Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 24334 | Data di udienza: 17 Febbraio 2016

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reati urbanistici e paesaggistici – Realizzazione di opere in variazione essenziale rispetto all’opera assentita – Violazioni paesaggistiche ed urbanistiche – Penale responsabilità del proprietario e committente delle opere, del direttore dei lavori e del titolare della ditta esecutrice dei lavori – Correlazione tra accusa e sentenza – Artt. 44, lett. e), d.P.R. 380/2001 e 181 comma 1 bis d.lgs. 42/2004 – Violazione dei titoli abilitativi ab origine validi ed esistenti – Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Reato di esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire e in assenza della concorrente autorizzazione paesaggistica – Configurabilità – Inosservanza di un titolo abilitativo valido ed efficace e dell’autorizzazione paesistica – Minus rispetto ad una costruzione totalmente abusiva – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in Cassazione – Poteri e limiti del giudice di legittimità – Determinazione in concreto della pena – Valutazione complessiva ed obbligo della motivazione – Inammissibilità originaria – Inammissibilità di tutti i motivi posti a sostegno del ricorso – Causa di estinzione del reato – Preclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Giugno 2016
Numero: 24334
Data di udienza: 17 Febbraio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Liberati


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reati urbanistici e paesaggistici – Realizzazione di opere in variazione essenziale rispetto all’opera assentita – Violazioni paesaggistiche ed urbanistiche – Penale responsabilità del proprietario e committente delle opere, del direttore dei lavori e del titolare della ditta esecutrice dei lavori – Correlazione tra accusa e sentenza – Artt. 44, lett. e), d.P.R. 380/2001 e 181 comma 1 bis d.lgs. 42/2004 – Violazione dei titoli abilitativi ab origine validi ed esistenti – Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Reato di esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire e in assenza della concorrente autorizzazione paesaggistica – Configurabilità – Inosservanza di un titolo abilitativo valido ed efficace e dell’autorizzazione paesistica – Minus rispetto ad una costruzione totalmente abusiva – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in Cassazione – Poteri e limiti del giudice di legittimità – Determinazione in concreto della pena – Valutazione complessiva ed obbligo della motivazione – Inammissibilità originaria – Inammissibilità di tutti i motivi posti a sostegno del ricorso – Causa di estinzione del reato – Preclusione.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/06/2016 (Ud. 17/02/2016) Sentenza n.24334




DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reati urbanistici e paesaggistici – Realizzazione di opere in variazione essenziale rispetto all’opera assentita – Violazioni paesaggistiche ed urbanistiche – Penale responsabilità del proprietario e committente delle opere, del direttore dei lavori e del titolare della ditta esecutrice dei lavori – Correlazione tra accusa e sentenza – Artt. 44, lett. e), d.P.R. 380/2001 e 181 comma 1 bis d.lgs. 42/2004.
 
La realizzazione di opere in variazione essenziale rispetto all’opera assentita fa emergere la penale responsabilità, ai sensi degli artt. 44, lett. e), d.P.R. 380/2001 e 181 comma 1 bis d.lgs. 42/2004, del proprietario e committente delle opere, del direttore dei lavori e del titolare della ditta esecutrice dei lavori. Nella fattispecie, la pratica edilizia non conteneva rappresentate le scale e su un lato dell’edificio erano state realizzate quattro aperture laddove nel permesso non ne era contemplata nessuna, mentre, su un altro lato ne erano state realizzate sette in luogo delle cinque previste. Pertanto, non sussiste alcun problema di correlazione tra contestazione e sentenza, sia perché la contestazione enunciava l’assenza del permesso di costruire (e del nulla-osta della autorità preposta al vincolo), sia perché, in fatto, era espressamente contestata la (specifica) realizzazione di scale e finestre non contemplate dal permesso stesso.  


DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Violazione dei titoli abilitativi ab origine validi ed esistenti – Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Reato di esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire e in assenza della concorrente autorizzazione paesaggistica – Configurabilità.
 
