Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Legittimazione processuale Numero: 10106 | Data di udienza: 21 Gennaio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Costruzioni prive di permesso di costruire o assistite da permesso illegittimo – Violazione norme civilistiche – Distanze, volumetria, altezza delle costruzioni – Titolo abilitativo in contrasto con la legge o con gli strumenti urbanistici – Responsabilità del titolare, committente, costruttore e direttore dei lavori – Conformità delle opere alla normativa urbanistica – Intervento realizzato direttamente in base a denunzia di inizio di attività – Artt. 22, 29 e 44 d.P.R. n. 380/2001 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Legittimazione dei vicini confinanti ad esercitare l’azione civile.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Marzo 2016
Numero: 10106
Data di udienza: 21 Gennaio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Aceto


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Costruzioni prive di permesso di costruire o assistite da permesso illegittimo – Violazione norme civilistiche – Distanze, volumetria, altezza delle costruzioni – Titolo abilitativo in contrasto con la legge o con gli strumenti urbanistici – Responsabilità del titolare, committente, costruttore e direttore dei lavori – Conformità delle opere alla normativa urbanistica – Intervento realizzato direttamente in base a denunzia di inizio di attività – Artt. 22, 29 e 44 d.P.R. n. 380/2001 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Legittimazione dei vicini confinanti ad esercitare l’azione civile.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11/03/2016 (Ud. 21/01/2016) Sentenza n.10106
 

DIRITTO URBANISTICO – Costruzioni prive di permesso di costruire o assistite da permesso illegittimo – Violazione norme civilistiche – Distanze, volumetria, altezza delle costruzioni – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Legittima i vicini confinanti ad esercitare l’azione civile.
 
Nel procedimento penale per costruzioni prive di permesso di costruire o assistite da permesso illegittimo, la violazione anche di norme civilistiche, quali i limiti al diritto di proprietà in tema di distanze, volumetria, altezza delle costruzioni legittima i vicini confinanti ad esercitare l’azione civile, essendo in tal caso ipotizzabile un danno patrimoniale che dà luogo all’azione di risarcimento del medesimo (Cass. Sez. 3, n. 5190 del 15/03/1991, De Bigontina; Sez. 3, n. 45295 del 21/10/2009, Vespa; Sez. 3, n. 21222 del 04/04/2008, Chianese). 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Titolo abilitativo in contrasto con la legge o con gli strumenti urbanistici – Responsabilità del titolare, committente, costruttore e direttore dei lavori – Conformità delle opere alla normativa urbanistica – Intervento realizzato direttamente in base a denunzia di inizio di attività – Artt. 29 e 44 d.P.R. n. 380/2001.
 
Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo (art. 29, d.P.R. n. 380 del 2001). Tale responsabilità (che costituisce a carico dei soggetti indicati dalla norma una posizione di garanzia diretta sulla quale si fonda l’addebito, di natura anche colposa, per il reato di cui all’art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001) non è esclusa dal rilascio del titolo abilitativo in contrasto con la legge o con gli strumenti urbanistici (Cass. Sez. 3, n. 27261 del 08/06/2010, Caleprico). A maggior ragione non lo è in caso di intervento realizzato direttamente in base a denunzia di inizio di attività, atto non pubblico (Sez. 3, n. 41480 del 24/09/2013, Zecca) proveniente dal privato e non dalla pubblica amministrazione, e ciò a prescindere dalle determinazioni che quest’ultima possa assumere al riguardo se, come nel caso di specie, l’opera realizzata costituisce attuazione del programma progettuale ed è dunque riconducibile all’ideazione del committente.
 

(conferma sentenza del 24/02/2014 della Corte di appello di Firenze) Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Torzini

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11/03/2016 (Ud. 21/01/2016) Sentenza n.10106

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11/03/2016 (Ud. 21/01/2016) Sentenza n.10106
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
 
Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati:

Omissis 
 
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da Torzini Felice, nato a Bucine (AR) il 14/05/1938,
– avverso la sentenza del 24/02/2014 della Corte di appello di Firenze;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
– udito per la parte civile l’avv. Umberto Richiello, sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Bruno Leporatti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto, come da nota scritta depositata in udienza. udito per l’imputato l’avv. Loriano Maccari, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il sig. Felice Torzini ricorre per l’annullamento della sentenza del 24/02/2014 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del 15/06/2012 del Tribunale di Grosseto, ha dichiarato non doversi  procedere nei suoi confronti perché il reato di cui all’art. 44, lett. e), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a lui ascritto in concorso con altri imputati, è estinto per prescrizione, confermando nel resto le statuizioni civili di condanna a favore della parte civile costituita.
 
1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 22 e 44, d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione agli artt.1 e 42, cod. pen., sotto il duplice profilo della violazione del principio dell’affidamento verso la pubblica amministrazione e della sua posizione soggettiva. Eccepisce altresì l’inammissibilità della costituzione di parte civile e l’infondatezza della contestazione.
 
1.2. Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione ed errata applicazione dell’art. 9, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, e deduce, al riguardo: a) l’errata equiparazione, nella valutazione che ne è stata fatta, della testimonianza resa dal CT del PM a quella del CTU (rectius: perito) nominato dal Tribunale; b) la errata attribuzione alla loggia coperta della natura di opera nuova e dunque di costruzione rilevante ai fini delle distanze.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il ricorso è inammissibile perché generico, proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato.
 
