Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 31387 | Data di udienza: 27 Aprile 2018

RIFIUTI – Gestione abusiva – Condotta sanzionata – Natura di reato istantaneo – Presupposti che escludono l’occasionalità del trasporto e dati indicativi della non occasionalità – Poteri del giudice – Artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216 e 256 d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2018
Numero: 31387
Data di udienza: 27 Aprile 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: RAMACCI


Premassima

RIFIUTI – Gestione abusiva – Condotta sanzionata – Natura di reato istantaneo – Presupposti che escludono l’occasionalità del trasporto e dati indicativi della non occasionalità – Poteri del giudice – Artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216 e 256 d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 10/07/2018 (Ud. 27/04/2018), Sentenza n.31387
 
 
RIFIUTI – Gestione abusiva – Condotta sanzionata – Natura di reato istantaneo – Presupposti che escludono l’occasionalità del trasporto e dati indicativi della non occasionalità – Poteri del giudice – Artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216 e 256 d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza.
 
La condotta sanzionata dall’art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06, è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Trattandosi, nel caso dell’art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06, di reato istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l’occasionalità della condotta da dati significativi, quali l’ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un’attività implicante un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (Sez. 3, n. 8193 del 11 /2/2016, P.M. in proc. Revello). L’occasionalità è stata esclusa, oltre che sulla base dell’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, anche considerando il quantitativo dei rifiuti gestiti, la predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, lo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, la successiva vendita ed il fine di profitto perseguito dall’imputato (Sez. 3, n. 5716 del 7 /1 /2016, P M. in proc. lsoardi). Pertanto, agli elementi significativi indicati per individuare la natura non occasionale del trasporto vanno considerati, anche alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07 /2017, Ricevuti). L’indicazione dei dati indicativi della non occasionalità della condotta precedentemente elencati non sono, ovviamente, esaustivi, ben potendo il giudice far ricorso ad altri elementi obiettivamente significativi in relazione al caso concreto.
 
(dich. inammissibili i ricorsi avverso sentenza del 27/09/2016 del TRIBUNALE di VERONA) Pres. DI NICOLA, Rel. RAMACCI, Ric. Cherqaoui ed altri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 10/07/2018 (Ud. 27/04/2018), Sentenza n.31387

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 10/07/2018 (Ud. 27/04/2018), Sentenza n.31387
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sui ricorsi proposti da:
 
CHCRQAOUI RACHI nato il 01/01/1974 a DOUAR OULED BA ABDERRAHMANE (MAROCCO)
CHERQAOUJ SAAJD nato il 01/01/1961 a DOUAR OULED BA ABDERRAHMANE (MAROCCO)
ERREBI AZZEDINE nato il 04/09/1986
 
avverso la sentenza del 27/09/2016 del TRIBUNALE di VERONA
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO
che ha concluso per l’inarnmissibilita’ del ricorso
 
Udito il difensore 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 27 /9/2016 ha affermato la penale responsabilità di Rachid CHERQAOUI, Saaid CHERQAOUI e Azzedine ERREBI per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152\06, per avere, in concorso tra loro, effettuato attività di trasporto di 120 Kg di rifiuti non pericolosi in assenza del prescritto titolo abilitativo (in Oppeano, il 29/5/2013).
 
Avverso tale pronuncia i predetti hanno proposto congiuntamente appello, convertito in ricorso per cassazione, tramite il propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
 
2. Con un primo motivo di impugnazione deducono la totale insussistenza di prove sulla responsabilità per i fatti contestati, assumendo, sulla base delle risultanze processuali, l’occasionalità del trasporto e la provenienza domestica dei rifiuti, avendo agito quali privati non titolari di impresa.
 
 
3. Con un secondo motivo lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena.
 
Insistono, pertanto, per l’accoglimento dell’impugnazione. La difesa ha successivamente presentato motivi nuovi.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. L’impugnazione proposta è inammissibile.
 
 
2. Gli imputati hanno proposto appello che la Corte territoriale, considerato che era stata pronunciata condanna alla sola pena dell’ammenda, ha trasmesso a questa Corte. 
 
Va a tale proposito osservato che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che, qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l’atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall’art. 568, comma 5 cod. proc. pen., alla verifica dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell’esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente, astenendosi dall’esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, (dep. 2014), P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11 /2007 (dep. 2008), Catrini, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep. 2004), Stanzani, Rv. 227092 ed altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221).
 
Si è peraltro affermato che l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835. V. anche ex pl. Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep.2004), Stanzani, Rv. 227092).
 
