorio. Pertanto, nel caso in cui sia stato contestato all’imputato di avere dato corso a lavori edilizi in assenza di concessione e di aver proseguito tali lavori malgrado l’intervenuta ordinanza di sospensione, qualora il giudice abbia ritenuto che l’esecuzione di quei lavori, non essendo assoggettata al regime concessorio, non è prevista dalla legge come reato, non altrettanto può affermarsi relativamente alla prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione. Il reato ha carattere plurioffensivo, in quanto l’interesse protetto dalla norma incriminatrice, in uno con quello del regolare assetto del territorio, insito nel provvedimento preso ed in tutta la disciplina urbanistica, è quello specifico del rispetto delle prescrizioni adottate dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del potere di autotutela. Il giudice penale non può sindacare il merito del provvedimento comunale di sospensione dei lavori, bensì solo la sua legittimità, con riferimento alla classica tripartizione delle ipotesi di illegittimità dell’atto amministrativo. La “ratio” è quella del rispetto dei provvedimenti cautelari adottati dalla P.A. nell’esercizio del potere di autotutela e non può essere fatta alcuna distinzione a seconda che le opere vengano realizzate in assenza di permesso di costruire o di DIA o SCIA, ovvero in difformità dalle stesse.
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Ordine di sospensione dei lavori edilizi abusivi – Prosecuzione delle opere edilizie – Configurabilità del reato di cui all’art.44, comma 1 lett.b), d.P.R. n.380/2001.
L’ordine di sospensione dei lavori edilizi abusivi, disposto dall’autorità comunale ex art.27 d.P.R n.380 di 2001, ha effetto sino alla emanazione dei provvedimenti definitivi, indipendentemente dallo scadere del termine di giorni quarantacinque fissato nel citato art.27, trattandosi di un termine ordinatorio che ha il solo scopo di sollecitare la P.A. all’adozione dei provvedimenti definitivi (sez. 3 n.12278 del 21/03/2007, Rosafio). Ne consegue che la prosecuzione delle opere edilizie, attuata durante il periodo di vigenza dell’ordinanza comunale di sospensione dei lavori, integri la fattispecie di reato di cui all’art.44, comma 1 lett.b), d.P.R. n.380 del 2001, indipendentemente dalla successiva decorrenza del termine di efficacia dell’ordinanza medesima (Sez. 3 n.28132 del 12/02/2013, Cinque; sez. 3, n.41884 del 09/10/2008, Civita).
(annulla con rinvio sentenza del 28/06/2016 CORTE DI APPELLO DI SALERNO) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. Milano ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/03/2017 (Ud. 18/01/2017) Sentenza n.11568
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/03/2017 (Ud. 18/01/2017) Sentenza n.11568
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Milano Giacomo, nato a Nocera Inferiore il 18/01/1934
Milano Gennaro, nato a Nocera Inferiore il 15/03/1970
avverso la sentenza del 28/06/2016 della Corte di Appello di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano; udito il P.M., in persona del Sost.Proc. Gen. Marilia Di Nardo, che ha concluso, chiedendo l’annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. Alfonso Esposito, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 28/06/2016, confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data 08/04/2014, con la quale Giacomo Milano e Gennaro Milano erano stati condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni 30 di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda ciascuno per i reati di cui agli artt.110 cod.pen., 44 lett.b), 93 e 95 DPR 380/2001 (con riferimento ai lavori di cui ai punti 1 e 4 dell’imputazione, limitatamente a quelli eseguiti successivamente all’ordinanza di sospensione).
Riteneva la Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello, che gli imputati, Giacomo Milano, quale committente, e Gennaro Milano, quale titolare della ditta esecutrice dei lavori, avessero realizzato lavori dì completamento di un corpo di fabbrica di circa mq. 240 circa nonostante l’ordinanza di sospensione dei lavori medesimi, emessa in data 25/06/2012 (come accertato in data 22/11/2012 quando l’opera era stata sottoposta a sequestro).
