Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 5708 |
Data di udienza: 10 Dicembre 2015
DIRITTO URBANISTICO – Natura dell’ordine di demolizione e della confisca – Acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune – Compatibilità con l’ordine di demolizione – Delibera consiliare – Necessità – Alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato e ordine di demolizione – Acquisto (reale o simulato) – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reati concernenti le violazioni edilizie – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Esclusione della prescrizione ex art. 173 cod. pen. – Artt. 31 e 46 del d.P.R. n. 380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Febbraio 2016
Numero: 5708
Data di udienza: 10 Dicembre 2015
Presidente: Fiale
Estensore: Socci
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – Natura dell’ordine di demolizione e della confisca – Acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune – Compatibilità con l’ordine di demolizione – Delibera consiliare – Necessità – Alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato e ordine di demolizione – Acquisto (reale o simulato) – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reati concernenti le violazioni edilizie – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Esclusione della prescrizione ex art. 173 cod. pen. – Artt. 31 e 46 del d.P.R. n. 380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11/02/2016 (Ud.10/12/2015) Sentenza n.5708
DIRITTO URBANISTICO – Natura dell’ordine di demolizione e della confisca – Acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune – Compatibilità con l’ordine di demolizione – Delibera consiliare – Necessità – Alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato e ordine di demolizione – Artt. 31 e 46 del d.P.R. n. 380/2001.
In tema di sanzioni per le violazioni di reati edilizi, nessuna equiparazione può logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente, diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino del bene leso la demolizione (riporta il territorio alla condizione iniziale, prima dell’abuso) (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti). Mentre, l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive (Cass. Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006 – dep. 23/01/2007, Turianelli). Inoltre, la demolizione dell’immobile, attualmente prevista dall’
art. 31, comma 9, del T. U. n. 380/2001 e già dall’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato. L’eventuale acquirente (reale o simulato) dell’immobile abusivo subirà le conseguenze della demolizione e potrà rivalersi, nelle sedi competenti, nei confronti del venditore. (Sez. 3, 28/3/2007, n. 22853, Coluzzi). Nel caso in giudizio, per altro, nell’atto di acquisto era chiaramente indicata l’assenza di provvedimenti concessori per l’immobile.
DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reati concernenti le violazioni edilizie – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Esclusione della prescrizione ex art. 173 cod. pen. – Artt. 31 e 46 del d.P.R. n. 380/2001.
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Cass. Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro).
(conferma ordinanza n. 149/2015 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 02/05/2015) Pres. FIALE, Rel. SOCCI, Ric. WOOLGAR
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11/02/2016 (Ud.10/12/2015) Sentenza n.5708
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11/02/2016 (Ud.10/12/2015) Sentenza n.5708
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da WOOLGAR JOANNE LOUISE N. IL 15/02/1966;
– avverso l’ordinanza n. 149/2015 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 02/05/2015;
– sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
– lette le conclusioni del PG rigetto del ricorso;
– Uditi i difensori Avv. //;
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 2 maggio 2015 (udienza del 20 aprile 2015, con riserva) respingeva l’istanza di Woolgar Joanne Louise diretta ad ottenere la revoca dell’ordine di demolizione dell’edificio in Cagliari, via del sale n. 2, relativo alla sentenza del Pretoredi Cagliari del 13 gennaio 1997, irrevocabile il 24 settembre 1998;
2. Woolgar Joanne Louise propone ricorso, tramite il difensore di fiducia cassazionista, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione ex
art 606, lettera B ed E del cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale con riferimento alla mancata estensione analogica delle regole imposte in materia di confisca anche per il provvedimento di acquisizione dell’immobile al patrimonio del comune per la sua demolizione.
La natura dei provvedimenti di confisca e di acquisizione sono assimilabili e costituiscono pena (natura); la CEDU sin dagli anni 70 ha considerato pena anche le sanzioni amministrative quando sussiste la pertinenzialità della misura rispetto al fatto reato, gravità della misura e la finalità repressiva; la demolizione contiene tutti gli elementi suddetti; inoltre, per costante giurisprudenza nazionale e comunitaria, la confisca di manufatti abusivi non può avvenire nei confronti dei soggetti estranei alla commissione del reato e che siano venuti in possesso dell’opera abusiva in buona fede; la ricorrente è del tutto estranea all’abuso poiché è diventata proprietaria con atto notarile, e non interessata dalla vicenda penale.