3. L’imputato risponde del reato di cui agli artt. 40, cpv., 110, cod. pen., 44, lett. e), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 perché, quale proprietario committente, in concorso con due pubblici ufficiali del Comune di Castiglione della Pescaia (che avevano archiviato il procedimento amministrativo finalizzato all’accertamento dell’abuso edilizio, così concorrendo alla sua realizzazione), con i progettisti, i direttori dei lavori e il titolare dell’impresa esecutrice degli stessi, aveva ristrutturato, mediante soprelevazione e suddivisione di due unità immobiliari, il villino di sua proprietà, sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di valido titolo edilizio essendo illegittima la O.I.A. perché in contrasto con la normativa in materia di distanze tra fabbricati (art. 9, d.m. n. 1444 del 1968 e 26 delle N.T.A. del P.R.G.), posto che la soprelevazione era stata realizzata ad una distanza inferiore a 10 metri rispetto al fabbricato adiacente.
 
3.1. Il Giudice di primo grado, dopo aver sottolineato come, in realtà, l’intervento edilizio dovesse piuttosto qualificarsi alla stregua di una vera e propria nuova costruzione (in considerazione della realizzazione di un piano in più nel quale ospitare un nuovo appartamento, della costruzione di cantine e di un terrazzo, della radicale variazione della sagoma), attenendosi alla rubrica, aveva comunque evidenziato che il <<manufatto presentava una ovvia imponenza con muro parapetto, pilastri orizzontali e verticali>> ed una loggia certamente computabile ai fini delle distanze alla luce sia degli strumenti urbanistici del 2007, che del PRG del 2009 secondo il quale non dovevano essere computati ai fini delle distanze solo gli elementi decorativi, i balconcini, le pergole e i porticati (e ciò a prescindere dal fatto che l’opera, realizzata in epoca precedente al 2009, non era comunque conforme nemmeno alle definizioni del nuovo PRG).
 
3.2. In sede di appello l’imputato si è a lungo soffermato sulla natura dell’intervento (ristrutturazione) e sulle sue caratteristiche oggettive, oltre che su altri temi, alcuni dei quali del tutto superflui alla luce degli odierni motivi di ricorso. In alcun modo, però, era stato devoluto alla Corte territoriale il tema, esclusivamente fattuale, della natura della “loggia” realizzata a seguito della soprelevazione e della sua attitudine a incidere sul calcolo delle distanze, oggetto del secondo motivo di ricorso. E’ pur vero che la sentenza impugnata affronta il tema ricostruendo il fatto (la descrizione della “loggia”) e interpretando le norme ad esso applicabili, ma è altrettanto vero che il ricorrente, negletto il secondo argomento – indubbiamente più acconcio a questa fase di legittimità – si avventura nella diversa ricostruzione del fatto attraverso ampi, quanto inammissibili richiami alle prove raccolte nella fase di merito.
 
3.3. Gli altri vizi denunziati con il primo motivo di ricorso, altro non sono se non la riedizione, per molti versi alla lettera, dei corrispondenti motivi di appello, affastellati in modo generico e confuso (si eccepisce, per esempio, la illegittimità della costituzione della parte civile, sotto lo stesso capitolo dedicato alla insussistenza dell’elemento psicologico del reato), senza alcuna considerazione per gli argomenti spesi nella sentenza impugnata per confutarli.
 
3.4. E’ sufficiente ribadire che, come anche ricordato dalla Corte di appello, nel procedimento penale per costruzioni prive di concessione o assistite da concessione illegittima, la violazione anche di norme civilistiche, quali i limiti al diritto di proprietà in tema di distanze, volumetria, altezza delle costruzioni legittima i vicini confinanti ad esercitare l’azione civile, essendo in tal caso ipotizzabile un danno patrimoniale che dà luogo all’azione di risarcimento del medesimo (Sez. 3, n. 5190 del 15/03/1991, De Bigontina, Rv. 187094; Sez. 3, n. 45295 del 21/10/2009, Vespa, Rv. 245270; Sez. 3, n. 21222 del 04/04/2008, Chianese, Rv. 240044).
 
3.5. Inoltre, il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo (art. 29, d.P.R. n. 380 del 2001). Tale responsabilità (che costituisce a carico dei soggetti indicati dalla norma una posizione di garanzia diretta sulla quale si fonda l’addebito, di natura anche colposa, per il reato di cui all’art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001) non è esclusa dal rilascio del titolo abilitativo in contrasto con la legge o con gli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 27261 del 08/06/2010, Caleprico, Rv. 248070). A maggior ragione non lo è in caso di intervento realizzato direttamente in base a denunzia di inizio di attività, atto non pubblico (Sez. 3, n. 41480 del 24/09/2013, Zecca, Rv. 257690) proveniente dal privato e non dalla pubblica amministrazione, e ciò a prescindere dalle determinazioni che quest’ultima possa assumere al riguardo se, come nel caso di specie, l’opera realizzata costituisce attuazione del programma progettuale ed è dunque riconducibile all’ideazione del committente.
 
3.6. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
 
3.7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00. Segue la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado liquidate come da dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado che liquida in complessivi € 3.510,00, oltre accessori di legge.
 
Così deciso il 21/01/2016
 
 
 
 
 

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