Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 52376 |
Data di udienza: 21 Luglio 2016
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Valutazione della consistenza dell’intervento abusivo – violazioni urbanistiche e paesaggistiche – Speciale causa di non punibilità – Limiti di applicabilità – Poteri del giudice di merito – Reati di cui agli artt. 36, 44, 45, 64, 65, 71 e 72, 93 e 95 d.p.r. n.380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Accertamento in sanatoria – Richiesta di sospendere il procedimento penale in attesa della definizione del procedimento amministrativo – Poteri e obblighi del giudice – Art. 45 d.p.r. n.380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2016
Numero: 52376
Data di udienza: 21 Luglio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: RENOLDI
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Valutazione della consistenza dell’intervento abusivo – violazioni urbanistiche e paesaggistiche – Speciale causa di non punibilità – Limiti di applicabilità – Poteri del giudice di merito – Reati di cui agli artt. 36, 44, 45, 64, 65, 71 e 72, 93 e 95 d.p.r. n.380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Accertamento in sanatoria – Richiesta di sospendere il procedimento penale in attesa della definizione del procedimento amministrativo – Poteri e obblighi del giudice – Art. 45 d.p.r. n.380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 12/12/2016 (Ud. 21/07/2016) Sentenza n.52376
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Valutazione della consistenza dell’intervento abusivo – violazioni urbanistiche e paesaggistiche – Speciale causa di non punibilità – Limiti di applicabilità – Poteri del giudice di merito – Reati di cui agli artt. 36, 44, 45, 64, 65, 71 e 72, 93 e 95 d.p.r. n.380/2001.
Ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell’intervento abusivo – data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell’intervento (così Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, che in applicazione del principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità nel caso di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica e in materia di conglomerato in cemento armato; in termini v. già Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, P.M. in proc. Derossi). Tale apprezzamento, costituente espressione tipica del giudizio di merito, è soggetto al controllo del giudice di legittimità unicamente con riferimento al profilo della adeguatezza dell’apparato motivazionale posto alla base del giudizio, attraverso il quale la sentenza impugnata deve puntualmente esplicitare le cadenze argomentative che hanno condotto alla formulazione del medesimo.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Accertamento in sanatoria – Richiesta di sospendere il procedimento penale in attesa della definizione del procedimento amministrativo – Poteri e obblighi del giudice – Art. 45 d.p.r. n.380/2001.
Nei casi di rigetto della richiesta di sospendere il procedimento penale in attesa della definizione del procedimento amministrativo avente ad oggetto l’accertamento in sanatoria, ex art. 45 del d.p.r. 380 del 2001, sussiste l’obbligo da parte del giudice di motivare la decisione, atteso che la pendenza del medesimo produce, ai sensi del comma 1 del menzionato art. 45, la sospensione dell’azione penale, anche considerato che il rilascio della sanatoria, a mente dello stesso articolo, “estingue reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti”.
(annulla con rinvio sentenza del 21/12/2015 del TRIBUNALE DI CATANZARO) Pres. RAMACCI, Rel. RENOLDI, Ric. P.G nei confronti di Vallone
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 12/12/2016 (Ud. 21/07/2016) Sentenza n.52376
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 12/12/2016 (Ud. 21/07/2016) Sentenza n.52376
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, nel procedimento nei confronti di
Vallone Rosetta, nata a Borgia il 26/03/1972;
avverso la sentenza del 21/12/2015 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21/12/2015, il Tribunale di Catanzaro assolse Rosetta Vallone, in considerazione della particolare tenuità del fatto, dai reati di cui agli artt. 44, lett. b) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, 64, 65, 71 e 72, 93 e 95 dello stesso d.p.r..
2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro chiedendone l’annullamento con rinvio.
Sotto un primo profilo la sentenza sarebbe affetta da mancanza di motivazione, non essendo stata esplicitata l’attività probatoria compiuta, sulla base della quale sarebbero stati accertati i fatti in contestazione.
Sotto un concorrente aspetto, il giudice avrebbe omesso di sospendere l’azione penale in attesa dell’esaurimento dei procedimenti amministrativi di sanatoria, di cui all’art. 36 del d.p.r. 380 del 2001, di cui pure la sentenza dà atto, con violazione dell’art. 45 del medesimo decreto.
Inoltre, non ricorrere ebbero le condizioni per l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Ciò in quanto i fatti oggetto delle relative contestazioni, concernenti l’edificazione, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, di un fabbricato a due piani in cemento armato collegati da una scala dello stesso materiale, avrebbero recato un’ingente danno al territorio. Peraltro, considerata la natura permanente del reato urbanistico, difenderebbe altresì il requisito della “non abitualità della condotta”, anche tenuto conto della pluralità delle violazioni contestate (relativi alla disciplina edilizia come a quell’antisismica).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto, con l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.
3.1. La causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, infatti, presuppone, in ragione della sua natura giuridica, un preventivo accertamento degli elementi di fatto oggetto della contestazione.
Tuttavia, nella sentenza impugnata, non è dato riscontrare alla stregua di quali concreti elementi probatori i fatti ascritti a Rosetta Vallone possano ritenersi accertati, avuto riguardo al generico riferimento, compiuto dal giudice, al contenuto “dell’incarto processuale”, dal quale si ricaverebbe “la realizzazione della condotta di cui all’imputazione”.
3.2. Sotto altro profilo, il ricorso ha correttamente posto in luce l’assenza di un’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza della lieve entità dell’offesa, che secondo la giurisprudenza di legittimità costituisce il presupposto per il riconoscimento della causa di non punibilità in questione.
Infatti, secondo quanto affermato da questa Corte, ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell’intervento abusivo – data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell’intervento (così Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586, che in applicazione del principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità nel caso di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica e in materia di conglomerato in cemento armato; in termini v. già Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, P.M. in proc. Derossi, Rv. 265450).
Tale apprezzamento, costituente espressione tipica del giudizio di merito, è soggetto al controllo del giudice di legittimità unicamente con riferimento al profilo della adeguatezza dell’apparato motivazionale posto alla base del giudizio, attraverso il quale la sentenza impugnata deve puntualmente esplicitare le cadenze argomentative che hanno condotto alla formulazione del medesimo.
Nel caso di specie, tuttavia, la motivazione è totalmente carente, avendo il giudice sinteticamente espresso la propria valutazione di merito con l’espressione “il fatto materiale e di contenuto disvalore”, senza però esplicitare il complesso delle ragioni poste a fondamento di tale giudizio.
3.3. È altresì corretta, infine, l’ulteriore argomentazione svolta dal ricorrente circa l’obbligo, posto dall’art. 45 del d.p.r. 380 del 2001 di sospendere il procedimento penale in attesa della definizione del procedimento amministrativo avente ad oggetto l’accertamento in sanatoria; atteso che la pendenza del medesimo produce, ai sensi del comma 1 del menzionato art. 45, la sospensione dell’azione penale, anche considerato che il rilascio della sanatoria, a mente dello stesso articolo, “estingue reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti”. Anche sul punto, infatti, la sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al tribunale di Catanzaro per il nuovo esame, che tenga conto dei rilievi formulati.
PER QUESTI MOTIVI
annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 21/07/2016