Nel caso di specie, l’atto di impugnazione non presenta, per ciò che concerne il primo motivo, i requisiti del ricorso in cassazione, essendo articolato interamente in fatto, con richiami ad atti del procedimento non suscettibili di valutazione in sede di legittimità e sostanziandosi in una lettura alternativa delle emergenze processuali già apprezzate dal giudice del merito con motivazione giuridicamente corretta e priva di cedimenti logici o manifeste contraddizioni. 
 
 
3. L’impugnazione si caratterizza, peraltro, per non confrontarsi, se non apparentemente, con gli argomenti spesi dal giudice per affermare la responsabilità degli imputati, limitandosi alla mera proposizione della tesi difensiva che il Tribunale ha efficacemente smentito.
 
Invero, il Tribunale ha espressamente escluso la fondatezza della tesi difensiva della mera occasionalità del trasporto di rifiuti di provenienza domestica presso un’isola ecologica, dando atto della comprovata presenza, sul mezzo utilizzato, di rifiuti di natura diversa (assimilabili agli urbani, paraurti e parti di automobili e ciclomotori, di colori diversi, cavi elettrici in uso nei cantieri, un elettroutensile), nonché del fatto che un testimone aveva riferito come agli imputati fosse già stato consentito il conferimento nell’isola ecologica di carcasse di televisori, radio e materiale assimilabile, negando quello della plastica derivante dalla demolizione di veicoli a motore.
 
Il giudice del merito ha anche osservato che la presenza di rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli diversi rendeva inverosimile la tesi della provenienza degli stessi dall’abitazione di uno degli imputati e l’ulteriore affermazione difensiva, secondo la quale gli stessi provenivano da una vettura incidentata di Rachid CHERQAOUI, in quanto non solo si trattava di parti provenienti da autovetture diverse ed anche da ciclomotori, ma anche per il fatto che doveva ritenersi inverosimile che l’imputato avesse conservato per cinque anni i rottami della propria vettura distrutta in un incidente del 2008.
 
 
4. Ciò posto, deve ricordarsi come, riguardo al reato di cui all’art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06, si sia chiarito che la condotta in esso sanzionata è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266). 
 
A tale proposito si è ulteriormente specificato che, trattandosi, nel caso dell’art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06, di reato istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l’occasionalità della condotta da dati significativi, quali l’ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un’attività implicante un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (Sez. 3, n. 8193 del 11 /2/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305).
 
In altra decisione l’occasionalità è stata esclusa, oltre che sulla base dell’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, anche considerando il quantitativo dei rifiuti gestiti, la predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, lo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, la successiva vendita ed il fine di profitto perseguito dall’imputato {Sez. 3, n. 5716 del 7 /1 /2016, P M. in proc. lsoardi, Rv. 265836).
 
Si è successivamente chiarito che agli elementi significativi precedentemente indicati per individuare la natura non occasionale del trasporto vanno considerati, anche alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07 /2017, Ricevuti, Rv. 270995).
 
 
5. Tali principi sono pienamente condivisi dal Collegio e vanno qui ribaditi, precisando che l’indicazione dei dati indicativi della non occasionalità della condotta precedentemente elencati non sono, ovviamente, esaustivi, ben potendo il giudice far ricorso ad altri elementi obiettivamente significativi in relazione al caso concreto.
 
Alla luce delle precedenti considerazioni appare dunque evidente che la decisione impugnata risulta immune da censure.
 
 
6. Anche la infondatezza del secondo motivo di impugnazione risulta evidente, essendo le censure connotate da estrema genericità.
 
Inoltre, dalle conclusioni della difesa riportate in sentenza non risulta che vi sia stata espressa richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (il difensore aveva concluso per l’assoluzione per insussistenza del fatto), sicché non incombeva sul Tribunale alcun onere di motivazione.
 
Invero, si è già affermato come il giudice di merito non sia tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza, escludendo anche che possa ritenersi equivalente la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez. 3, n. 6726 del 22/11/2017 (dep. 2018), Triolo; Sez. 3, n. 11539 del 8/1/2014, Mammola, Rv. 258696; Sez. 1, n. 6943 del 18/1 /1990, Angora, Rv. 184311; Sez. 2, n. 2344 del 1317/1987 (dep.1988), Trocarico, Rv. 177678;Sez. 3, n. 1912 del 28/01/1986 – dep. 08/03/1986, Pancione, Rv. 172044).
 
Ciò nonostante, il giudice ha ritenuto di giustificare il diniego sulla base dell’assenza di "seri sintomi di presa di coscienza del disvalore della condotta" da parte degli imputati.
 
 
7. Quanto alla determinazione della pena, la stessa è stata quantificata in misura ritenuta congrua in relazione alla entità del fatto, l’unico accertato ed alla personalità degli autori, immuni da precedenti penali, con argomentazioni che risultano del tutto sufficienti a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall’articolo 133 cod. pen., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all’obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).
 
 
8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.
 
L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso in data 27/4/2018
 

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