Non è nulla, per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la pronuncia con la quale l’imputato, che sia stato tratto a giudizio per rispondere del reato di esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire e in assenza della concorrente autorizzazione paesaggistica, sia stato invece condannato per aver violato i titoli abilitativi ab origine validi ed esistenti, perché, all’eventuale riconoscimento della valida esistenza di questi ultimi, non osta, in caso di riscontrata violazione delle loro statuizioni, la possibilità di ritenere integrati i reati urbanistici e paesaggistici contestati, sia quando dalla riscontrata violazione degli originari titoli scaturisce la necessità di ritenere che, come nel caso di specie (implicante realizzazione di parti esterne aggiuntive del fabbricato non contemplate dal permesso e la modifica delle facciate), per il tipo di intervento realizzato, fosse indispensabile per il privato richiedere ed ottenere il titolo mancante, sia quando si riconosca che i titoli abilitativi esistevano ed erano validi, ma che essi sono stati violati in ordine alle loro prescrizioni circa l’esecuzione, in difformità da essi, dell’intervento assentito. Non vi è pertanto mutamento dell’accusa quando i due fatti – quello contestato e quello ritenuto – si trovino tra loro in rapporto di continenza. 
 

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Inosservanza di un titolo abilitativo valido ed efficace e dell’autorizzazione paesistica – Minus rispetto ad una costruzione totalmente abusiva.
 
L’inosservanza di un titolo abilitativo valido ed efficace e parallelamente dell’autorizzazione paesistica si risolve, in fase esecutiva, in un minus rispetto ad una costruzione eseguita in radicale difetto del permesso di costruire o dell’autorizzazione paesaggistica e ciò, a maggior ragione, nel caso ove sono state precisamente individuate e fatte rientrare nel contenuto dell’imputazione, con conseguente possibilità per l’imputato di esercitare pienamente il diritto di difesa(cfr. Sez. 3, n. 15820 del 25/11/2014, Picariello).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in Cassazione – Poteri e limiti del giudice di legittimità.
 
La possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n. 752 del 18.12.2006; Sez.2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Determinazione in concreto della pena – Valutazione complessiva ed obbligo della motivazione.
 
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità originaria – Inammissibilità di tutti i motivi posti a sostegno del ricorso – Causa di estinzione del reato – Preclusione.
 
L’inammissibilità di tutti i motivi posti a sostegno del ricorso, ne determina l’inammissibilità originaria ed esclude, di conseguenza, il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché essa impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
 
 
(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 12/6/2014 della Corte d’appello di Firenze) Pres. RAMACCI, Rel. LIBERATI, Ric. Fugalli
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/06/2016 (Ud. 17/02/2016) Sentenza n.24334

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/06/2016 (Ud. 17/02/2016) Sentenza n.24334
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da Fugalli Luigi nato a Grosseto il 19/7/1945
– avverso la sentenza del 12/6/2014 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
– udito per l’imputato l’avv. Caterina Bindccci per l’avv. Alfredo Bragagni, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza dei 12 giugno 2014 la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del S novembre 2011 del Tribunale di Grosseto, che aveva condannato Luigi Fugalli e Cesare Brugnoli alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui agli artt. 44, lett. e), d.P.R. 380/2001 e 181 comma 1 bis d.lgs. 42/2004 (per aver realizzato in zona soggetta a vincolo paesistico, dichiarata di notevole interesse pubblico, in assenza di permesso di costruire e del nulla osta della autorità preposta al vincolo, due scale esterne in muratura, con la conseguente modifica della sagoma e del prospetto dell’immobile oggetto dell’intervento e modifiche nelle aperture esterne delle finestre e delle porte), ordinando la rimessione in pristino e condannandoli al risarcimento del danno in  favore del Comune di Grosseto, liquidato in euro 7.000, ha ridotto ad euro 3.000 il risarcimento del danno, confermando nel resto la sentenza impugnata.
 
La Corte territoriale ha disatteso la censura di entrambi gli imputati in ordine alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza (fondata sul rilievo che nella imputazione era stata contestata la mancanza di permesso di costruire e che invece la loro responsabilità era stata affermata per aver eseguito opere in variazione essenziale rispetto all’esistente permesso) e quella del Fugalli circa la riconducibilità delle opere abusive a responsabilità del solo precedente direttore dei lavori, confermando l’ordine di rimessione in pristino (non essendo stata raggiunta la prova della integrale eliminazione delle opere abusive) e la pena inflitta, riducendo l’entità del risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile, in considerazione della modesta entità delle opere e della assenza di conseguenze ambientali particolari.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il solo Fugalli, mediante il suo difensore di fiducia, affidato a quattro motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme processuali in relazione agli artt. 518, comma 1, 521 e 522 cod. proc. pen., ribadendo la censura di nullità della sentenza per la sostanziale differenza tra la contestazione ed ii fatto ritenuto in sentenza.
 
