Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 632 | Data di udienza:

RIFIUTI – Deposito incontrollato – Proprietario del terreno – Impugnazione della sentenza di condanna – Prescrizione del reato – Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, c. 1, lett. a), e c.2.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Gennaio 2012
Numero: 632
Data di udienza:
Presidente: De Maio
Estensore: Franco


Premassima

RIFIUTI – Deposito incontrollato – Proprietario del terreno – Impugnazione della sentenza di condanna – Prescrizione del reato – Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, c. 1, lett. a), e c.2.



Massima

 

 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^., 12 gennaio 2012 Sentenza n. 632

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^., 12 gennaio 2012 Sentenza n. 632

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. DE MAIO Guido – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Est. Consigliere
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla I.         – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Be. Ma., nato a ..ad..;
– avverso la sentenza emessa il 7 aprile 2010 dal giudice del tribunale di Viterbo;
– udita nella pubblica udienza del 29 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
– udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Viterbo dichiaro’ Be. Ma. colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, lettera a), e comma 2, per avere depositato in suo terreno rifiuti in modo incontrollato, e lo condanno’ alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, mentre assolse per non aver commesso il fatto Be. Ro. e Ce. Cl..
 
Be. Ma. propone ricorso per cassazione deducendo:
 
1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova della sua asserita qualifica di presidente del CDA delle Fo. Vi., responsabili del terreno e dei rifiuti. Osserva che nel capo di imputazione, per un evidente errore materiale, e’ stato omesso il nome del coimputato Be. Ro., presidente del CDA di Fo. Vi., omissione che ha tratto in inganno il giudice che ha quindi creduto che tale qualifica spettasse a Be. Ma., il quale invece era solo, insieme all’altra prevenuta Ce., socio della El., societa’ in nome collettivo proprietaria di altra piccola porzione del terreno, ed era stato tratto a giudizio in tale qualità.
 
2) violazione di legge e mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione perche’ il giudice ha totalmente omesso di prendere in considerazione le testimonianze sulla individuazione del soggetto che effettivamente gestiva i rifiuti de quibus e ha travisato le dichiarazioni del teste Ma..
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso non e’ inammissibile perche’ i motivi (e specialmente il primo) non possono ritenersi manifestamente infondati, anche se non sono fondati. Ne deriva che il rapporto processuale di impugnazione si e’ validamente instaurato dinanzi a questa Corte, che quindi puo’ e deve rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato intervenute dopo l’emissione della sentenza impugnata.
 
Nella specie il reato si e’ consumato il ..ad… Il corso della prescrizione e’ rimasto sospeso dal 20.7.2009 al 15.10.2009 per impedimento dell’imputato e dal 14.1.2010 al 4.7.2010, a richiesta del difensore. La prescrizione e’ pertanto maturata il 14.5.2010.
 
Dagli atti non risultano in modo evidente cause di proscioglimento nel merito.
 
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

 

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