RIFIUTI – Liquami zootecnici – Deiezioni animali provenienti da allevamento – Tracimazione della vasca di raccolta – Riversamento in un corso d’acqua superficiale – Art. 256, c. 1, lett. a) D.Lgs. 152/2006 – Configurabilità – Fattispecie: immissione di rifiuti liquidi in acque superficiali.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 12 Ottobre 2011 (Ud. 22/09/2011) Sentenza n. 36830
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 12 Ottobre 2011 (Ud. 22/09/2011) Sentenza n. 36830
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. GENTILE Mario – Consigliere
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
– sul ricorso proposto da ALBERTI Iole e ALBERTI Alex;
– avverso la sentenza n. 5278/2009 TRIBUNALE di BERGAMO, del 20/09/2010;
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
– udito il difensore avv. Tonachella Amedeo in sost. Dell’avv. Coppola Vincenzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20 settembre 2010, il Tribunale di Bergamo Sezione Distaccata di Clusone, condannava AL. Io. e AL. Al. alla pena dell’ammenda per violazione del
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), per avere riversato in un corso d’acqua superficiale rifiuti liquidi consistenti in liquami zootecnici provenienti da una vasca di raccolta ubicata all’interno dell’azienda di loro pertinenza.
Avverso tale decisione i predetti proponevano atto di appello, qualificato come ricorso per cassazione, deducendo che la decisione era fondata esclusivamente sulla circostanza che la vasca ove era contenuto il liquame, non autorizzata, aveva caratteristiche costruttive tali da non impedire la tracimazione dei liquami, cosicche’ la predisposizione di un apposito muro di contenimento sul bordo avrebbe potuto impedire eventi quali quello verificatosi e cio’ nonostante le affermazioni del teste indotto dall’accusa deponessero in senso contrario, non avendo questi potuto escludere che la tracimazione poteva non essere impedita anche dalla presenza di un siffatto accorgimento.
Aggiungevano che l’evento si era verificato a causa della rottura accidentale di un tubo utilizzato per l’afflusso dell’acqua destinata all’abbeveraggio dei capi di bestiame, che aveva provocato l’innalzamento del livello dei liquami raccolti nella vasca e la successiva fuoriuscita e che mancava ogni correlazione tra la mancanza del muro dei contenimento e la fuoriuscita dei liquami.
Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ infondato.
Va premesso che lo svolgimento della vicenda e la qualificazione giuridica dei fatti non sono in contestazione.
Il giudice di prime cure ha accertato, in fatto, che personale di polizia, allertato dalla segnalazione di una moria di pesci e la presenza di acqua sporca in un torrente, era risalito all’azienda dei ricorrenti ove accertava la tracimazione della vasca di raccolta dei liquami ancora in atto.
Tale evento veniva attribuito dagli imputati alla rottura accidentale della conduttura utilizzata per l’abbeveraggio dei vitelli.
Cio’ premesso, occorre rilevare che il giudice, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla circostanza della mancanza di un idonea delimitazione della vasca mediante un muro idoneo ad innalzarle il bordo posto a livello del terreno, ma ha considerato tale situazione come una delle cause della tracimazione, valorizzando l’ulteriore circostanza della costruzione del muro successivamente all’accertamento dei fatti.
Oltre ai profili di colpa implicitamente rilevati nella utilizzazione di una vasca di raccolta dei liquami aventi caratteristiche costruttive quali quelle indicate, che non tenevano conto della possibilita’ di eventi prevedibili, quali il repentino innalzamento del livello dei liquami, il giudice ha considerato anche la prevedibilita’ della rottura accidentale di una conduttura.
Da cio’ consegue che la valutazione della condotta posta in essere dagli imputati effettuata dal giudice di prime cure appare immune da censure.
Invero i liquami costituiti dalle deiezioni animali provenienti da un allevamento zootecnico rappresentano, per qualita’ e quantita’, un dato significativo della pericolosita’ per l’ambiente e la salute delle persone che puo’ derivare dallo svolgimento di tale attivita’ e richiede pertanto, da parte dei soggetti preposti, la predisposizione di ogni necessario accorgimento atto ad evitare sversamenti, anche accidentali, dei liquami prodotti.
La necessita’ di adottare tutte le misure preventive, tecniche ed organizzative, atte ad evitare simili eventi esclude, inoltre, che la accidentale rottura di una conduttura possa costituire un evento imprevedibile ascrivibile ad ipotesi di caso fortuito.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 22 settembre 2011