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge penale, in relazione agli artt. 44, lett. e), d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004, e vizio di motivazione in ordine all’esistenza dell’elemento psicologico in capo al committente Fugalli, ribadendo che l’immobile era stato progettato dal precedente direttore dei lavori (Geometra Pighetti}, che ne aveva anche seguito la realizzazione, che aveva colmato le lacune progettuali attraverso la realizzazione degli abusi contestati, di cui il Fugalli, residente a Pisa, era all’oscuro, irrilevante risultando, sotto i! profilo della sussistenza dell’elemento psicologico al momento della realizzazione di dette opere, le successiva richiesta di sanatoria presentata dal Fugallì; tale elemento psicologico avrebbe dovuto, a maggior ragione, trattandosi di un delitto, essere escluso in relazione alla violazione dell’art. 181 bis, comma 1, del d.lgs. 42/2004, richiedente n dolo generico.
 
Ha inoltre affermato l’esistenza di un vizio motivazionale nella affermazione, illogica, della Corte d’appello circa la derivazione della responsabilità e della consapevolezza del Fugalli nelle richieste di permesso di costruire, in quanto anteriori agli abusi.
 
2.3. Con il terzo motivo ha denunciato vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena, per l’insufficiente considerazione della spontanea rimessione in pristino dello stato dei luoghi con la demolizione delle opere difformi, e violazione di legge in relazione alla condanna alla rimessione in pristino ed alla subordinazione della sospensione condizionale della pena a tale adempimento, già eseguito, come riferito dai testi escussi, le cui deposizioni non erano state adeguatamente considerate dai giudici di secondo grado.
 
2.4. Mediante il quarto motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 157 cod. pen., per il mancato rilievo della intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 44, lett. e, d.P.R. 380/2001, avvenuta il 19 ottobre 2013.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile.
 
1. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione degli artt. 518, comma 1, 521 e 522 cod. proc. pen., per la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato.
 
L’imputato, unitamente al Brugnoli, è stato giudicato per i reati di cui agli artt. 44, lett. e), d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004, “per avere, in concorso tra loro (ovvero comunque in cooperazione colposa ex art. 113 c.p.) il Fugalli quale proprietario e committente delle opere, il Brugnoli quale direttore dei lavori, il Cocozza quale titolare della ditta esecutrice dei lavori, eseguito in zona soggetta a vincolo paesistico, dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 27/3/1958, in assenza del permesso di costruire e del nulla-osta della autorità preposta al vincolo, le seguenti opere: – n. 2 scale esterne a servizio dell’unità immobiliare delle dimensioni di mt. 1,20×1,OO ciascuna, con conseguente modifica della sagoma e del prospetto dell’immobile; – modifiche nelle aperture esterne delle finestre e delle porte con diverso posizionamento e dimensionamento delle stesse e aperture di finestre non previste nei progetti approvati in Grosseto, loc. Marina via Boccaccia 15; in data 19.10.2009”.
 
La responsabilità degli imputati, dunque anche dei ricorrente, è stata ravvisata per la realizzazione di opere in variazione essenziale rispetto all’opera assentita, posto che nella pratica edilizia non erano rappresentatele scale, e che su un lato dell’edificio, quello verso l’ingresso, erano state realizzate quattro aperture laddove nel permesso non ne era contemplata nessuna, e su un altro lato, verso il retro, ne erano state realizzate sette in luogo delle cinque previste.
 
Non sussiste, dunque, alcun problema di correlazione tra contestazione e sentenza, sia perché la contestazione enunciava l’assenza del permesso di costruire, sia perché, in fatto, era espressamente contestata la realizzazione di scale e finestre non contemplate dal permesso stesso. 
 