La ricorrente è inglese e per lei non era assolutamente un fatto notorio che la località di Medau Su Cramu fosse sottoposta a vincolo di in edificabilità, né conosceva del sequestro e dell’abuso del marito.
La natura di pena dell’ordine di demolizione (come per la confisca) importa la prescrizione della stessa; i provvedimenti di demolizione sono intervenuti a distanza di 30 anni dalle ordinanze amministrative e di 16 dalla sentenza del Pretore di Cagliari.
2. 3. Violazione ex
art 606, lettera E, cod. proc. pen. per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma l’irrilevanza dell’illegittimità del provvedimento di acquisizione al patrimonio del comune dell’immobile.
Non è dato comprendere quale sia l’ente che ha esercitato il potere di demolizione; l’ordine di demolizione del Comune di Cagliari del 21 ottobre 2014 non fa alcun riferimento alla sentenza del pretore di Cagliari, e lo stesso pregiudica i diritti di proprietà della ricorrente, completamente estranea alla vicenda.
Ha quindi concluso per la sospensione dell’esecuzione e per l’annullamento dell’ordinanza.
3. Con successiva memoria depositata il 19 novembre 2015 la difesa propone nuovi motivi.
Il marito della ricorrente Lazzarino Porcu non ha mai realizzato l’abuso edilizio, come invece erroneamente ritenuto nell’ordinanza impugnata; ciò è documentato dalla sentenza della pretura di Cagliari 4/18 marzo 1988 n. 257, che dichiarava prescritti e amnistiati i reati commessi dal proprietario dell’immobile – Salvatore Porcu -, e dall’ideatore costruttore – Edmondo Porcu -, con lavori anteriori al 10 maggio 1984; le ordinanze del comune di Cagliari erano tutte rivolte a Salvatore Porcu ed Edmondo Porcu, ordinanze del 30 gennaio 1984 n. 63 e 20 aprile 1984, n. 397, e 12 novembre1984 e 14 gennaio 1985 n.1225; la data delle ordinanze dimostra che la costruzione è stata fatta precedentemente all’ordine di demolizione.
La data dei lavori di costruzione dimostra che alla ricorrente non può opporsi l’asserita nullità dell’atto pubblico di acquisto della proprietà dell’immobile; la nullità di cui all’
art 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 attiene a costruzioni iniziate dopo il 17 maggio 1985; l’ultima ordinanza municipale risale al 14 gennaio1985.
La ricorrente era all’oscuro della questione e ne è venuta a conoscenza solo casualmente (riordinando un cassetto); nessun elemento decisivo può invece desumersi dalla dicitura dell’atto di acquisto – casa edificata senza provvedimenti concessori – poiché i vecchi proprietari avevano presentato domanda di condono; il vincolo sulla zona come affermato dal TAR Sardegna, sentenza n. 868 del 2012 sez 2, risulta efficace solo dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto avvenuta il 24 dicembre 1992.
La ricorrente cittadina inglese, paese dove dopo 4 anni se non interviene la repressione dell’illecito urbanistico non è più possibile la demolizione, ben poteva ignorare la sussistenza di risalenti problematiche vincolistiche ed urbanistiche, infatti l’abitazione è stata costruita molto prima del suo arrivo in Italia in zona già ampiamente costruita; il comune inoltre ha riscosso tutti i tributi del caso, e attribuito anche il numero civico, 4 via del sale- Cagliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurioe altro, Rv. 250336).
5. La questione della natura sanzionatoria dell’ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu sulla confisca è mal posta.
Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente, diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il territorio alla condizione iniziale, prima dell’abuso) del bene leso, la demolizione(vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti).
6. L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. (Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006 – dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv. 235645). Nel nostro caso nessun provvedimento amministrativo che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive sussiste (
art.31 del d.P.R. n. 380 del 2001).
7. Inoltre, la demolizione dell’immobile, attualmente prevista dall’
art. 31, comma 9, del T. U. n. 380/2001 e già dall’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato. L’eventuale acquirente (reale o simulato) dell’immobile abusivo subirà le conseguenze della demolizione e potrà rivalersi, nelle sedi competenti, nei confronti del venditore. (Sez. 3, 28/3/2007, n. 22853, Coluzzi). Nel caso in giudizio, per altro, nell’atto di acquisto era chiaramente indicata l’assenza di provvedimenti concessori per l’immobile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00, e delle spese del procedimento, ex art
616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/12/2015