Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 16754 | Data di udienza: 4 Dicembre 2012

* RIFIUTI – Abbandono reflui provenienti da frantoi – Responsabilità – Fattispecie: reflui oleosi ed impiego a fini agricoli – Artt. 110, 113 c.14 e 256 D.Lgs n. 152/2006 – Smaltimento – Responsabilità sull’operato dei sottoposti – Soggetti coinvolti – Giurisprudenza – Scarichi dei frantoi oleari – Reato di scarico di acque reflue industriali – Configurabilità – Fertirrigazione – Stretta connessione con l’azienda agricola – L. n. 574/1996.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Aprile 2013
Numero: 16754
Data di udienza: 4 Dicembre 2012
Presidente: Squassoni
Estensore: Rosi


Premassima

* RIFIUTI – Abbandono reflui provenienti da frantoi – Responsabilità – Fattispecie: reflui oleosi ed impiego a fini agricoli – Artt. 110, 113 c.14 e 256 D.Lgs n. 152/2006 – Smaltimento – Responsabilità sull’operato dei sottoposti – Soggetti coinvolti – Giurisprudenza – Scarichi dei frantoi oleari – Reato di scarico di acque reflue industriali – Configurabilità – Fertirrigazione – Stretta connessione con l’azienda agricola – L. n. 574/1996.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 12 Aprile 2013 (Ud. 4/12/2012) Sentenza n. 16754


RIFIUTI – Abbandono reflui provenienti da frantoi – Responsabilità – Fattispecie: reflui oleosi ed impiego a fini agricoli – Artt. 110, 113 c.14 e 256 D.Lgs n. 152/2006.
 
Lo smaltimento, lo spandimento o l’abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso configura il reato previsto dall’art. 256, comma secondo, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, potendosi applicare la disciplina prevista dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 soltanto laddove i reflui oleosi vengono impiegati a fini agricoli (Cass. Sez. 3, n. 11593 del 22/02/2012, Alesi). Nella specie, mancava quel necessario sistema di stabile collettamento tra il luogo di produzione delle acque ed il luogo in cui le stesse si riversavano sul fondo, necessario ad inquadrare l’ipotesi nell’ambito della normativa in tema fertirrigazione.
 
(conferma sentenza n. 562/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CASARANO, del 02/11/2011) Pres. Squassoni, Est. Rosi, Ric. Passaseo ed altro
 
 
RIFIUTI – Smaltimento – Responsabilità sull’operato dei sottoposti – Soggetti coinvolti – Giurisprudenza.
 
La disciplina generale in tema di rifiuti fa carico a tutti i soggetti coinvolti nella produzione di beni dai quali possano derivare rifiuti – titolari ma anche meri dipendenti – dell’obbligo di porre in essere le modalità di corretto smaltimento degli stessi (Cass.. Sez. 3, n. 11490 del 15/12/2010, dep. 22/3/2011, Fabbriconi) e di vigilare, qualora ricoprano incarichi di responsabilità, sull’operato dei sottoposti (Cass., Sez. 3, n. 14285 del 10/3/2005, dep. 18/4/2005, Brizzi). Nella specie, la responsabilità è stata ascritta al legale rappresentante, il quale aveva stipulato contratto di affitto del terreno ove “scaricare”. 
 
(conferma sentenza n. 562/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CASARANO, del 02/11/2011) Pres. Squassoni, Est. Rosi, Ric. Passaseo ed altro
 
 
RIFIUTI – Scarichi dei frantoi oleari – Reato di scarico di acque reflue industriali – Configurabilità – Fertirrigazione – Stretta connessione con l’azienda agricola – L. n. 574/1996.
 
Il reato di scarico di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione viene integrato quando l’utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi avviene al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla legge (in tal senso Sez.3, n. 44293 del 7/11/2007, Condina). Mentre, per quanto attiene invece alla materia della fertirrigazione, ossia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui alla legge 11 novembre 1996 n. 574, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che tale normativa è applicabile solo ai frantoi “che operano in stretta connessione con l’azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenute dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei terreni ove vengono distribuite” (Cass. Sez.3, n.20452 del 2773/2007, Di Lucia e altro).
 
(conferma sentenza n. 562/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CASARANO, del 02/11/2011) Pres. Squassoni, Est. Rosi, Ric. Passaseo ed altro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 12 Aprile 2013 (Ud. 4/12/2012) Sentenza n. 16754

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CLAUDIA SQUASSONI – Presidente
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Consigliere
Dott. GUICLA MULLIRI – Consigliere
Dott. LUIGI MARINI – Consigliere  
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere Rel. 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1) PASSASEO SALVATORE N. IL 11/03/1952
2) TANISI VITTORIO N. IL 28/05/1946
avverso la sentenza n. 562/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CASARANO, del 02/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. … che ha concluso per il rigetto.  
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Casarano, con sentenza del 2 novembre 2011 ha condannato, alla pena di euro 15 mila euro ciascuno di ammenda, Passaseo Salvatore e Tanisi Vittorio, imputati per il reato di cui agli artt. 110, 113 comma 14, del D.Lgs n. 152 del 2006, perché, il Passaseo, quale Presidente dell’Oleificio cooperativo San Marco, ed il Tanisi, quale dipendente ed autista del mezzo di trasporto, scaricavano acque reflue di vegetazione di provenienza olearia nei terreni sui quali erano stati autorizzati, ma senza il rispetto delle procedure previste, atteso che erano stati accertati fenomeni di ruscellamento e lagunaggio in data 3 dicembre e 16 dicembre 2009, fatti accertati in Ruffano, c.da Ferrante, qualificando il fatto come reato di cui all’art. 256 c. 1 e 2 medesimo D.Lgs..
 