Va dunque riaffermato il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale non è nulla, per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la pronuncia con la quale l’imputato, che sia stato tratto a giudizio per rispondere del reato di esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire e in assenza della concorrente autorizzazione paesaggistica, sia stato invece condannato per aver violato i titoli abilitativi ab origine validi ed esistenti, perché, all’eventuale riconoscimento della valida esistenza di questi ultimi, non osta, in caso di riscontrata violazione delle loro statuizioni, la possibilità di ritenere integrati i reati urbanistici e paesaggistici contestati, sia quando dalla riscontrata violazione degli originari titoli scaturisce la necessità di ritenere che, come nel caso di specie (implicante realizzazione di parti esterne aggiuntive del fabbricato non contemplate dal permesso e la modifica delle facciate), per il tipo di intervento realizzato, fosse indispensabile per il privato richiedere ed ottenere il titolo mancante, sia quando si riconosca che i titoli abilitativi esistevano ed erano validi, ma che essi sono stati violati in ordine alle loro prescrizioni circa l’esecuzione, in difformità da essi, dell’intervento assentito. Non vi è pertanto mutamento dell’accusa quando i due fatti – quello contestato e quello ritenuto – si trovino tra loro in rapporto di continenza. Ed infatti, l’inosservanza di un titolo abilitativo valido ed efficace e parallelamente dell’autorizzazione paesistica si risolve, in fase esecutiva, in un minus rispetto ad una costruzione eseguita in radicale difetto del permesso di costruire o dell’autorizzazione paesaggistica e ciò, a maggior ragione, in un caso, come quello in esame, ove sono state precisamente individuate e fatte rientrare nel contenuto dell’imputazione, con conseguente possibilità per l’imputato di esercitare pienamente il diritto di difesa, le riscontrate difformità ovvero la realizzazione di due scale e di sei finestre (cfr. Sez. 3, n. 15820 del 25/11/2014, Picariello, Rv. 253405).
 
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, manifestamente infondato.
 
2. Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 44 d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004, e illogicità della motivazione, è inammissibile.
 
Le censure sollevate dal ricorrente, oltre che generiche e completamente disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. 
 
La possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n. 752 del 18.12.2006; Sez.2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012).
 
La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l’affermazione di responsabilità del ricorrente sulla sua veste di proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio, giudicando, al riguardo, irrilevante l’esistenza di una controversia tra lo stesso ed il progettista e direttore dei lavori, da cui non avrebbe potuto trarsi la prova che le opere furono realizzate senza che il proprietario ne fosse a conoscenza. La Corte d’appello ha poi sottolineato la piena consapevolezza del Fugalli della realizzazione dell’opera, desunta dalle sue richieste di rilascio del permesso di costruire sulla base dei progetti predisposti dal suddetto progettista e direttore dei lavori e dalla richiesta di accertamento di conformità in sanatoria delle opere abusive, condividendo il rilievo del Tribunale circa l’importanza attribuita anche alla successiva richiesta di sanatoria, come indice di compartecipazione, almeno morale, all’illecito, e sottolineando l’inverosimiglianza della mancanza di partecipazione del proprietario e committente alla decisione di rielaborare la struttura de! piano seminterrato dell’edificio, realizzandovi varie aperture (quattro sul lato anteriore e due non previste nel progetto su quello posteriore) non contenute nei progetto allegato al permesso dì costruire.
 
Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione del materiale probatorio, richiamando gli atti del giudizio civile tra il committente ed il progettista e direttore dei lavori, ribadendo che le opere erano state progettate e dirette dal Geometra Pighetti, in violazione delle distanze tra le costruzioni ed in difformità rispetto al permesso di costruire, sottolineando che le planimetrie allegate alla concessione edilizia del 2002 ed alla successiva Dia del 2004, nelle quali sono riportate le opere autorizzate, rispetto alle quali erano state riscontrate le difformità oggetto della contestazione, erano state redatte dal suddetto progettista, che aveva diretto la realizzazione delle opere; ha dunque affermato che il direttore dei lavori aveva gestito il cantiere a suo piacimento, colmando le lacune progettuali mediante gli abusi contestati, profittando anche della lontananza dell’imputato, residente a Pisa, che dunque era all’oscuro di tali variazioni dell’opera, di cui quindi non poteva essere ritenuto responsabile. 
 
Tali rilievi tendono, però, ad una rivisitazione della ricostruzione della vicenda quale compiuta dai giudici di merito, in particolare in ordine alla partecipazione consapevole dell’imputato alla realizzazione degli abusi contestati, che risulta inammissibile nel giudizio di legittimità in assenza di violazioni di legge o vizi della motivazione.
 