2. Avverso la predetta sentenza ricorrono per cassazione Giacomo Milano e Gennaro Milano, a mezzo del difensore, sollevando i seguenti motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod.proc.pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con il primo e secondo motivo denunciano l’errata applica di norme di legge, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Secondo i ricorrenti, il capo di imputazione non contemplerebbe la specifica contestazione della violazione dell’ordinanza dì sospensione dei lavori ex art.27, comma 3, DPR 380/01, ma solo ed unicamente la realizzazione di opere abusive in assenza di permesso di costruire (ipotesi da cui gli imputati erano stati mandati assolti in primo grado, essendo stato il manufatto già realizzato da tempo). Peraltro mancherebbe la prova che la prosecuzione dei lavori sia intervenuta dopo la notifica dell’ordinanza di sospensione.
Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, non avendo i Giudici di merito tenuto conto che i lavori venivano eseguiti in forza di validi titoli edilizi, mai sospesi o revocati, e che essi potevano essere legittimamente continuati a seguito della perdita di efficacia del provvedimento di sospensione.
Con il quarto e quinto motivo denunciano l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, non essendosi tenuto conto che, per le opere in contestazione, non era necessario alcun permesso di costruire, ma soltanto una SCIA regolarmente presentata, trattandosi di manutenzione straordinaria.
L’intervento in questione sarebbe al più riconducibile nel regime sanzionatorio di cui all’art.37, comma 1, DPR 380/2001.
Con il sesto motivo, infine, denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, contraddittoriamente ritenuto gli imputati responsabili di aver continuato i lavori nonostante l’ordine di sospensione, pur essendo stati i medesimi mandati assolti perché il fatto non sussiste sia perché le opere erano state realizzate da tempo, sia perché i lavori eseguiti non erano di conglomerato cementizio.
2.1.Con memoria, in data 10/01/2017, il difensore dei ricorrenti, dopo aver ricordato che era stata presentata SCIA per la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, evidenzia che i lavori stessi sarebbero ripresi solo dopo decorsi 45 giorni dall’emissione dell’ordinanza di sospensione (non essendo intervenuto nelle more alcun provvedimento definitivo di revoca o annullamento del titolo abilitativo (art.27, comma 3, DPR 380/2001). Nessuna prova sarebbe stata acquisita in ordine alla prosecuzione dei lavori in costanza di efficacia dell’ordinanza di sospensione.
Per i lavori autorizzati, come nel caso di specie, l’ordine di sospensione è sottoposto a termine di efficacia (diversamente dall’ipotesi di lavori non autorizzati), con reviviscenza, alla scadenza, della SCIA.
Si deduce, infine, che i Giudici dì merito avrebbero dovuto valutare anche la legittimità dell’ordinanza di sospensione (sospesa e poi dichiarata illegittima dal TAR).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito indicati.
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati edilizi, la contravvenzione consistente nella prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di immediata sospensione adottato dal Sindaco ex art.4, comma 3, L.28/02/1985 n.47 (oggi adottato dal dirigente o responsabile dell’Ufficio comunale competente ex art.27, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001 n.380) è configurabile anche nel caso in cui l’attivìtà edilizia oggetto dell’ordinanza di sospensione non necessiti del previo rilascio del permesso di costruire, in quanto la norma sanzionatoria mira a punire il comportamento di chiunque contrasti l’intervento cautelare della P.A. (Cass. pen. sez. 3 n.37320 del 03/07/2007, Pancaldo,Rv. 237385.