2. Gli imputati, tramite i loro difensori hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza lamentando violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per l’erronea applicazione dell’art. 256 dlgs n. 152 del 2006 e la mancata applicazione dell’art. 15 c.p., in relazione all’art. 8 legge n. 574 del 1996: infatti l’Oleificio San Marco, tramite il proprio rappresentante legale Passaseo, aveva presentato al Comune di Ruffano la comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività di spandimento delle acque di vegetazione provenienti dal frantoio ai sensi dell’art. 3 della legge n. 574 del 1996 su terreni agricoli che il Passeo aveva preso in affitto, con atto notarile registrato il 23 novembre 2008; pertanto l’Oleificio era autorizzato ad utilizzare a fini agricoli le acque di vegetazione e non può essere configurato il reato di cui all’art.256 d.lgs n. 152 del 2006, ma l’illecito amministrativo previsto dall’art. 8 comma 2 della legge 1996, normativa applicabile quando si proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza osservare le prescrizione imposte dall’art. 4, comma 2 della legge n. 574 del 1996.
 
Inoltre in relazione alla posizione del Passeo, è stata censurata l’errata applicazione di legge ed il vizio motivazionale, quanto i giudici non avrebbero motivato la sua responsabilità penale, desunta in via indiziaria, posto che le acque di vegetazione della campagna olearia 2009/2010, nella quantità di Kg 6.540, erano regolarmente accompagnate da un documento di trasporto, e trasportate su un mezzo autorizzato, ragion per cui nessuna culpa in vigilando può essere addebitata allo stesso quanto alle modalità non tecnicamente corrette con le quali il versamento sul terreno fu eseguito ad opera del Tanisi, per una sua autonoma e non prevedibile azione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. I motivi di ricorso non sono fondati.
 
La giurisprudenza ha affermato il principio che il reato di scarico di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione viene integrato quando l’utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi avviene al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla legge (in tal senso Sez.3, n. 44293 del 7/11/2007, Condina, Rv. 238076).
 
Per quanto attiene invece alla materia della fertirrigazione, ossia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui alla legge 11 novembre 1996 n. 574, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che tale normativa è applicabile solo ai frantoi “che operano in stretta connessione con l’azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenute dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei terreni ove vengono distribuite” (cfr. Sez.3, n.20452 del 2773/2007, Di Lucia e altro, Rv. 236742).
 
2. Nel caso di specie, il giudice di merito, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, ha spiegato che non era in atto alcuna fertirrigazione attivata secondo le procedure di legge, per cui non era applicabile la disciplina prevista in via specifica: infatti gli imputati, pur essendo il frantoio munito di un’autorizzazione finalizzata al riutilizzo delle acque di vegetazione ottenute con la molitura delle olive, avevano posto in essere un’attività di mero scarico di tale prodotto nel terreno condotto in affitto, con modalità non conformi a legge; pertanto il prodotto sversato andava considerato rifiuto liquido illecitamente scaricato ed abbandonato. Nella motivazione è stato dato conto, sulla base delle risultanze processuali, del fatto che la suddetta attività era eseguita versando sul terreno le acque provenienti dalla molitura, attraverso due tubi collegati alla cisterna dell’autocarro, senza alcuna predisposizione di un sistema di fertirrigazione per il loro spandimento nel terreno destinatario di tale versamento “occasionale” e nessun altro risultato se non uno stagnamento acquitrinoso e ruscellamento sulla superficie erbosa, in quanto le acque non venivano assorbite dal suolo.
 
Mancava insomma quel necessario sistema di stabile collettamento tra il luogo di produzione delle acque ed il luogo in cui le stesse si riversavano sul fondo, necessario ad inquadrare l’ipotesi nell’ambito della normativa in tema fertirrigazione. Pertanto, la responsabilità dell’imputato è stata affermata in conformità a quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso Sez. 3, n. 11593 del 22/02/2012, Alesi, Rv. 252347), secondo la quale, integra il reato previsto dall’art. 256, comma secondo, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo smaltimento, lo spandimento o l’abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso, potendosi applicare la disciplina prevista dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 soltanto laddove i reflui oleosi vengono impiegati a fini agricoli.
 
 
3. La censura avanzata in riferimento alla sola posizione del Passaseo è parimenti infondata. La sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione della responsabilità ascrivibile al legale rappresentante, il quale aveva del resto stipulato contratto di affitto del terreno ove “scaricare”, richiamando l’orientamento giurisprudenziale che fa carico a tutti i soggetti coinvolti nella produzione di beni dai quali possano derivare rifiuti – titolari ma anche meri dipendenti – dell’obbligo di porre in essere le modalità di corretto smaltimento degli stessi (cfr. Sez. 3, n. 11490 del 15/12/2010, dep. 22/3/2011, Fabbriconi, Rv. 249770) e di vigilare, qualora ricoprano incarichi di responsabilità, sull’operato dei sottoposti (in tal senso, Sez. 3, n. 14285 del 10/3/2005, dep. 18/4/2005, Brizzi, Rv. 231081).
 
La sentenza impugnata è pertanto immune da censure, avendo applicato correttamente la disciplina normativa ; il ricorso deve pertanto essere rigettato e i ricorrenti devono deve essere condannati, ai sensi del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.
 

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