Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 31412 | Data di udienza: 29 Maggio 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive e presenza di una causa di estinzione del reato – Fattispecie: reati edilizi estinti per prescrizione e revoca dell’ordine di demolizione – Artt. 44 lett. b) dpr n. 380/2001 (capo a), 71 d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio – Omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia – Nullità d’ordine generale insanabile.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2018
Numero: 31412
Data di udienza: 29 Maggio 2018
Presidente: ROSI
Estensore: DI STASI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive e presenza di una causa di estinzione del reato – Fattispecie: reati edilizi estinti per prescrizione e revoca dell’ordine di demolizione – Artt. 44 lett. b) dpr n. 380/2001 (capo a), 71 d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio – Omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia – Nullità d’ordine generale insanabile.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 10/07/2018 (Ud. 29/05/2018), Sentenza n.31412


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive e presenza di una causa di estinzione del reato – Fattispecie: reati edilizi estinti per prescrizione e revoca dell’ordine di demolizione – Artt. 44 lett. b) dpr n. 380/2001 (capo a), 71 d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.
 
In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva salvo che l’operatività della causa di estinzione del reato – ipotesi che non ricorre nella specie – presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti; Sez.U, n.28954 del 27/04/2017; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio – Omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia – Nullità d’ordine generale insanabile.
 
La notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, anche quando il difensore d’ufficio partecipa al giudizio senza nulla eccepire, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l’imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo (Sez.6, n.8150 del 29/02/2012, dep.02/03/2012). Del pari, l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep.19/02/2014; Sez.U, n. 24630 del 26/03/2015).
 
(annulla senza rinvio per prescrizione del reato sentenza del 09/02/2016 – CORTE DI APPELLO DI ROMA ) Pres. ROSI, Rel. DI STASI, Ric. Fiero
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 10/07/2018 (Ud. 29/05/2018), Sentenza n.31412

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 10/07/2018 (Ud. 29/05/2018), Sentenza n.31412


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da FIERO MARIO, nato a Sant’Agata di Militello il 30/01/1962;
 
avverso la sentenza del 09/02/2016 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti;
 
udito per l’imputato l’avv. Chiara Fagiolo, quale sostituto processuale dell’avv. Marco Fagiolo, che ha concluso associandosi al parere del PG.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 17/12/2012, il Tribunale di Latina dichiarava Fiero Mario responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett. b) dpr n. 380/2001 (capo a), 71 d.P.R. n. 380/2001 (capo b e 81 cpv e 349, cpv cod.pen. (capo d) e, concessele circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa.
 
Con sentenza del 09/02/2016, la Corte di appello di Roma, in riforma della predetta sentenza, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi a) e b) perché estinti per prescrizione e revocava l’ordine di demolizione; rideterminava in mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa per il residuo reato di cui al capo d).
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Fiero Mario, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
 
Il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica dell’avviso di fissazione del giudizio di appello all’imputato ed al difensore di fiducia avv. Marco Fagiolo, rimarcando come il procedimento risultava, peraltro, incardinato sulla base di un atto di appello depositato dall’avv. Mecozzi del foro di Latina, erroneamente definito dalla Corte di appello difensore di fiducia; aggiunge che nel giudizio di primo grado l’imputato non aveva nominato un difensore di fiducia e gli era stato nominato quale difensore di ufficio l’avv. Luca Di Fazio del foro di Latina e che l’avv. Mecozzi non era stato difensore di ufficio dell’imputato ma semplicemente sostituto del difensore di ufficio ex art. 97, comma 4 cod.proc.pen.
 
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il motivo di ricorso è fondato.
 
2. Dall’esame degli atti processuali, ai quali questa Corte può accedere vertendosi in fattispecie di vizio processuale, emerge che la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello, effettuata presso il sostituto del difensore di ufficio ex art. 97, comma 4 cod.proc.pen. ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis cod.proc.pen, deve ritenersi omessa sia nei confronti dell’imputato che del difensore di fiducia.
 
Va ricordato, infatti, che la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, anche quando il difensore d’ufficio partecipa al giudizio senza nulla eccepire, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l’imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo (Sez.6, n.8150 del 29/02/2012, dep.02/03/2012, Rv.262925).
 
Del pari, l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (Sez. 4,, n. 7968 del 06/12/2013, dep.19/02/2014, Rv.258615; Sez.U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv.263598).
 
3. Nondimeno va rilevato che, successivamente alla pronuncia di appello, in data 29.7.2016 è maturata la prescrizione del reato, tenuto conto del termine prescrizionale massimo (sette anni e sei mesi) e dei periodi di sospensione del dibattimento (mesi sei e giorni sette).
 
Orbene, secondo la giurisprudenza, assolutamente costante, di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva salvo che l’operatività della causa di estinzione del reato – ipotesi che non ricorre nella specie – presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti Rv. 244275; Sez.U, n.28954 del 27/04/2017, Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625).
 
4. La sentenza, impugnata, va, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
 
Così deciso il 29/05/2018
 

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