Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 192 |
Data di udienza: 15 Dicembre 2011
* RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Sequestro preventivo dei mezzi utilizzati – Revoca del sequestro preventivo – Cessazione esigenze cautelari – Confisca obbligatoria in caso di condanna – Art. 256 d. Lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Indagini preliminari – Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Riesame del provvedimento – Richiesta di revoca – Elementi per il mantenimento del sequestro.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Gennaio 2012
Numero: 192
Data di udienza: 15 Dicembre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Teresi
Premassima
* RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Sequestro preventivo dei mezzi utilizzati – Revoca del sequestro preventivo – Cessazione esigenze cautelari – Confisca obbligatoria in caso di condanna – Art. 256 d. Lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Indagini preliminari – Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Riesame del provvedimento – Richiesta di revoca – Elementi per il mantenimento del sequestro.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 10 Gennaio 2012 (C.c. 15/12/2011) , Sentenza n. 192
RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Sequestro preventivo dei mezzi utilizzati – Revoca del sequestro preventivo – Cessazione esigenze cautelari – Confisca obbligatoria in caso di condanna – Art. 256 d. Lgs. n. 152/2006.
In tema di trasporto di rifiuti, é legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, con finalizzazione al provvedimento di confisca degli stessi, alla stregua della previsione normativa dell’obbligatoria confisca dei mezzi in caso di condanna per trasporto illecito di rifiuti (Cassazione n. 23945/2003, Bonavita; Cass. Sez. III n. 30903/2001, Maio). Ne consegue che la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell’ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità dello res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge” (Cassazione Sez. III n. 17439/2005, RV.231516, P.M. in proc. Amico).
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza del 14.04.2010 Tribunale di Savona) Pres. Mannino, Rel. Teresi, Ric. Ticu Iulian ed altro
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Indagini preliminari – Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Riesame del provvedimento – Richiesta di revoca – Elementi per il mantenimento del sequestro.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l’ipotesi accusatoria deve corrispondere a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l’ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell’astrattezza. Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un’ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l’esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato. Soltanto quando l’enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza del 14.04.2010 Tribunale di Savona) Pres. Mannino, Rel. Teresi, Ric. Ticu Iulian ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 10 Gennaio 2012 (C.c. 15/12/2011) , Sentenza n. 192
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
1. dott. Saverio Mannino – Presidente
2. dott. Alfredo Teresi – Consigliere Rel.
3. dott. Elisabetta Rosi – Consigliere
4. dott. Santi Gazzara – Consigliere
5. dott. Alessandro M. Andronio – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da Ticu Iulian Costantin, nato a Iasi [Romania] il 13.07.1974 e da Tirnoveanu Leonard Costantin, nato a Vaslui [Romania] il 16.02.1984, indagati del reato di cui all’
art. 256 d. Lgs. n. 152/2006 per avere trasportato illecitamente rifiuti pericolosi e non pericolosi, avverso l’ordinanza 14.04.2010 del Tribunale di Savona che ha respinto la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo dell’autocarro MAN targato IS17ADT, del semirimorchio Koegel targato IS800ICC213VJ e del veicolo FIAT targato MN 532243;
– Visti gli atti, l’ordinanza denunciata e il ricorso;
– Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
– Sentito il PM nella persona del PG, dott. Francesco Mauro lacoviello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza 14.04.2011 il Tribunale di Savona rigettava la domanda di riesame proposta da Ticu Iulian Costantin e da Tirnoveanu Leonard Costantin, indagati del reato di cui all’
art. 256 d. Lgs. n. 152/2006 per avere trasportato illecitamente rifiuti pericolosi e non pericolosi, avverso l’ordinanza 14.04.2010 del Tribunale di Savona che ha respinto la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo dell’autocarro MAN targato IS i 7ADT, del semirimorchio Koegel targato IS80OICC213VJ e del veicolo FIAT targato MN 532243, beni soggetti, in caso di sentenza di condanna, a confisca obbligatoria.
Proponevano ricorso per cassazione gli indagati denunciando violazione di legge sulla sussistenza del fumus che, invece, doveva essere escluso perché gli oggetti sequestrati non potevano essere considerati rifiuto per averli gli indagati acquistati con l’intenzione di riutilizzarli in Romania.
Inoltre, andava riconosciuta la loro buona fede perché in possesso della prodotta licenza n. 10002 rilasciata dalla competente autorità rumena che li autorizzava al trasporto stradale pubblico di merci su strade del territorio dell’Unione Europea.
Chiedevano l’annullamento dell’ordinanza.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l’ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l’ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell’astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un’ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l’esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l’enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, sicché non possono essere dedotti con tale mezzo d’impugnazione vizi della motivazione, “non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606, lett. B e C, c.p.p., anche la mancanza o la manifesta ilbgicitò della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. E, c.p.p.”[Cassazione Sezione VI, n. 24250/2003, De Palo, RV.225578].
Le SU di questa Corte hanno, però, puntualizzato che “in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, conma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processali, ma non l’illogicità manifesta” [Cassazione n. 5876/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, RV. 226710].
Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno enunciato alcun motivo riconducibile alla violazione di legge essendosi limitati, a fronte dell’ipotesi di reato enunciata nel decreto di sequestro [che punisce chiunque effettua un’attività di trasporto in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente], ad asserire che il trasporto, contrariamente a quanto riportato nell’annotazione di servizio della polizia municipale di Borghetto Santo Spirito e dalle prodotte fotografie, non riguardava rifiuti e che essi avevano agito in buona fede.
Va poi rilevato, d’ufficio che, in tema di trasporto di rifiuti, é legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, con finalizzazione al provvedimento di confisca degli stessi, alla stregua della previsione normativa dell’obbligatoria confisca dei mezzi in caso di condanna per trasporto illecito di rifiuti [Cassazione n. 23945/2003, Bonavita, RV. 225309; Sezione III n. 30903/2001, Maio, RV. 219934].
Ne consegue che “la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell’ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità dello res non è
suscettibili di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge” [Cassazione Sezione III n. 17439/2005, RV.231516, P.M. in proc. Amico].
La manifesta infondatezza del ricorso comporta l’onere delle spese processuali e del versamento, ai sensi della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale, alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in €. 1.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di €. 1.000.
Cosi deciso nella camera di Consiglio in Roma il 15.12.2011.