In motivazione si richiama, condividendola, la giurisprudenza precedente, secondo la quale: “ l’ordine amministrativo di sospensione dei lavori non si correla soltanto alle opere soggette a concessione edilizia (oggi permesso di costruire) ma ben può inerire a tutte le attività incompatibili con le esigenze di tutela dell’assetto del territorio (vedi Cass.sez.,3, 27.11.1997, n.10881, P.M. in proc. Sabatini) ed il legislatore, con la fattispecie incriminatrice in esame ha inteso punire il comportamento di chiunque contrasti l’intervento cautelare della pubblica amministrazione in detto ambito. Alla stregua di tale presupposto è stato affermato, pertanto, che nel caso in cui sia stato contestato all’imputato di avere dato corso a lavori edilizi in assenza di concessione e di aver proseguito tali lavori malgrado l’intervenuta ordinanza di sospensione, qualora il giudice abbia ritenuto che l’esecuzione di quei lavori, non essendo assoggettata al regime concessorio, non è prevista dalla legge come reato, non altrettanto può affermarsi relativamente alla prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione (vedi Cass.sez.3, 15.12.1988, Schenatti);
il reato ha carattere plurioffensivo, in quanto l’interesse protetto dalla norma incriminatrice, in uno con quello del regolare assetto del territorio, insito nel provvedimento preso ed in tutta la disciplina urbanistica, è quello specifico del rispetto delle prescrizioni adottate dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del potere di autotutela (vedi Cass. sez.3, 17.5.2005, n.18199, Tommasetti);
il giudice penale non può sindacare il merito del provvedimento comunale di sospensione dei
lavori, bensì solo la sua legittimità, con riferimento alla classica tripartizione delle ipotesi di illegittimità dell’atto amministrativo (vedi Cass. sez. 3, n.3594 del 13.4.1996, P.M. in proc. Scurto”.
2.1. Il Collegio intende dare continuità alla consolidata giurisprudenza sopra richiamata, evidenziando che se la “ratio” è quella del rispetto dei provvedimenti cautelari adottati dalla P.A. nell’esercizio del potere di autotutela, non può essere fatta alcuna distinzione a seconda che le opere vengano realizzate in assenza di permesso di costruire o di DIA o SCIA, ovvero in difformità dalle stesse.
Sicchè l’ordine di sospensione dei lavori edilizi abusivi, disposto dall’autorità comunale ex art.27 d.P.R n.380 di 2001, ha effetto sino alla emanazione dei provvedimenti definitivi, indipendentemente dallo scadere del termine di giorni quarantacinque fissato nel citato art.27, trattandosi di un termine ordinatorio che ha il solo scopo di sollecitare la P .A. all’adozione dei provvedimenti definitivi (sez. 3 n.12278 del 21/03/2007, Rosafio, Rv.236498).
Ne consegue che la prosecuzione delle opere edilizie, attuata durante il periodo di vigenza dell’ordinanza comunale di sospensione dei lavori, integri la fattispecie di reato di cui all’art.44, comma 1 lett.b), d.P.R. n.380 del 2001, indipendentemente dalla successiva decorrenza del termine di efficacia dell’ordinanza medesima (Sez. 3 n.28132 del 12/02/2013, Cinque, Rv. 257136; sez. 3, n.41884 del 09/10/2008, Civita, Rv. 241496).
2.2. Il ricorrente, però, fondatamente deduce che non sia stato fatto alcun accertamento in ordine alla prosecuzione dei lavori dopo la notifica dell’ordinanza di sospensione.
Evidentemente, ai fini della configurabilità del reato contestato, è necessario che il destinatario sia venuto formalmente a conoscenza del provvedimento di sospensione e che abbia continuato i lavori in violazione consapevole dello stesso.
Il Giudice di primo grado, senza verificare in che data era stata notificata l’ordinanza di sospensione, si era limitato ad affermare che i lavori erano proseguiti, come accertato nel corso del sopralluogo del 22/11/2012, anche dopo l’ordinanza.
La Corte territoriale, nonostante specifica contestazione sul punto (pag.11 motivi appello), come essa stessa dava atto (“non vi è alcuna prova che la prosecuzione dei lavori sia avvenuta dopo la notifica dell’ordinanza di sospensione dei lavori. .. “pag.3 sent.), ha apoditticamente affermato che “gli imputati avevano proseguito i lavori senza attendere le determinazioni dell’autorità comunale .. ” (pag.4).
3. Rimanendo assorbita ogni altra doglianza, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli. I Giudici del rinvio terranno conto dei principi e dei rilievi in precedenza evidenziati, nonché della legittimità dell’ordinanza di sospensione anche alla luce dei provvedimenti, nelle more, emessi in sede giurisdizionale amministrativa.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 18/01/2017