Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 47271 | Data di udienza: 22 Settembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Disciplina antisismica – Redazione di un progetto – Responsabilità e compiti del progettista – Responsabilità del direzione dei lavori – Presupposti per il concorso nel reato – Nesso di causalità tra la redazione del progetto e l’attività di attuazione dello stesso – Apporto concreto ed ulteriore – Necessità – Interventi edilizi in zone sismiche – Individuazione delle responsabilità – Concorso dell’extraneus nei reati – Presupposti – Profili oggettivi e soggettivi – Dolo o colpa – Contributo causale alla realizzazione dell’evento – Necessità – Artt. 29, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Novembre 2016
Numero: 47271
Data di udienza: 22 Settembre 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Liberati


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Disciplina antisismica – Redazione di un progetto – Responsabilità e compiti del progettista – Responsabilità del direzione dei lavori – Presupposti per il concorso nel reato – Nesso di causalità tra la redazione del progetto e l’attività di attuazione dello stesso – Apporto concreto ed ulteriore – Necessità – Interventi edilizi in zone sismiche – Individuazione delle responsabilità – Concorso dell’extraneus nei reati – Presupposti – Profili oggettivi e soggettivi – Dolo o colpa – Contributo causale alla realizzazione dell’evento – Necessità – Artt. 29, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.47271



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Disciplina antisismica – Redazione di un progetto – Responsabilità e compiti del progettista – Responsabilità del direzione dei lavori – Presupposti per il concorso nel reato – Nesso di causalità tra la redazione del progetto e l’attività di attuazione dello stesso – Apporto concreto ed ulteriore – Necessità – Artt. 29, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001.
 
 
In tema di disciplina antisismica la sola veste di progettista non consente, di per se, di ravvisare il concorso nel reato, in quanto la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla normativa vigente, va tenuta distinta da quella di direzione dei lavori, e non può configurarsi un nesso di causalità tra la redazione del progetto e l’attività di attuazione dello stesso, soltanto per la quale sussiste rilevanza penale, ed alla quale il progettista deve avere fornito un apporto concreto ed ulteriore rispetto alla mera redazione del progetto (Cass. Sez. 3, n. 8420 del 12/12/2002).
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi edilizi in zone sismiche – Individuazione delle responsabilità – Concorso dell’extraneus nei reati – Presupposti – Profili oggettivi e soggettivi – Dolo o colpa – Contributo causale alla realizzazione dell’evento – Necessità – Artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001
 
In materia di edilizia, benché l’art. 95 d.P.R. 380/2001 sanzioni la condotta di chiunque violi le disposizioni del capo IV del T.u. e l’art. 93 del medesimo T.u. contempli la condotta di chiunque intenda procedere a costruzioni ed il successivo art. 94 stabilisca la necessità della preventiva autorizzazione per chiunque esegua interventi edilizi in zone sismiche, consentendo, dunque, il concorso dell’extraneus in tali reati, e cioè di soggetti ulteriori rispetto al committente ed all’esecutore materiale dei lavori, è necessario, però, che vengano accertate le condizioni, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per ritenere configurabile il concorso nel reato: si deve cioè accertare che l’extraneus abbia apportato, nella realizzazione dell’evento, un contributo causale rilevante e consapevole, sotto il profilo del dolo o della colpa (Cass. Sez. 3, n. 16571 del 23/03/2011, Iacono; Sez. 3, Ordinanza n. 7765 del 07/11/2013, Benigni).
 
 
(annulla con rinvio sentenza del 21/5/2015 del TRIBUNALE DI MESSINA) Pres. RAMACCI, Rel. LIBERATI, Ric. Ayma
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.47271

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.47271

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Ayma Oscar Alberto, nato a Taormina il 14/9/1967
 
avverso la sentenza del 21/5/2015 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 21 maggio 2015 il Tribunale di Messina ha condannato Oscar Alberto Ayma alla pena di euro 3.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 (per avere realizzato, quale direttore ed esecutore dei lavori, opere edili in difformità rispetto alla autorizzazione del Genio Civile di Messina, in zona sismica e senza darne preventiva autorizzazione a tale ufficio), ordinando anche la demolizione delle opere eseguite illecitamente.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, affidato ad un unico motivo, mediante il quale ha prospettato l’erroneità della affermazione della sua responsabilità, in considerazione della sua veste di mero progettista delle opere illecitamente realizzate, non rientrando il progettista tra i soggetti la cui responsabilità è individuata presuntivamente dall’art. 6 L. 47 del 1985, sostituito dall’art. 29 d.P.R. 380/2001, se non quando si tratti di opere realizzate a seguito di denuncia di inizio attività, non essendo neppure stata compiuta una indagine in punto di fatto a proposito del ruolo che egli in concreto aveva svolto nella vicenda in questione.

CONSIDERATOIN DIRITTO
 
Il ricorso è fondato.
 
Il Tribunale di Messina ha affermato la responsabilità del ricorrente, in relazione alla violazione degli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, a cagione della sua qualifica di progettista, senza altro aggiungere riguardo alla sua partecipazione alla realizzazione dell’illecito.
 
Ora, benché l’art. 95 d.P.R. 380/2001 sanzioni la condotta di chiunque violi le disposizioni del capo IV del T.u. in materia di edilizia, e l’art. 93 del medesimo T.u. contempli la condotta di chiunque intenda procedere a costruzioni ed il successivo art. 94 stabilisca la necessità della preventiva autorizzazione per chiunque esegua interventi edilizi in zone sismiche, consentendo, dunque, il concorso dell’extraneus in tali reati, e cioè di soggetti ulteriori rispetto al committente ed all’esecutore materiale dei lavori, è necessario, però, che vengano accertate le condizioni, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per ritenere configurabile il concorso nel reato: si deve cioè accertare che l’extraneus abbia apportato, nella realizzazione dell’evento, un contributo causale rilevante e consapevole, sotto il profilo del dolo o della colpa (Sez. 3, n. 16571 del 23/03/2011, Iacono, Rv. 250147; Sez. 3, Ordinanza n. 7765 del 07/11/2013, Benigni, Rv. 258300).
 
In assenza di tale accertamento la sola veste di progettista non è consente, di per se, di ravvisare il concorso nel reato, in quanto la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla normativa vigente, va tenuta distinta da quella di direzione dei lavori, e non può configurarsi un nesso di causalità tra la redazione del progetto e l’attività di attuazione dello stesso, soltanto per la quale sussiste rilevanza penale, ed alla quale il progettista deve avere fornito un apporto concreto ed ulteriore rispetto alla mera redazione del progetto (Sez. 3, n. 8420 del 12/12/2002, Ridolfi, Rv. 224166).
 
Sussiste, di conseguenza, il vizio di motivazione denunciato in ordine alla partecipazione del ricorrente alla realizzazione degli illeciti che gli sono stati ascritti, che comporta la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Messina, per nuovo esame alla stregua dei principi richiamati.
 
P.Q.M.
 
Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Messina.
 
Così deciso il 22/9/2016
 
 
 
 
 
 

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