Quest’ultima, però, risulta immune dal vizio di illogicità denunciato dal ricorrente, in quanto le considerazioni della Corte d’appello, circa la veste di committente dell’imputato, che ebbe a richiedere il permesso di costruire sulla base dei progetti predisposti dal Geometra Pighetti, la sua piena consapevolezza della realizzazione delle opere abusive, in relazione alle quali ebbe a chiedere l’accertamento di conformità in sanatoria e, a seguito del diniego del Comune di Grosseto, la sanatoria, risultano conformi alle regole della logica ed alle massime di comune esperienza, e dunque sfuggono alla censura del ricorrente, potendo desumersi dagli indici evidenziati dalla Corte d’appello la conoscenza delle difformità e l’adesione del committente alla realizzazione delle opere abusive (tanto che ne chiese la sanatoria invece di eliminarle). Allo stesso modo logiche e coerenti risultano le considerazioni, invero neppure oggetto di specifica censura e con le quali, anzi, il ricorrente ha omesso di confrontarsi, in ordine alla inverosimiglianza della assunzione da parte del solo direttore dei lavori, senza alcun avallo da parte del committente, delle decisione di rielaborare la struttura del piano seminterrato dei fabbricato, realizzandovi varie aperture (quattro sul fronte e due ulteriori sul retro) che il progetto originario non prevedeva, trattandosi, tra l’altro, di varianti del tutto evidenti, per il cui rilievo non occorre il possesso di specifiche competenze tecniche.
 
Deve, dunque, concludersi per l’inammissibilità della censura, tesa ad ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto come accertati dai giudici di merito, in assenza della deduzione di specifici vizi della motivazione della sentenza impugnata.
 
3. Analogo ordine di considerazioni può essere svolto a proposito del terzo motivo, mediante il quale il ricorrente ha lamentato l’errata determinazione della pena, compiuta omettendo di tenere conto della spontanea demolizione delle opere difformi, e l’errata condanna alla rimessione in pristino, in quanto già avvenuta, e con essa anche della subordinazione della sospensione condizionale della pena a tale adempimento.
 
Al riguardo la Corte ha dato atto che dalle prove assunte non emergeva una integrale eliminazione delle opere abusive, evidenziando che il teste Fanfani della polizia municipale di Grosseto aveva dichiarato di essere a conoscenza solamente di un ripristino parziale, in quanto le scale esterne erano state eliminate e due finestre erano state chiuse, mentre le altre erano rimaste invariate, concludendo per l’insussistenza di un ripristino integrale. 
 
Quanto alla misura della pena, la stessa è stata ritenuta conforme ai criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., essendo, peraltro, stata determinata in misura prossima al minimo edittale.
 
A fronte di tali considerazioni il ricorrente ripropone censure in fatto, fondate sugli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio civile tra lo stesso ricorrente ed il direttore dei lavori, tendendo anche a questo proposito ad ottenere una rivisitazione degli accertamenti compiuti dai giudici di merito sulla base di un nuovo esame delle acquisizioni istruttorie, inammissibile in assenza di vizi specifici della motivazione, che non sono stati dedotti.
 
La determinazione in concreto della pena costituisce, poi, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989
Rv 181825).
 
Nella specie la Corte territoriale ha dato atto della considerazione di tutti gli elementi contemplati dall’art. 133 cod. pen., confermando la sentenza di primo grado anche quanto alla misura della pena, nonché in riferimento all’ordine di rimessione in pristino ed alla subordinazione della sospensione condizionale della pena a tale adempimento, con valutazione che risulta immune dall’errore denunciato dal ricorrente, non essendo stata dimostrata l’integrale rimessione in pristino ed essendo stato dato conte adeguatamente della considerazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con la conseguente inammissibilità anche di tale motivo a causa della sua genericità.
 
4. Il quarto motivo, mediante il quale è stato denunciato l’omesso rilievo della prescrizione del reato di cui all’art. 44, lett. e), d.P.R. 380/2001, è manifestamente infondato, non essendosi compiuto alla data della pronuncia della sentenza d’appello (12 giugno 2014) il termine di prescrizione di tale reato, pari a quattro anni, ex art. 157 cod. pen., trattandosi di contravvenzione, ma da aumentare fino ad un quarto per effetto degli atti interruttivi intervenuti, ex art. 161, comma 2, cod. pen., e dunque a cinque anni, con la conseguenza che, essendo stati accertati i reati il 19 ottobre 2009, lo stesso sarebbe venuto a compimento il 19 ottobre 2014, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. 
 
L’inammissibilità di tutti i motivi posti a sostegno del ricorso, ne determina l’inammissibilità originaria ed esclude, di conseguenza, il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché essa impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 17/2/2016
 
 
 
 
 
 

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