Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 5723 | Data di udienza: 11 Gennaio 2016

* DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di legittimità – Produzione di documenti – Limite – Ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio – Limiti – Fattispecie: RIFIUTI, autorizzazione al trasporto non esibite.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Febbraio 2016
Numero: 5723
Data di udienza: 11 Gennaio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: SOCCI


Premassima

* DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di legittimità – Produzione di documenti – Limite – Ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio – Limiti – Fattispecie: RIFIUTI, autorizzazione al trasporto non esibite.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11/02/2016 (Ud.07/01/2016) Sentenza n.5723
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di legittimità – Produzione di documenti – Limite – Ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio – Limiti – Fattispecie: rifiuti, autorizzazione al trasporto non esibite.
 
Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 – dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone e altro). Inoltre, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosì).
 

(dich. inamm. il ricorso avveso ordinanza n. 48/2015 TRIB. LIBERTA’ di CHIETI, del 08/09/2015) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. SANVITALE
 
 
 Note:
Conforme: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11/02/2016 (Ud.07/01/2016) Sentenza n.5722 ric. Sanvitale
 
 
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11/02/2016 (Ud.07/01/2016) Sentenza n.5723

SENTENZA

 

 
 
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
 
Composta da
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da SANVITALE ROCCO N. IL 16/08/1978
– avverso l’ordinanza n. 48/2015 TRIB. LIBERTA’ di CHIETI, del 08/09/2015
– sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
– lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Giuseppe Corasaniti: << annullamento con rinvio>> 
– udito il difensore Avv. Carmine Montebello <<accoglimento>>
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale del riesame di Chieti con provvedimento dell’8 settembre 2015 rigettava l’istanza di riesame, relativa ad un furgone (Fiat Daily, tg CH360720) di proprietà della ditta Eurosteel rottami s.r.l. di Sanvitale Rocco, avverso la convalida del sequestro operato d’iniziativa dai Carabinieri.
 
2. Sanvitale Rocco, legale rappresentante della Eurosteel Rottami s.r.l., propone ricorso, tramite il difensore di fiducia cassazionista, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
2. 1. Nullità del provvedimento impugnato derivante dall’erronea valutazione della documentazion eprodotta da parte ricorrente.
 
Il tribunale ha ritenuto erroneamente l’assenza di autorizzazione, per il trasporto di rifiuti pericolosi.
 
Invece la società è titolare sia di autorizzazione del 9 giugno 2014 per il commercio e intermediazione di rifiuti (classe 8-F) -doc, sub. 1 -, sia di autorizzazione del 31 marzo 2015 per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi(classe5 -E) – doc. sub. 2-.
 
Salvatore Giuseppe, titolare di patente specifica, dipendente della società ricorrente, trasportava materiale con il furgone sequestrato di proprietà della ricorrente, e il furgone subiva una rottura meccanica tanto da fermare il mezzo presso una sede operativa della R. S. recuperi s.r.l. – amministrata anche questa da Sanvitale Rocco – in Miglianico(CH), per riprendere il percorso il giorno dopo a riparazione effettuata.
 
Si riservava azione per risarcimento danni relativamente al lungo fermo del mezzo.
 
Ha chiesto quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
 
CONSIDERATOIN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente deve valutarsi l’ammissibilità della produzione documentale allegata al ricorso in cassazione (documenti sub 1 e 2). I documenti non sono stati sottoposti al tribunale del riesame, questo emerge dalla lettura del provvedimento e dal ricorso in cassazione. Nessun rilievo è stato mosso sul titolo abilitativo davanti ai giudici del riesame.
 
Le autorizzazioni avrebbero potuto essere esibite nelle precedenti fasi; nessun motivo risulta sull’impossibilità della produzione.
 
Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 – dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254302). Il ricorrente avrebbe potuto (e potrebbe, in seguito) richiedere la restituzione del bene al giudice che ha disposto il sequestro, il quale, diversamente da questo giudice di legittimità, può valutare la documentazione allegata verificandone anche la validità ed efficacia in relazione al caso specifico.
 
Inoltre, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosì, Rv. 245093).
 
Nel nostro caso il ricorso in cassazione viene proposto per motivi diversi dalla violazione di legge, e conseguentemente risulta inammissibile.
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen

PQM
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso il 7/1/2016
 

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